CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46380/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita e, ritenute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di mesi 4 di reclusione ed Euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Gullo lamentando: 2.1 vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla integrazione del delitto di cui all'art. 646 cod. pen.: richiama la motivazione della Corte di Appello circa l'atteggiamento serbato dal ricorrente che ha ritenuto tale da concretare la condotta tipica del delitto a lui ascritto omettendo, tuttavia, di affrontare i dubbi sollevati con l'atto di gravame; osserva che il mancato pagamento della prima rata del finanziamento integra, in sé, un profilo di inadempimento e che nessuna indagine era stata condotta per verificare se le attrezzature fossero ancora presso il locale dove il Gullo li aveva a suo tempo fatti installare; aggiunge che l'unico atto della società recapitato al Gullo era stato il precetto relativo, peraltro, a parte delle somme dovute sicché il ricorrente non è mai stato raggiunto da una formale richiesta di restituzione; sottolinea che il Gullo, dopo pochi mesi, era stato escluso dai locali dove le attrezzature erano state installate non potendo perciò desumere che egli le avesse portate via; né, aggiunge, era corretto sostenere che il ricorrente si fosse reso irreperibile atteso che seppure la notifica del precetto fosse andata a vuoto presso l'esercizio commerciale, ben avrebbe potuto essere eseguita presso la abitazione dove invece non è mai stata tentata; 2.2 vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva: richiama la giurisprudenza di legittimità in merito all'onere di motivazione che deve sostenere la decisione in punto di applicazione della recidiva che non può intervenire sulla sola considerazione dei precedenti penali; sottolinea come la natura della condotta tenuta dal Gullo non esprime alcuno degli indici di maggiore pericolosità criminale cui è ancorata la applicazione della recidiva mentre i precedenti penali a suo carico sono risalenti nel tempo. 3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 3.1 La Corte di Appello ha motivato sulla integrazione del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. sostenendo che a fronte della incontestata riserva di proprietà a favore del venditore, il Gullo "non pagò la quasi totalità del prezzo; trattenne i beni senza giustificare al creditore la propria impossibilità di adempiere, né segnalare di essere stato spossessato, senza sua colpa, di quanto acquistato, di fatto rendendosi irrintracciabile essendo l'unico recapito noto al creditore quello di ubicazione del suo esercizio commerciale" (cfr., pag. 3); ha aggiunto che il Gullo non ha ritenuto di fornire una propria versione difensiva di tal ché la impossibilità di restituzione dei beni risulta di fatto una affermazione labiale priva di riscontro processuale non risultando rilevante la denuncia-querela da lui sporta nei confronti del Pagliaro, ovvero del titolare dell'azienda che era stata trovata al posto suo al medesimo indirizzo; ha spiegato che il relativo procedimento era stato archiviato per tardività della querela e la Corte ha motivato sulla 'strumentalità' di tale denuncia sporta il 30.7.2014 a fronte di una appropriazione che si sarebbe consumata circa tre anni addietro (cfr., pag. 3, anche al secondo capoverso). Le attrezzature di cui si discute erano state acquistate dal Gullo "con patto di riservato dominio" e, pertanto, ancora di proprietà della società venditrice sino al completo pagamento del prezzo che, nel caso di specie, è pacifico non fosse stato perfezionato. Si tratta di una motivazione che, in termini non manifestamente illogici, fonda la responsabilità dell'odierno ricorrente sulla struttura giuridica del contratto di compravendita stipulato dal Gullo e sulla valutazione della sua condotta; in tal modo, le considerazioni difensive articolate in questa sede non evidenziato profili di criticità della motivazione spendibili in questa sede quanto, semmai, la plausibilità di una alternativa decisoria fondata sui medesimi elementi fattuali acquisiti nei gradi di merito. Non è inutile inoltre ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). La Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione proposta nell'atto di gravame non potesse essere seguita alla luce delle risultanze istruttorie. Rileva il collegio che il ricorso contesta in effetti non già la intrinseca contraddittorietà o la illogicità della motivazione quanto, piuttosto, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità e nella sottoposizione alla Corte di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 3.2 Quanto al motivo sulla recidiva, come autorevolmente ribadito dalle SS.UU. (cfr., Cass. SS.UU., 25.10.2018 n. 20.808, Schettino) "... il superamento di ogni dubbio interpretativo circa il carattere e gli esatti termini della facoltatività della recidiva sortita dalla riforma del 2005, conseguito in virtù dei ripetuti interventi della Corte costituzionale e dei consonanti arresti delle Sezioni Unite, consente di affermare che nel vigente quadro normativo la recidiva è sempre facoltativa, che tale facoltatività investe il piano del suo riconoscimento, mentre risulta estranea al piano degli effetti, che si dispiegano o rimangono inespressi a seconda che l'aggravante sia ritenuta o esclusa, salvo riemergere allorquando essi devono essere modulati. Correlativamente, il giudice di merito, proprio perché investito di un potere discrezionale, ha l'obbligo di spiegare la sua scelta fornendo adeguata motivazione in ordine ai due profili evidenziati di una "maggiore pericolosità del reo" e di una "più accentuata colpevolezza per il fatto", secondo la precisazione operata da S.U. Calibè; e, come già accennato, egli è chiamato a rendere motivazione in ordine non già all'an dell'effetto diretto, che consegue indefettibile in caso di riconoscimento della circostanza, ma in ordine alla sua entità, ovvero alla misura dell'aumento di pena e infine in ordine alla relazione con concorrenti circostanze eterogenee, quando non soggetta a vincolo normativo. La lezione che deve trarsi da quanto sin qui esposto è che la contestazione della recidiva, onere dell'organo dell'accusa che intenda farne oggetto di decisione giurisdizionale, non consolida alcunché, dovendosi fare riferimento alle statuizioni adottate dal giudice. La facoltatività della recidiva - ma l'utilizzo di una locuzione 'tradizionale' non deve far credere che si compia un giudizio ontologicamente differente da quello che attiene alle altre circostanze del reato - si traduce in un obbligo motivazionale che ove inadempiuto apre all'ipotesi di una violazione di legge o di un vizio di motivazione. Di certo l'avvenuta contestazione non può prendere il posto di una statuizione mancante". La Corte di Appello di Torino, tuttavia, ha nel caso di specie motivato in maniera congrua ed adeguata dando conto, in particolare, delle plurime e numerose condanne (per rapina, ricettazione, omicidio volontario ed in materia di stupefacenti, estorsione tentata, risalenti rispettivamente al 1979, al 1987, al 1988-89 ed al 1993, per appropriazione indebita commessa nel 2006 e 19 condanne per emissione di assegni a vuoto) riportate dal ricorrente, della loro continuità nel tempo, della loro sostanziale omogeneità, attenendo a reati contro il patrimonio spesso caratterizzati dall'uso di violenza o minaccia, giustificando in tal modo il giudizio di maggiore ed ingravescente pericolosità sociale del Gullo e la applicazione della contestata recidiva fondata, come precisato dalle SS.UU. Schettino, sulla "maggiore pericolosità del reo" e sulla "più accentuata colpevolezza per il fatto". 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammen