CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al terzo motivo, con conseguente annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Ritenuto in fatto 1. In riforma della sentenza con cui il Tribunale di Milano, a esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen. (per essere stato trovato in possesso di falsa carta d'identità francese, valida per l'espatrio, apparentemente rilasciata in Francia, avendo concorso a fabbricarla apponendovi la propria fotografia), la Corte d'appello di Milano, con sentenza indicata in epigrafe, ha riqualificato il reato ex art. 497 bis, primo comma, cod. pen. e lo ha assolto, ritenendo sussistente la causa di particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis cod pen. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att., cod. proc. pen. 2.1 Col primo motivo, si lamenta vizio di motivazione con riguardo a diversi passaggi argomentativi dell'impugnata sentenza. In primis, la Corte avrebbe illogicamente ritenuto attendibile la versione dell'imputato circa la propria residenza in territorio francese, attesa la mancanza di prove o anche di meri indizi in tal senso. Peraltro -osserva il ricorrente- risulta dagli atti il provvedimento del questore di Cagliari di espulsione dell'imputato dal territorio italiano (misura ma.s. eseguita). La circostanza, illogicamente valorizzata dalla Corte territoriale, dei frequenti controlli di polizia effettuati a Ventimiglia proverebbe soltanto che l'imputato si tratteneva assai di frequente in Italia. Neppure decisiva è la conoscenza del francese da parte dell'imputato, posto che egli è originario della Tunisia. Altrettanto illogico è stato ritenere che l'imputato non si sia reso conto della non autenticità della carta d'identità, non avendone egli fatto richiesta alla pubblica autorità, bensì a persone diverse dai pubblici ufficiali. Egualmente priva di basi logiche è l'ipotesi che il documento sia stato contraffatto in Francia, vista la totale assenza di riscontri in tal senso da parte della difesa. 2.2 Con il secondo motivo, si duole di violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, per avere la Corte territoriale applicato il primo comma dell'art. 497 bis, cod. pen., anziché il secondo, pur dopo aver affermato che l'imputato ha concorso nella contraffazione (fornendo ai contraffattori la propria fotografia). 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge, in riferimento all'art. 131 bis cod. pen., per avere la Corte riscontrato una minima intensità di dolo nella condotta dell'imputato. Anche a voler ritenere sussumibile la condotta nel primo dell'art. 497 bis cod.pen., resta il fatto che, con quella condotta, sono stati violati beni d'indubbia rilevanza pubblicistica, quali la pubblica fede, la sicurezza interna e quella internazionale, protetti dall'art. 497 bis cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al terzo motivo, con conseguente annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. La difesa dell'imputato ha depositato memoria conclusiva, in cui si indicano ragioni -in assonanza con quelle esposte nella motivazione dell'impugnata sentenza- a sostegno del rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale o, come nella specie, personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277427 - 01, che, in applicazione di siffatto principio di diritto, ha ritenuto configurabile il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen. nei confronti di un soggetto che aveva esibito un passaporto contraffatto all'estero raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella contraffazione, benché quest'ultima non fosse perseguibile in Italia mancando la condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen.). Ne discende che le questioni agitate nel processo e nel ricorso, quanto alla residenza dell'imputato, sono irrilevanti, dal momento che certamente in Italia è stato posto in essere il segmento di condotta costituito dall'esibizione del documento stesso. Come ribadito nella parte motiva della citata Sez. 5, n. 48241 del 2019, infatti, nell'ipotesi in cui - come quella sottoposta al presente scrutinio di legittimità - l'uso del documento valido per l'espatrio, contraffatto con il concorso del possessore, abbia avuto luogo sul territorio dello Stato, il delitto di cui all'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen. deve ivi considerarsi commesso, con la conseguente sottoposizione alla giurisdizione nazionale dell'autore del reato, anche se una parte dell'azione - il concorso nella contraffazione - sia stata commessa nel territorio straniero. In altri termini, in caso di mancanza della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia, la condotta di contraffazione, ove commessa in territorio straniero, non può essere procedibile in Italia; in tal caso, tuttavia, la condotta di possesso del documento, in quanto contraffatto con il concorso (pur non concretamente punibile) dell'autore, è qualificabile ai sensi della fattispecie autonoma di cui al secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen. Posto che l'incontestata attribuzione del reato di cui al primo comma del medesimo art. 497 bis cod. pen. riposa sulla consapevolezza della falsità del documento, il concorso nella contraffazione, per effetto dell'indicazione delle generalità e della messa a disposizione della fotografia, conduce all'univoca conclusione sopra ricordata. 2. In accoglimento del ricorso proposto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Per effetto del diverso limite edittale minimo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen., il terzo motivo deve ritenersi assorbito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così