CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17990/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 22278-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA] ., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta t a e dife s a d a ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso d a ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -resistente– avverso la sentenz a n. 745 /202 2 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA , depositat a il 27 / 5 /202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 9 /5/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] LaCommissione tributaria regionale del Lazio,con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello di Tenuta d i [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso la pronuncia n. 163 /20 19 della Commissione t ributaria provinciale di Siena con cui era stato respinto il ricorso avverso cartell e esattoriali per mancato pagamento contributi consortili 201 5 — 2016 in favore del Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] . Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale Tenuta di [OSCURATO:PERSONA] AgricolaS.r.L. propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] resist e con controricorso ; Agenzia delle entrate riscossione si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione. La ricorrente ed il Consorzio hanno da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primomotivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione e falsa applicazione dell ’ art. 100 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale respinto il motivo di gravame «in relazione alla ... estromissione dell ’ agente della riscossione per ritenuta e sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare». 1.2. Ladoglianza va disattes a . 1.3.Sebbene l’impugnazione della cartella sia stata proposta , oltre che per motivi inerenti il merito della pretesa consortile,anche per vizi propri della cartella impugnata (in particolare vizio di difetto di motivazione),va tuttavia evidenziato che il contribuente ha censurato nel presente grado la sentenza impugnata solo con riguardo a vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, non avendo neppureindicato le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regolaprocessuale abbia determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processocon riguardo alla mancata partecipazione al giudizio dell’agente della riscossione. 1.4. È stato dunquepiù volte ribadito da questa Corte che i n tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa, atteso che in tal caso, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale (cfr. Cass. n. 20834 /2022 , 3712 / 2012, 8159 / 2011, 1505/2007). 1.5. La censura del ricorrente di violazione dellanorma processuale in oggetto è conseguentemente inammissibile per difetto di interesse non essendo stato dimostrato, e neppure dedotto, che ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte. 2.1.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 21 del R.D. n. 215/1933 e/o dell’art. 17 , comma 3 , del D.Lgs. n. 46/1999 « circa il riconosciuto potere dell’ente impositore di avvalersi del “ruolo” di contribuenza per la riscossione dei contributi di bonifica». 2.2.La doglianza va disattesa. 2.3. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme sulla bonifica integrale), che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento (cfr. Cass.n. 21797 del 2012, Cass . , n. 8371 del 2013, Cass. n. 3594 del 2014, Cass. n. 13165del 2014, Cass., Sez. Un. n. 4309 del 2017, Cass. n. 8080 del 2020, Cass. n. 19192 del 2021, Cass . n. 22483 del 2022 , Ca ss. n. 11303/2025), non essendo stato abrogato tale sistema dall’art. 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Cass. n. 8080del 2020; Cass.n. 19192del 2021). 3.1. Con il terzo motivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 del d. lgs. n. 546/1992 e 118 delle disposizioni di attuazione alc.p.c. e lamenta nullità della sentenza per motivazioneapparente in relazione alla ritenuta opponibilità del piano di classifica quanto adentrambe le annualità consortili. 3.2. Al riguardo la Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue:« ... il IV e il VI motivo d’appello, coi quali si lamenta la mancata approvazione del piano generale di bonifica e del piano delle attività di bonifica, sono, parimenti,infondati: in proposito va, anzitutto, ricordato che il Piano generale di bonifica,precedentemente previsto dalla legge regionale toscana n. 34/1994, non è, invece, contemplato dalla successiva legge regionale toscana n. 79/2012, abrogativa della precedente, la quale, all’art. 26, prevedeinvece l’approvazione del “Piano delle attività di bonifica”; il Consorzio di bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] ha documentato ingiudizio di aver approvato, nel 2014, il Piano delle Attivit à di bonifica relativoall’annualità 2015 trasmesso alla Regione toscana con nota prot. n. 0014492/1/P del 10.11.2014 e di aver approvato, per l’annualità 2016 il Piano delle attività dibonifica poi trasmesso alla Regione toscanacon nota consortile prot. n. 0015095/1/P del 7.10.2015; come, poi, previsto all’art. 26della legge cit. sia il Piano delle attività relativo al 2015 che quello del 2016 sonoconfluiti nel Documento operativo per la difesa del suolo approvato dalla Regione Toscana (a pg . 22 di tale documento leggesi,in particolare: «… i Piani delle attività di bonifica, di cui all’art. 26 della legge regionale 79/2012, contengono le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria deicorsi d’acqua e delle opere di bonificanonché le attività di esercizio e vigilanza, manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria e l’eventuale realizzazione dinuove opere di bonifica e opere idrauliche di terza e quarta categoria: tutti interventicontenuti nei Piani delle Attività che confluiscono comunque nel DocumentoOperativo della Difesa del Suolo. Per l’annualità 2016 il D.O.D.S. ricomprende,inoltre, tutti gli interventi definiti all’interno delle convenzioni stipulate con i Consorzi di Bonifica, come da DGRT 346/2016 del 18/4/2016 e riportati nell’allegato A, parte VI, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere class ificate in terza categoria idraulica, prioritari e maggiormente significativi ai fini della sicurezza idraulica, anch'essiricompresi in apposite convenzioni, come da DGRT n. 407 e riportati nell’allegato A,parte VII»);... il V e l’VIII motivo d’appello, coiquali si afferma la illegittimità del Piano di Classifica e del Perimetro di contribuenzainvocati dal Consorzio, sono infondati; anche su tali punti risultano, infatti, diconverso, corrette e persuasive le difese del Consorzio, difese che, data la complessità dei riferimenti normativi, è opportuno, per alcuni passaggi, riportare testualmente: quanto, in particolare, all’annualità 2015 il Consorzio osserva che i contributi erano stati determinati «applicando i Piani diClassifica e perimetri di contribuenza vigenti alla data di entrata in vigore dellalegge regionale 79/12, ai sensi dell’art. 37, comma 3, d ella legge regionale 79/12; il piano di classifica impiegato per il calcolodel contributo impugnato è quello adottato dall’Ex - Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] con Provvedimento commissariale n.50 del 22 aprile 2009 (relativo agli immobili ricadenti nel comprensorio n. 21), come è stato indicato nella cartella di pagamento impugnata, ed approvato dalle Provincie diFirenze e Siena ai sensi dell’art. 29, comma4, della legge regionale n. 34/1994 (v. doc. 5 fascicolo primo grado). La ripartizionedella contribuenza per le annualità 2015 è avvenuta con [OSCURATO:PERSONA] n.54 del 19.4.13 (v. doc. 3 fascicolo primogrado). Il perimetro di contribuenza all’interno del quale ricade la proprietà del ricorrente è stato adottato conProvvedimento Commissariale n. 48 del18.4.13 (doc. n. 6 fascicolo primo grado), è stato approvato dalle Provincie di Firenze e Siena ai sensi dell’art. 29, comma 4, della legge regionale n. 34/1994, e conformementea quanto previsto dall’art. 28 della leggeregionale toscana n. 34/94, è statopubblicato sull’albo del Consorzio. Sia ilPiano di Classifica che il Perimetro di contribuenza sono stati adottati daicompetenti Organi consortili e poi approvati dalle Province di Firenze e Siena ai sensidell’art. 29, comma 4, della legge regionale n. 34/1994 (poi abrogata dalla leggeregionale n. 79/2012). In particolare, il comma 1 del citato art. 29 stabiliva che ledeliberazioni di approvazione del perimetro di contribuenza ed i piani di classifica degli immobili fossero sottoposte al controllo preventivo di legittimità e di merito da parte delle Province competenti per territorio (v. art. 11). Le deliberazioni sottoposte al controllo dovevano essereinviate alla Provincia entro quindici giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza (art. 29, comma 3). Il successivo comma 4stabiliva che: “[OSCURATO:PERSONA], entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, delibera di non aver riscontrato vizi ovvero li annulla con provvedimento motivato. Trascorso tale termine senza che la Provincia abbia deliberato, gli atti s'intendonocontrollati senza rilievi. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiedere chiarimenti o elementi integrativi e ricomincia a decorrere dalricevimento dei medesimi”. Infine il comma 5stabiliva che: “Gli atti sottoposti al controllo diventano esecutivi dalla data incui la Provincia delibera di non aver riscontrato vizi ovvero, in mancanza di unadeliberazione di annullamento, dal giorno successivo alla scadenza del termine ditrenta giorni”. Tale ultima ipotesi ricorre nel caso di specie in quanto il consorzio haformalmente inviato il piano di classifica eil perimetro di contribuenza alle Province competenti e le stesse, pur non avendo formalmente approvato nel termine di legge tali atti, hanno legittimamente esercitato il silenzio assenso circa la relativaapprovazione in applicazione del comma 4°….Per quanto attiene all’annualità 2016 ha trovato applicazione il Piano di [OSCURATO:PERSONA] di bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA], contenente ai sensi dell’art. 28 legge regionale toscana n. 79/2012 anche ladelimitazione del Perimetro di Contribuenza ed avente efficacia dal 1° gennaio 2016, cheè stato approvato con la DGRT n. 1293 del12/12/16, pubblicata sul B.U.R.T. n. 51 del 21/12/16, parte seconda (doc. n. 7 fascicoloprimo grado). Con il Decreto del Presidente n. 38 del 21/4/2017 è stato invece approvatoe dichiarato esecutivo il ruolo per la riscossione dei contributi dell'esercizio2016, relativo all'intero perimetro contributivo del comprensorio 3 MedioValdarno, validando i coefficienti di ripartizione derivanti dall'applicazione del riparto della contribuenza dell'anno2016, approvato con Decreto del Presidente n. 74 del 28/12/2016 (doc. n.4 fascicolo primogrado). [OSCURATO:PERSONA] di Classifica è stato adottato dal Consorzio in ottemperanza alleLinee guida dettate dalla Regione toscana conDeliberazione del Consiglio regionale n. 25 del 24.3.2015 (v. doc. n. 9 fascicolo primogrado) ed è stato successivamente approvato co n Delibera di giunta regionale toscana n. 1293 del 12/12/2016, pubblicata sul B.U.R.T.n. 51 parte seconda del 21.12.2016 (v. doc. n. 7 fascicolo primo grado); il perimetro dicontribuenza, ai sensi della L.R. 79/2012 art. 28, è definito all'interno del Piano diClassifica. Pertanto, così come il Piano di Classifica, anche il Perimetro dicontribuenza costituisce un provvedimento regionale. In particolare il perimetro dicontribuenza è definito nell’allegato n. 3 del Piano di Classifica, pertanto l’eccezione del ricorrente circa l’assenza di un perimetro di contribuenza risulta, anche per l’annualità 2016, totalmente priva di fondamento; non solo il perimetro di contribuenza esiste ma è stato altresìapprovato dalla Regione toscana. Nel caso di specie è pacifico - perché dimostrato dalla documentazione depositata in giudizio dal Consorzio - che gli immobili oggetto dell’imposizione rientrano nel Perimetro di contribuenza delimitato dal Consorzio e cheil beneficio ricavato dagli stessi immobiliè stato individuato e valutato sulla base dei criteri e parametri determinati nel Piano di Classifica non contestato specificamente dal contribuente»; la Commissione non rileva alcuna illegittimità che possa farsi risalire all’asserita retroattività dialcuni degli atti amministrativi che vengono in campo, non comportando, ovviamente,l’eventuale retroattività di un atto amministrativo che sani una precedente omissione rispetto a un adempimento di legge alcuna illegittimità.Anche l’eccezione relativa alla mancata trascrizione del Perimetro di Contribuenza è priva di fondamento, non avendo, la Commissione, ragioni di disattendere la costante giurisprudenza del supremo collegio secondo la quale la trascrizione del provvedimento di "perimetrazione della contribuenza", prevista dall'art. 10, II comma, del R.D. n. 215 del 1933, assolve a una funzione di mera pubblicità - notizia, il cui eventuale difetto non incide sull’obbligazione contributiva del consorziato (cfr, da ultimo, ex multis, Cassazione civile sez. VI, 20/6/2019, n. 16524). Né, infine, risulta fondata la tesi della contribuente che il Perimetro di contribuenza non possa in alcun caso coincidere con il perimetro consortile, posto che l’art. 4, comma 1, lett. c, della legge regionale toscana n. 79/2012 si limita a stabilire che il Perimetro di contribuenza non ecceda il confine del comprensorio consortile ma non esclude affatto la coincidenza dei due àmbiti». 3.3. Ciò posto, per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017; Cass. Sez. Unite n. 22232/2016; Cass. n. 9113/2012; Cass. n. 16736/2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 3.4. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, dianzi riportata, esplicita, dunque, in maniera del tutto adeguata la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso logico —giuridico che ha portato alla decisione. 3.5. Come è noto, inoltre, l'obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d'impugnazione (nei giudizi d'impugnazione), mentre non è necessario che egli confuti espressamente - pur dovendoli prendere in considerazione - tutti gli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso (cfr. Cass. nn. 12123/2013, 8767/2011). 4. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e rigetta i rimanenti motivi; condanna parte ricorrentea pagare le spese del giudizio in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 1.900,00per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di c