CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 11146/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20727/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio degli avvocatiNUNZIO RIZZO e [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresentano e difend ono unitamente e disgiuntamente tra di loro ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BEVILA C [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BUTTO' DENIS, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentatie difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1844/2019 , pubblicata il 26/11/2019, R.G. n. 612/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto parzialmente la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti, dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società aggiudicataria dell'appalto dei servizi di pulizia dell'aeroporto di Malpensa, dichiarando il datore di lavoro tenuto all’obbligo contrattuale di provvedere al lavaggio degli indumenti forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa e al risarcimento del danno conseguente all’anzidetto inadempimento quantificato con il pagamento, a favore di ciascun dipendente, di una somma pari ad un’ora settimanale di lavoro straordinario diurno, a decorrere dalle rispettive date di assunzione sino alla data della pronuncia o alla data precedente di cessazione del rapporto di lavoro. 2. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado respingendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa. 3. Avverso tale ultima statuizione ha proposto ricorso per cassazione la società sulla base di sei motivi di censura. 4. I lavoratori hanno resistito con con troricorso. 5. Le parti hanno depositato memorie. Considerato che 6. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 74 del D.Lgs. n. 81/2008, per avere la Corte qualificato indumenti di lavoro ordinari come Dispositivi di Protezione Individuale, osservando che le divise fornite dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non avevano alcuna funzione specifica di protezione della sicurezza e salute dei lavoratori. 7. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 76 del D.lgs. n. 81/2008, prospettando che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che gli indumenti forniti ai lavoratori per lo svolgimento dell'attività lavorativa fossero adeguati ai rischi da prevenire e forniti dei requisiti ai fini della qualificazione come Dispositivi diProtezione Individuale. 8. Con il terzo motivo la ricorrente eccepisce l'omesso esame circa i seguenti fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti: a) che le divise fornite dalla società ai lavoratori erano capi di abbigliamento del tutto ordinari ecomuni; b) che gli indumenti in questione non erano dotati di caratteristiche tecniche tali da proteggere la salute e la sicurezza; c) che gli stessi non realizzavano alcuna significativa tutela quanto ai rischi specifici a cui i lavoratori sarebbero stati esposti; d) che l'attività ordinaria espletata consisteva nella pulizia dei bagni e saloni dell'aeroporto con “mocio” e “strizzamocio”; e) che l'attività predetta non comportava alcuna contaminazione per gli operatori che toccavano il bastone del “mocio” indossando guanti di protezione; f) che nel caso di particolari situazioni comportanti lo spargimento di materiale organico sui pavimenti l'accesso ai bagni era impedito con intervento di squadra con dispositivi di protezione quali macchinari, tute monouso etc.; g) che per le operazioni di pulizia, quali lavaggio di “wc” e lavandini, i lavoratori erano tenuti a indossare guanti al fine di evitare il contatto con le superfici trattate; h) che nessun contatto diretto avveniva con detergenti e disinfettanti quotidianamente utilizzati; i) che i prodotti utilizzati erano ecologici predosati e pronti all'uso. 9. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1226 e 2697 e 115 c.p.c. inrelazione alla quantificazione del danno, erroneamente rapportato alla retribuzione oraria invece che al costo effettivo del lavaggio. 10. Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza in quanto non era stata valutata l'eccezione/contestazione, sollevata dalla società, in merito al criterio utilizzato per la quantificazione del danno, essendo stato contestato che i lavoratori avessero proceduto al lavaggio degli indumenti una volta alla settimana e che tale operazione avesse richiesto un'ora di tempo.11. Con il sesto motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, degli artt. 421 e 437 cpc, avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto inammissibili i documenti di cui alle lettere C, D, E, J e K della produzione di essa società. 12. Il ricorso non merita accoglimento e si richiamano le condivisibili argomentazioni del precedente di questa Corte n. 17100/2021 cui il Collegio intende dare seguito. 13. I primi due motivi sono infondati, essendosi la Corte d'appello conformata al principio ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale (ex multis Cass. n. 16749 del 21/06/2019) la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.. 14. Il terzo motivo è inammissibile poiché i fatti di cui si assume omesso l'esame sono stati tutti valutati dalla Corte territoriale, sicché la censura si risolve in un non consentito riesame del merito. 15. Il quarto motivo è privo di fondamento, poiché investe la valutazione equitativa del danno compiuta dalla Corte territoriale, rispetto alla quale il sindacato di questa Corte è limitato al solo vizio di motivazione (in tal senso, ex multis, Cass. n. 1529 del 26/01/2010). La valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile dirilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria. 16. Il ricorso a criteri di determinazione equitativa del danno da parte della Corte d'appello, inoltre, consente di ravvisare motivazione implicita di rigetto dell'eccezione rispetto alla quale con il quinto motivo infondatamente si denuncia l'omessa pronuncia. 17. Il sesto motivo è infondato poiché la Corte distrettuale, oltre ad avere rilevato la intempestività della produzione documentale, da parte della società, ha anche ravvisato la non indispensabilità della stessa tale da superare i limiti delle preclusioni istruttorie. 18. Orbene, prova nuova indispensabile è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. n. 401/2023; Cass. n. 10790/2017) e, nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un'espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosila motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato (Cass. n. 209/2007; Cass. n. 26117/2016): alcuna violazione è, pertanto, ravvisabile in ordine agli artt. 421 e 437 cpc da parte dei giudici di seconde cure. 19. Alla stregua di quanto esposto il r icorso deve essere rigettato. 20. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel