CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02958/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 19437/21 proposto da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 3.5. 2021 n. 3246 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:specializzandi [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopra indicate esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Il Tribunale di Roma con sentenza 15001/17 dichiarò prescritto il diritto, e la Corte d’appello di Roma con sentenza 3246/21 rigettò il gravame dei soccombenti. 3. Gli originari attori hanno impugnato per cassazione la sentenza d’appello, con ricorso fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] del consiglio ed i tre ministeri indicati in epigrafe sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia l’erroneità della decisione di merito nella parte in cui ha dichiarato prescritto il diritto vantato dagli attori. Nell’illustrazione del motivo si sostiene l’erroneità dell’orientamento - cui ha aderito il Tribunale - il quale fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive comunitarie 75/363 e 75/362 dal 27.10.1999, data di entrata in vigore della l. 370/99.1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 –01; nello stesso senso, ex multis, Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01) ; princìpi , com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011,confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 3. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione c