CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 21280/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37009-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in ROMA al [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2019 n. 37009 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -2- -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3132/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] decidendo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda degli attori volta ad ottenere il riconoscimento della proprietà in loro favore del microcopio a scansione ambientale acquistato a seguito di una pubblica sottoscrizione, e successivamente donato dalla Associazione convenuta, che aveva coordinato la raccolta di fondi, e poi donato il bene così acquistato all’Università, ma condannava la stessa associazione a far fronte alle spese che gli attori avrebbero sostenuto, in misura pari al minimo di € 100,00, per ogni trasferta a Pesaro, ove nel frattempo il microscopio era stato collocato presso l’[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione Ambientale. La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 3132 del 4/11/2019 ha rigettato sia l’appello principale proposto Ric. 2019 n. 37009 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -3- dall’associazione che gli appelli incidentali avanzati dagli attori e dall’Università, compensando le spese di lite. Quanto all’appello principale, rilevava che dalle risultanze istruttorie emergeva che lo scopo annunciato dal comitato, che aveva provveduto alla raccolta dei fondi al fine di consentire l’acquisto del microscopio, onde poipermettere agli attori di proseguire nella loro attività di ricerca, era proprio quello di assicurare tale destinazione funzionale del bene acquistato, come appunto confermato dalle prove testimoniali raccolte. L’associazione convenuta aveva assunto la qualità di soggetto organizzatore ai sensi dell’art. 40 c.c., e si era quindi obbligata ad assicurare il permanere della destinazione del bene allo scopo preordinato. Rispetto a tale obbligo si era manifestato il parziale inadempimento della convenuta che, d opo aver inizialmente lasciato il bene nella disponibilità degli attori, lo aveva poi trasferito da Modena, città di residenza dei ricercatori, a Pesaro. Tale inadempimento imponeva quindi di dover risarcire gli attori dei costi che gli stessi dovranno sostenere per recarsi nel luogo ove il bene è custodito, e nella misura quantificata dal Tribunale. Quanto all’appello incidentale degli attori, la Corte distrettuale osservava che era nuova la domanda volta a far accertare la proprietà del bene in capo al comitato che aveva raccolto i fondi per l’acquisto, atteso che la domanda in primo grado Ric. 2019 n. 37009 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -4- mirava a far accertare la proprietà del bene in capo agli stessi istanti. Inoltre, non era stata impugnata la decisione di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di annullamento o di invalidità della donazione con la quale il bene era stato trasferito dall’associazione all’Università. Del pari inammissibile era l’appello incidentale quanto all’accertamento che agli attori dovesse essere assicurato un uso a tempo pieno del bene, e ciò perché mancava una domanda risarcitoria correlata alla violazione di tale destinazione esclusiva. Ne discendeva che non poteva più contestarsi la proprietà del microscopio in capo all’Università. Infondato era anche il motivo di appello incidentale che mirava ad estendere i tempi di fruizione del bene, posto che la domanda de qua non poteva essere rivolta all’associazione, in quanto non più proprietaria, né poteva essere rivolta all’università, nei cui confronti gli attori non potevano vantare alcun rapporto di natura obbligatoria. Per analoghe ragioni andava disattesa la richiesta di estendere la condanna al rimborso delle spese di trasferta, in solido, anche in capo all’università, la quale non aveva assunto alcun obbligo specifico, quanto ai rapporti con gli attori, se non limitatamente a quello di far utilizzare il microscopio per un giorno a settimana. Disattesa anche la richiesta di incremento della somma dovuta a titolo di rimborso forfettario delle spese di trasferta, avendo Ric. 2019 n. 37009 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -5- il Tribunale anche contemplato l’ipotesi in cui le spese, previa adeguata giustificazione fossero risultate superiori a tale cifra, nonché quella di far retroagire la decorrenza delle somme ad una data anteriore all’11 dicembre 2010, era dichiarato inammissibile anche l‘appello incidentale dell’ateneo, in quanto si era costituito in tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 343 c.p.c. L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna sulla base di un motivo, illustrato da memorie. L’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memorie. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 2. Preliminarmente rileva il Collegio c h e il ricorso non risulta notificato anche all’[OSCURATO:PERSONA] al Microscopio, intervenuta in primo grado ma rimasta poi contumace in appello, e che non risulta destinataria di alcuna domanda. Tuttavia, essendo il ricorso inammissibile, come si avrà modo di chiarire oltre, e vertendosi in materia di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., si palesa superflua la necessità di ordinare la notifica del ricorso anche nei confronti di tale parte, essendo in ogni caso decorso il termine per l’impugnazione della sentenza ad opera della parte de qua. 3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 40 c.c. in correlazione con gli artt. 1176 e 1218 c.c., nella parte in cui il giudice di appello ha confermato l’attribuzione della responsabilità alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 37009 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -6- per un’obbligazione che esula da quelle assunte ai sensi della detta norma. La ricorrente, pur non contestando di avere svolto il ruolo di organizzatrice e gestrice della raccolta di fondi necessaria per permettere l’acquisto del microscopio oggetto di causa, nega tuttavia che fosse stato previsto anche un vincolo di finalità o di scopo, circa l‘esclusività dell’utilizzo del bene da parte degli attori nonché in ordine alla collocazione fisica del bene, al fine di agevolare l‘attività di ricerca degli stessi attori. Si deduce, quindi , che, non sussistendo anche un obbligo siffatto, non poteva essere affermata la sua responsabilità con la condanna al risarcimento del danno, rappresentato dai costi di trasferta, in favore degli istanti. Il motivo, pur formalmente denunziando una violazione di legge, nella sostanza mira a contestare l’accertamento in fatto operato dai giudici di merito, peraltro in maniera conforme tra primo e secondo grado (il che implica anche l’applicabilità ratione temporis della previsione di cui all’ultim o comma dell’art. 348 ter c.p.c.), sollecitando quindi un apprezzamento delle risultanze probatorie più appagante per la parte rispetto a quello derivante dalla sentenza gravata. Rileva il Collegio che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 3898/1986), ai sensi dell’art. 40 c.c., l'organizzatore, il quale abbia in precedenza acquistato a proprio nome un bene immobile con fondi del comitato, è tenuto a fare quanto necessario per assicurare l’attuazione della finalità in vista della quale avvenne l’acquisto, ben Ric. 2019 n. 37009 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -7- potendosi, quindi , individuare anche un obbligo di trasferire il bene ad un determinato soggetto (nella specie la fondazione che era poi subentrata al comitato), discendendo tali obblighi fiduciariamente dalla qualità di organizzatore-organo, e ciò anche in assenza di un atto scritto. Ritenuto, quindi , che la verifica degli obblighi assunti dal soggetto che abbia ricoperto il ruolo di cui all’art. 40 c.c., non richiede una formalizzazione, nella specie, la Corte d’Appello a pag. 12, ha affermato che, dalle risultanze istruttorie, emergeva che l’acquisto del microscopio, con i fondi raccolti tramite pubblica sottoscrizione, era funzionale alla destinazione del bene all’utilizzo da parte della Gatti e del Montanari, peraltro in maniera esclusiva. E’ stato poi accertato che il successivo trasferimento del bene, dapprima ad Urbino, a seguito della donazione effettuata in favore della locale università, e poi a Pesaro, stante l’esistenza di costi elevati per la manutenzione del bene, abbia reso difficile per i beneficiari dell’acquisto, quanto al suo utilizzo, l’effettiva fruizione del bene, di guisa che la condanna al risarcimento del danno, lungi dal configurare una violazione di legge, si pone come logica conseguenza degli accertamenti in fatto operati dai giudici di merito. Il motivo deve quindi essere dichiarato inammissibile. 4. L e spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo quanto alla controricorrente. Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate Ric. 2019 n. 37009 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -8- 5. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile , sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza de