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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 21975/2022

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e PU "cameralizzata" SENTENZA sul ricorso 20466-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 105, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MELE, rappresenti e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] VETERE; - ricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via dell'Orso 74, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] PERUGINI che la rappresenta e difende; - controricorrente -

129. nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 890/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA]

1. Silvio e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 890/19, del 29 aprile 2019, della Corte di Appello di Catanzaro, che - rigettandone il gravame avverso la sentenza n. 2965/16, del 5 ottobre 2016, del Tribunale di Cosenza - ha confermato il parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., già proposta da [OSCURATO:PERSONA] (al quale è succeduta "mortis causa", in corso di giudizio, la vedova [OSCURATO:PERSONA]), riconoscendo, pertanto, il diritto degli odierni ricorrenti a procedere ad esecuzione forzata (e la conseguente validità dell'atto di precetto notificato al debitore esecutato), ma solo nei limiti dell'importo di C 6.678,22.

2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di aver notificato a [OSCURATO:PERSONA] - nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] - atto di precetto, con cui gli intimavano il pagamento della somma di C 175.294,78, oltre interessi, in forza di titolo giudiziario costituito dalla sentenza n. 747/00 del Tribunale di Cosenza.

Detta sentenza, in particolare, aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] le somme di £. 72.000.000 e di £. 36.000.000, più accessori (somme da cui detrarre £. 1.300.000, corrisposte in ottemperanza ad un provvedimento di urgenza emesso in corso di causa), quali, rispettivamente, risarcimento dei danni subiti e liquidazione della quota di partecipazione societaria all'impresa familiare gestita dai due fratelli.

La proposta opposizione si fondava - per quanto qui ancora di interesse - oltre che sull'accertamento espletato, in via incidentale, da un consulente tecnico d'ufficio (in un giudizio ex art. 2901 cod. civ. promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fratello Vincenzo, definito con sentenza n. 1784/10 del Tribunale di Cosenza, passata in giudicato), che avrebbe individuato in C 11.554,55 l'ammontare del credito "de quo", sulla circostanza che dalla somma di cui al precetto dovessero essere detratti alcuni importi.

Ed esattamente, insieme con le somme già corrisposte a [OSCURATO:PERSONA], dal 1987 al 1996, in conseguenza di provvedimenti giudiziali di urgenza, quella ulteriore di C 35.738,00, oltre interessi dalla domanda, che il medesimo [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pagare al fratello Vincenzo in forza di sentenza n. 685/02, resa dal medesimo Tribunale cosentino e anch'essa passata in giudicato.

Disposta dal primo giudice consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. veniva in parte accolta, rideterminandosi in C 6.678,22 l'ammontare del credito azionato in via esecutiva, con decisione confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame degli opposti.

3. Avverso la pronuncia della Corte catanzarese ricorrono per cassazione - anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi anch'essi di [OSCURATO:PERSONA], al pari di [OSCURATO:PERSONA] - Silvio e [OSCURATO:PERSONA], sulla base, come detto, di due motivi.

3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - è denunciato "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, emergenti dal testo della sentenza impugnata".

Si censura, in particolare, la sentenza della Corte territoriale in relazione alla motivazione adottata per decidere il motivo di gravame con il quale era stato lamentato "un macroscopico errore di calcolo" in cui sarebbe incorso il primo giudice, per avere "determinato il credito degli appellanti in C 6.678,22 detraendo dall'importo di C 54.615,58, vantato da [OSCURATO:PERSONA] in virtù della sentenza n. 747/200, la somma di C 47.836,66 corrispondente ai versamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA]", sebbene gli stessi fossero stati "già detratti però dal CTU".

Nel pronunciarsi su tale motivo, il giudice di appello ha osservato che "la lettura della sentenza in parte qua unitamente alla CTU" consentirebbe "di affermare con certezza che i versamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare complessivo di C 42.375,29 sono stati detratti una sola volta e precisamente dal credito di £. 72.000.000 riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza n. 747/2000".

Difatti, prosegue la Corte calabrese, nel prospetto riportato a pag. 4 della consulenza, "è illustrato analiticamente il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, sulla somma risultante dopo ogni singolo versamento, partendo dal capitale iniziale di £ 72.000.000 (C 37.184,90) e giungendo alla liquidazione del credito di C 12.321,30, alla data del 31 agosto 2013".

"Nessun versamento" - prosegue la sentenza oggi impugnata - "risulta invece detratto dal credito di £. 36.000.00, riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di liquidazione delle quote di partecipazione sempre dalla sentenza n. 747/2000 del Tribunale di Cosenza, come è dato evincere dal prospetto di calcolo sviluppato dal CTU alla pagina 9 e ss. della sua relazione.

Prospetto nel quale è riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] un credito di C 42.294,28 alla data del 31 agosto 2013, e così un credito complessivo di C 54.615,58 (C 12.321,30 + C 42.294,28), come accertato e dichiarato nella sentenza gravata".

Orbene, la sentenza impugnata, "sulla base delle risultanze dell'espletata consulenza contabile e dopo avere nuovamente ricostruito il rapporto contabile relativo alle parti in causa" - si sottolinea in ricorso - "ha quantificato il credito", spettante ad essi ricorrenti, "per risarcimento danni e per liquidazione di quota societaria, in C 54.615,58 (C 12.321,30 + C 42.294,28), al netto dell'importo di C 42.375,29 versato da [OSCURATO:PERSONA] in base ai provvedimenti d'urgenza emessi dal Tribunale di Cosenza prima e successivamente dal giudice del lavoro", dando atto, inoltre, che detto importo di C 54.615,58 "era stato accertato e dichiarato nella sentenza gravata" con l'appello.

In modo irriducibilmente contraddittorio, dunque, la Corte territoriale ha rigettato, sul punto, il proposto gravame, riconoscendo - come già il primo giudice - il diritto di essi Teresa e [OSCURATO:PERSONA] al procedere all'esecuzione forzata "limitatamente alla somma di C 6.778,98".

3.2. Il secondo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., ovvero nullità della sentenza per insanabile contrato tra il dispositivo e la motivazione.

Le stesse considerazioni di cui sopra sono proposte per evidenziare il contrasto tra il dispositivo della sentenza (che fissa in C 6.778,98 il credito già spettante a [OSCURATO:PERSONA]) e la parte motiva della stessa, che individua, invece, in C 54.615,58 il "quantum debeatur", come già "accertato e dichiarato nella sentenza gravata" con l'appello.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto.

Evidenzia, infatti, la controricorrente l'assenza di qualsiasi contraddizione nella motivazione della sentenza (nonché del dedotto profilo di contrasto tra essa e il dispositivo), avuto riguardo alla circostanza che ha concorso a determinare la misura del credito già spettante a [OSCURATO:PERSONA], ed azionato in via esecutiva dai suoi eredi Teresa e Silvio, non solo la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 747/00 - che individua in C 54.615,58 (C 12.321,30 + C 42.294,28) l'importo dovuto al creditore - ma pure la sentenza n. 685/02 dello stesso Tribunale, anch'essa passata in giudicato, che ha fissato in C 47.836,66 l'entità del controcredito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fratello Nello.

5. Sono rimasti, invece, solo intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha fatto pervenire conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso.

7. La controricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA]

8. In via preliminare deve rilevarsi che, sebbene difetti prova dell'avvenuta notificazione del ricorso a Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti dei quali, oltre che di [OSCURATO:PERSONA] - come osserva anche il Procuratore Generale presso questa Corte - è stata riassunta la causa nel merito, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], con notificazione effettuata agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del defunto entro l'anno dal decesso), non vi è ragione di disporre la rinnovazione della notifica nei loro confronti, per integrare il contraddittorio.

8.1. Difatti, nel giudizio di cassazione, "il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia «prima facie» infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità" (Cass. Sez. 2, sent. 10 maggio 2018, n. 11287, Rv. 648501-01).

9. Il ricorso va, infatti, rigettato.

9.1. I due motivi - da esaminare congiuntamente, data la loro connessione - sono manifestamente infondati.

9.1.1. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata sul rilievo che il giudice di appello, come già quello di prime cure, sebbene abbia riconosciuto che il titolo giudiziale della pretesa azionata in via esecutiva - la sentenza, ormai passata in giudicato, n. 747/2000 del Tribunale di Cosenza - avesse distinto l'importo dovuto al creditore per risarcimento danni (C 12.321,30, alla cui determinazione entrambi i giudici di merito dichiarano di essere pervenuti dopo aver detratto, dal solo "quantum debeatur" quale posta risarcitoria, le somme già versate dal debitore in esecuzione di provvedimenti di urgenza), da quello per liquidazione di quota societaria (C 42.294,28), non abbia tratto da tale presupposto le dovute conseguenze, così incorrendo in un "macroscopico errore di calcolo".

Difatti, la somma dei due importi identifica - secondo i ricorrenti - in C 54.615,58 (C 12.321,30 + C 42.294,28) l'ammontare del credito già spettante a [OSCURATO:PERSONA] (e azionato in via esecutiva dai suoi eredi, Teresa e [OSCURATO:PERSONA]), e non in C 6.778,98.

Sul punto, tuttavia, la controricorrente assume che nessun errore di calcolo (e, di conseguenza, nessun profilo di contraddittorietà intrinseca della motivazione e/o di contrasto tra essa e il dispositivo) sussisterebbe nella specie, visto che dall'ammontare del credito di [OSCURATO:PERSONA] era stato detratto anche l'importo del controcredito spettante, nei suoi confronti, al h5 debitore [OSCURATO:PERSONA], controcredito pari ad C 47.836,66, ' secondo quanto risultante dalla sentenza n. 685/02 dello stesso Tribunale cosentino, anch'essa passata in giudicato.

Dell'esistenza di tale titolo esecutivo a favore di [OSCURATO:PERSONA] - costituito, appunto, dalla sentenza n. 685/02 del Tribunale di Cosenza - sono gli stessi ricorrenti a dare atto, nel ripercorrere le vicende relative ai complessivi rapporti di dare/avere tra i due fratelli Nello e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 3 del ricorso).

Ciò premesso, essendo a questa Corte consentito procedere alla disamina sia della sentenza di primo grado, sia soprattutto della CTU, ed in particolare del suo prospetto (e ciò in ragione della riconducibilità di entrambi i vizi denunciati dai ricorrenti alla previsione di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., donde la possibilità di accesso di questa Corte agli atti causa, quale giudice del "fatto processuale"; cfr., tra le altre, Cass. Sez.

Lav., sent. 5 agosto 2019, n. 20924, Rv. 654799-01 e Cass. Sez.6-5, ord. 12 marzo 2018, n. 5971, Rv. 647366-01), deve rilevarsi che, effettivamente, la ricostruzione dei fatti offerta dalla controricorrente trova in essi riscontro.

La disamina di tali atti conferma, infatti, l'avvenuta decurtazione - dalla somma di C 54.615,58, dovuta a [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza n. 747/00 - dell'importo di C 47.836,66, spettante al fratello Vincenzo in forza della sentenza n. 685/02, ciò che non lascia adito a dubbi sulla debenza, ai creditori opposti, della sola somma di C 6.778,98.

Nessun errore di calcolo risulta addebitabile ai due giudici di merito, donde il rigetto del ricorso.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

11. A carico dei ricorrenti, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando Silvio e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi C 8.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e PU "cameralizzata" SENTENZA sul ricorso 20466-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 105, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MELE, rappresenti e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] VETERE; - ricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via dell'Orso 74, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] PERUGINI che la rappresenta e difende; - controricorrente - 129. nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 890/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Silvio e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 890/19, del 29 aprile 2019, della Corte di Appello di Catanzaro, che - rigettandone il gravame avverso la sentenza n. 2965/16, del 5 ottobre 2016, del Tribunale di Cosenza - ha confermato il parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., già proposta da [OSCURATO:PERSONA] (al quale è succeduta "mortis causa", in corso di giudizio, la vedova [OSCURATO:PERSONA]), riconoscendo, pertanto, il diritto degli odierni ricorrenti a procedere ad esecuzione forzata (e la conseguente validità dell'atto di precetto notificato al debitore esecutato), ma solo nei limiti dell'importo di C 6.678,22. 2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di aver notificato a [OSCURATO:PERSONA] - nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] - atto di precetto, con cui gli intimavano il pagamento della somma di C 175.294,78, oltre interessi, in forza di titolo giudiziario costituito dalla sentenza n. 747/00 del Tribunale di Cosenza. Detta sentenza, in particolare, aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] le somme di £. 72.000.000 e di £. 36.000.000, più accessori (somme da cui detrarre £. 1.300.000, corrisposte in ottemperanza ad un provvedimento di urgenza emesso in corso di causa), quali, rispettivamente, risarcimento dei danni subiti e liquidazione della quota di partecipazione societaria all'impresa familiare gestita dai due fratelli. La proposta opposizione si fondava - per quanto qui ancora di interesse - oltre che sull'accertamento espletato, in via incidentale, da un consulente tecnico d'ufficio (in un giudizio ex art. 2901 cod. civ. promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fratello Vincenzo, definito con sentenza n. 1784/10 del Tribunale di Cosenza, passata in giudicato), che avrebbe individuato in C 11.554,55 l'ammontare del credito "de quo", sulla circostanza che dalla somma di cui al precetto dovessero essere detratti alcuni importi. Ed esattamente, insieme con le somme già corrisposte a [OSCURATO:PERSONA], dal 1987 al 1996, in conseguenza di provvedimenti giudiziali di urgenza, quella ulteriore di C 35.738,00, oltre interessi dalla domanda, che il medesimo [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pagare al fratello Vincenzo in forza di sentenza n. 685/02, resa dal medesimo Tribunale cosentino e anch'essa passata in giudicato. Disposta dal primo giudice consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. veniva in parte accolta, rideterminandosi in C 6.678,22 l'ammontare del credito azionato in via esecutiva, con decisione confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame degli opposti. 3. Avverso la pronuncia della Corte catanzarese ricorrono per cassazione - anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi anch'essi di [OSCURATO:PERSONA], al pari di [OSCURATO:PERSONA] - Silvio e [OSCURATO:PERSONA], sulla base, come detto, di due motivi. 3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - è denunciato "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, emergenti dal testo della sentenza impugnata". Si censura, in particolare, la sentenza della Corte territoriale in relazione alla motivazione adottata per decidere il motivo di gravame con il quale era stato lamentato "un macroscopico errore di calcolo" in cui sarebbe incorso il primo giudice, per avere "determinato il credito degli appellanti in C 6.678,22 detraendo dall'importo di C 54.615,58, vantato da [OSCURATO:PERSONA] in virtù della sentenza n. 747/200, la somma di C 47.836,66 corrispondente ai versamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA]", sebbene gli stessi fossero stati "già detratti però dal CTU". Nel pronunciarsi su tale motivo, il giudice di appello ha osservato che "la lettura della sentenza in parte qua unitamente alla CTU" consentirebbe "di affermare con certezza che i versamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare complessivo di C 42.375,29 sono stati detratti una sola volta e precisamente dal credito di £. 72.000.000 riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza n. 747/2000". Difatti, prosegue la Corte calabrese, nel prospetto riportato a pag. 4 della consulenza, "è illustrato analiticamente il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, sulla somma risultante dopo ogni singolo versamento, partendo dal capitale iniziale di £ 72.000.000 (C 37.184,90) e giungendo alla liquidazione del credito di C 12.321,30, alla data del 31 agosto 2013". "Nessun versamento" - prosegue la sentenza oggi impugnata - "risulta invece detratto dal credito di £. 36.000.00, riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di liquidazione delle quote di partecipazione sempre dalla sentenza n. 747/2000 del Tribunale di Cosenza, come è dato evincere dal prospetto di calcolo sviluppato dal CTU alla pagina 9 e ss. della sua relazione. Prospetto nel quale è riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] un credito di C 42.294,28 alla data del 31 agosto 2013, e così un credito complessivo di C 54.615,58 (C 12.321,30 + C 42.294,28), come accertato e dichiarato nella sentenza gravata". Orbene, la sentenza impugnata, "sulla base delle risultanze dell'espletata consulenza contabile e dopo avere nuovamente ricostruito il rapporto contabile relativo alle parti in causa" - si sottolinea in ricorso - "ha quantificato il credito", spettante ad essi ricorrenti, "per risarcimento danni e per liquidazione di quota societaria, in C 54.615,58 (C 12.321,30 + C 42.294,28), al netto dell'importo di C 42.375,29 versato da [OSCURATO:PERSONA] in base ai provvedimenti d'urgenza emessi dal Tribunale di Cosenza prima e successivamente dal giudice del lavoro", dando atto, inoltre, che detto importo di C 54.615,58 "era stato accertato e dichiarato nella sentenza gravata" con l'appello. In modo irriducibilmente contraddittorio, dunque, la Corte territoriale ha rigettato, sul punto, il proposto gravame, riconoscendo - come già il primo giudice - il diritto di essi Teresa e [OSCURATO:PERSONA] al procedere all'esecuzione forzata "limitatamente alla somma di C 6.778,98". 3.2. Il secondo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., ovvero nullità della sentenza per insanabile contrato tra il dispositivo e la motivazione. Le stesse considerazioni di cui sopra sono proposte per evidenziare il contrasto tra il dispositivo della sentenza (che fissa in C 6.778,98 il credito già spettante a [OSCURATO:PERSONA]) e la parte motiva della stessa, che individua, invece, in C 54.615,58 il "quantum debeatur", come già "accertato e dichiarato nella sentenza gravata" con l'appello. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto. Evidenzia, infatti, la controricorrente l'assenza di qualsiasi contraddizione nella motivazione della sentenza (nonché del dedotto profilo di contrasto tra essa e il dispositivo), avuto riguardo alla circostanza che ha concorso a determinare la misura del credito già spettante a [OSCURATO:PERSONA], ed azionato in via esecutiva dai suoi eredi Teresa e Silvio, non solo la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 747/00 - che individua in C 54.615,58 (C 12.321,30 + C 42.294,28) l'importo dovuto al creditore - ma pure la sentenza n. 685/02 dello stesso Tribunale, anch'essa passata in giudicato, che ha fissato in C 47.836,66 l'entità del controcredito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fratello Nello. 5. Sono rimasti, invece, solo intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha fatto pervenire conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso. 7. La controricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 8. In via preliminare deve rilevarsi che, sebbene difetti prova dell'avvenuta notificazione del ricorso a Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti dei quali, oltre che di [OSCURATO:PERSONA] - come osserva anche il Procuratore Generale presso questa Corte - è stata riassunta la causa nel merito, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], con notificazione effettuata agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del defunto entro l'anno dal decesso), non vi è ragione di disporre la rinnovazione della notifica nei loro confronti, per integrare il contraddittorio. 8.1. Difatti, nel giudizio di cassazione, "il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia «prima facie» infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità" (Cass. Sez. 2, sent. 10 maggio 2018, n. 11287, Rv. 648501-01). 9. Il ricorso va, infatti, rigettato. 9.1. I due motivi - da esaminare congiuntamente, data la loro connessione - sono manifestamente infondati. 9.1.1. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata sul rilievo che il giudice di appello, come già quello di prime cure, sebbene abbia riconosciuto che il titolo giudiziale della pretesa azionata in via esecutiva - la sentenza, ormai passata in giudicato, n. 747/2000 del Tribunale di Cosenza - avesse distinto l'importo dovuto al creditore per risarcimento danni (C 12.321,30, alla cui determinazione entrambi i giudici di merito dichiarano di essere pervenuti dopo aver detratto, dal solo "quantum debeatur" quale posta risarcitoria, le somme già versate dal debitore in esecuzione di provvedimenti di urgenza), da quello per liquidazione di quota societaria (C 42.294,28), non abbia tratto da tale presupposto le dovute conseguenze, così incorrendo in un "macroscopico errore di calcolo". Difatti, la somma dei due importi identifica - secondo i ricorrenti - in C 54.615,58 (C 12.321,30 + C 42.294,28) l'ammontare del credito già spettante a [OSCURATO:PERSONA] (e azionato in via esecutiva dai suoi eredi, Teresa e [OSCURATO:PERSONA]), e non in C 6.778,98. Sul punto, tuttavia, la controricorrente assume che nessun errore di calcolo (e, di conseguenza, nessun profilo di contraddittorietà intrinseca della motivazione e/o di contrasto tra essa e il dispositivo) sussisterebbe nella specie, visto che dall'ammontare del credito di [OSCURATO:PERSONA] era stato detratto anche l'importo del controcredito spettante, nei suoi confronti, al h5 debitore [OSCURATO:PERSONA], controcredito pari ad C 47.836,66, ' secondo quanto risultante dalla sentenza n. 685/02 dello stesso Tribunale cosentino, anch'essa passata in giudicato. Dell'esistenza di tale titolo esecutivo a favore di [OSCURATO:PERSONA] - costituito, appunto, dalla sentenza n. 685/02 del Tribunale di Cosenza - sono gli stessi ricorrenti a dare atto, nel ripercorrere le vicende relative ai complessivi rapporti di dare/avere tra i due fratelli Nello e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 3 del ricorso). Ciò premesso, essendo a questa Corte consentito procedere alla disamina sia della sentenza di primo grado, sia soprattutto della CTU, ed in particolare del suo prospetto (e ciò in ragione della riconducibilità di entrambi i vizi denunciati dai ricorrenti alla previsione di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., donde la possibilità di accesso di questa Corte agli atti causa, quale giudice del "fatto processuale"; cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav., sent. 5 agosto 2019, n. 20924, Rv. 654799-01 e Cass. Sez.6-5, ord. 12 marzo 2018, n. 5971, Rv. 647366-01), deve rilevarsi che, effettivamente, la ricostruzione dei fatti offerta dalla controricorrente trova in essi riscontro. La disamina di tali atti conferma, infatti, l'avvenuta decurtazione - dalla somma di C 54.615,58, dovuta a [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza n. 747/00 - dell'importo di C 47.836,66, spettante al fratello Vincenzo in forza della sentenza n. 685/02, ciò che non lascia adito a dubbi sulla debenza, ai creditori opposti, della sola somma di C 6.778,98. Nessun errore di calcolo risulta addebitabile ai due giudici di merito, donde il rigetto del ricorso. 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 11. A carico dei ricorrenti, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando Silvio e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi C 8.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il
Sentenza Cassazione n. 21975/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris