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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 08847/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di FERMO0.0 avvisa alle-P-a--iin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Fermo applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce l'errata qualificazione del fatto, sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

4. Quanto al primo profilo di censura, si osserva che, come risulta dal capo di imputazione, la contestazione riguarda il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

5. Quanto alla seconda doglianza, la stessa è parimenti inammissibile, perché la misura della pena non rientra tra i casi per i quali, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., è possibile proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 6.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18/02/2022.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di FERMO0.0 avvisa alle-P-a--iin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Fermo applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce l'errata qualificazione del fatto, sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Quanto al primo profilo di censura, si osserva che, come risulta dal capo di imputazione, la contestazione riguarda il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 5. Quanto alla seconda doglianza, la stessa è parimenti inammissibile, perché la misura della pena non rientra tra i casi per i quali, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., è possibile proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore
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