CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 02479/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25837/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato “ex lege” in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE FIRENZE n. cronol. 5456/2019 del30/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione, sulla base di due motivi, il decreto del Tribunale di Firenze , con cui era stata rigettata l’opposizione avverso il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva respint o la sua domanda di protezione internazionale; - il Ministero della Giustizia ha resistito controricorso; - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - con ordinanza interlocutoria del 29.9.2021, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata in via incidentale, con ordinanza del 23 giugno 2021, dalla III Sezione Civile di questa Corte con riferimento all’art. 35 bis, comma 13, sesto periodo,del D. Lgs 28 gennaio 2008, n.25; Ritenuto che: - il ricorso è inammissibile perché non contiene la certificazione della data di rilascio della procura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - l’art. 35 bis, comma 13, sesto periodo del D. Lgs 28 gennaio 2008, n.25 prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima"; - come affermato dalle Sezioni Unite con sentenza del 1 ° giugno 2021, n.15177, tale norma richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagliartt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente; - la norma così interpretata non può considerarsi in contrasto : 1) con la disciplina unionale, in relazione al principio di equivalenza e di effettività, considerato che non vi è alcuna materia regolata dal diritto interno, omogenea a quella della protezione internazionale e dell'asilo, che goda di una tutela maggiormente protettiva con riguardo alla proposizione del ricorso per cassazione, e che il principio di effettività deve ritenersi limitato al giudizio di primo grado; 2) con l'art. 6CEDU, nella parte in cui riconosce il diritto all'accesso alla Giustizia, valutato anche in combinato disposto con l'art. 14 che stabilisce il divieto di non discriminazione, poiché la norma persegue l'interesse ad un corretto e leale esercizio dell'amministrazione della giustizia, anche in relazione alle ripercussioni sul complessivo funzionamento della giurisdizione ordinaria di ultima istanza, interessi che il legislatore può legittimamente valorizzare, senza violare il principio di non discriminazione, poiché la norma riguarda solo coloro che, trovandosi in una posizione di incerto collegamento con il territorio nazionale, costituiscono un gruppo nettamente distinto rispetto a quello che ha invece con il nostro paese una stabile relazione territoriale; 3) con gliartt. 3 e 24 Cost. , quanto al principio di eguaglianza ed al diritto di difesa, considerato che la specifica regola processuale non ha come giustificazione la condizione di richiedente protezione internazionale, quanto, piuttosto, la specificità del ricorso per cassazione rispetto alle materie disciplinate dald. lgs. n. 25 del 2008 in relazione alle quali il legislatore ordinario ha un'ampia discrezionalità, maggiormente accentuata nella disciplina degli istituti processuali dove vi è l'esigenza della celere definizione delle decisioni; - la Corte Costituzionale, con sentenza n. 13 del 2022, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, sesto periodo del D. Lgs 28 gennaio 2008, n.25, censurato per violazione degliartt.3,10, 24, 111 e 117, comma 1, Cost, quest'ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, par. 11, della direttiva 2013/32/UE, agli artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE, nonché agli artt. 6,13 e 14 CEDU, nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita dallo straniero richiedente asilo, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla notificazione del decreto impugnato, onerando il difensore di certificare la data del rilascio della procura, oltre l'autografia della sottoscrizione della stessa. Secondo il giudice delle leggi, si tratta di un onere (quello della certificazione anche della data della procura) che è strumentale al rispetto della generale regola processuale di necessaria posteriorità della procura speciale e che si iscrive, come prescrizione questa sì speciale, ma non irragionevole, nel più ampio obbligo di lealtà del difensore. L'onere, poi, non è tale da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. Il rafforzamento indiretto dell'osservanza di una regola processuale, in sé non posta in discussione (quella della necessaria posteriorità della procura speciale), non restringe gli spazi di tutela giurisdizionale, né ridonda in un adempimento solo formale che possa inficiare la garanzia del giusto processo, stante la finalità non irragionevole perseguita dalla norma. Infine, non è ravvisabile il contrasto con i parametri interposti, europei e convenzionali, atteso che le tutele assicurate dal diritto europeo non risultano più estese di quelle dell'ordinamento nazionale (sentt. nn. 44, 121 del 2016, 199, 269 del 2017, 271 del 2019, 58, 80 del 2020, 182 del 2021); - nel caso di specie, la procura speciale autenticata dal difensore risulta rilasciata su foglio separato allegato materialmente al ricorso e reca la data della sua redazione (26.8.2019) ma non indica il provvedimento impugnato, né contiene la certificazione della data di rilascio della procura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] al difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; - Alla soccombenza del ricorrente consegue la sua condanna al pagamento dei compensi in favore del controricorrente Ministero dell’Interno, liquidati nei sensi di cui in dispositivo; - la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'Amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cass. n. 22014 del 2018; già, in questi termini, Cass.n. 5859 del 2002). - Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto (essendo stata respinta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio formulata dal [OSCURATO:PERSONA]) della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Ministero dell’Interno, dei compensi del presente giudizio, che si liquidano in € 1 . 000,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va datoatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Co