CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2025
Cassazione n. 30149/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 18865/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 18865/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 27 gennaio 2022 n. 542 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2018tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1989; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive, quantificato in via principale in euro 11.103,82 per ciascun anno di corso, “oltre interessi e rivalutazione”. 2. Con sentenza 9.11.2018 n. 21541 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 27.1.2022 n. 542 la Corte d’appello rigettò tutti gli appelli e condannò i soccombenti alla rifusione delle spese. N.R.G.: 18865/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione con due distinti ricorsi, proposti (in ordine cronologico) da: a) [OSCURATO:PERSONA] ed altri due ricorrenti (d’ora innanzi, per brevità, “il gruppo Occhionorelli”), con ricorso fondato su quattro motivi (ricorso notificato il 22.7.2022); b) [OSCURATO:PERSONA] ed altri ventidue ricorrenti (d’ora innanzi, per brevità, “il gruppo Agliardi”), con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato il 26.7.2022). 5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con due distinti controricorsi alle impugnazioni sopra elencate. 6. I ricorrenti del “gruppo Agliardi”hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorsodel “[OSCURATO:PERSONA]”. Col primo motivo è denunciata la “violazione dell’art. 101 Cost.”. Tale norma sarebbe stata violata perché la Corte d’appello ha motivato la propria decisione limitandosi a richiamare un precedente orientamento giurisprudenziale “non consolidato né univoco”. 1.1. Il motivo è temerario. A prescindere dal fatto che una sentenza, se fosse immotivata, violerebbe ben altre norme che l’art. 101 Cost., nel caso di specie la Corte d’appello ha limpidamente esposto le ragioni della decisione, per di più richiamando copiosa giurisprudenza di questa Corte, consolidata ed univoca (p. 5 della sentenza d’appello). 2. Il secondo motivo di ricorso del “[OSCURATO:PERSONA]”. Il secondo motivo denuncia la violazione “del combinato disposto dall’art 2935 c.c.” (sic). N.R.G.: 18865/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Al di là di tale trascurataintitolazione, nell’illustrazione del motivo si censura il giudizio di accoglimento dell’eccezione di prescrizione. 2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 3. Il terzo motivo di ricorso del “[OSCURATO:PERSONA]”. I ricorrenti alle pp. 21-24 del proprio ricorso prospettano come “terzo motivo” la riproposizione delle questioni rimaste assorbite (la sussistenza o meno della legittimazione passiva dei tre ministeri indicati in epigrafe). 3.1. Quella in esame non è prospettabile come una impugnazione, in quanto affronta questioni che non hanno formato oggetto di decisione da parte del N.R.G.: 18865/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 giudice d’appello e che dovrebbe esaminare un giudice di rinvio . Non mette conto perciò prenderla in esame. 4. Il quarto motivo di ricorso del “[OSCURATO:PERSONA]”. Col quarto motivo i ricorrenti deducono che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nella parte in cui ha ritenuto di non sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la questione dell’exordium praescriptionisdel diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria. 4.1. Il motivo è manifestamente infondato sia perché il giudice di merito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il suddetto rinvio; sia perché comunque la suddetta istanza di rimessione è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in decine di fattispecie identiche e, in ben numerosi casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022). 5. Il quinto motivo di ricorso del “[OSCURATO:PERSONA]”. Col quinto motivo è lamentata la violazione dell’art. 92 , secondo comma, c.p.c.. Nella illustrazione del motivo i ricorrenti si limitano a dedurre che la Corte d’appello avrebbe dovuto compensarele spese, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali. 5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile: sia perché la scelta di non compensare le spese è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005 e successive conformi), sia perché al momento in cui fu proposto l’appello non vi era nessuna “oscillazione giurisprudenziale” nella N.R.G.: 18865/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale unicamente occorreva badare ex art. 65 ord. giud. Che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inattuazione delle direttive 75/362, 75/363 e 82/16 fosse decennale e decorresse dal 27.10.1999 questa Corte lo stabilì nel 2011, ovvero nove anni prima dell’introduzione del giudizio d’appello, e lo ha costantemente ribadito da allora in poie ciò anche a Sezioni Unite. Se poi, un singolo Tribunale abbia manifestato una opinione dissenziente, tale circostanza non è propriamente quel che si dice “una oscillazione giurisprudenziale”, e non scusa la scelta di proporre un gravame avverso una sentenza puntualmente conforme ai princìpi stabiliti da questa Corte, senza peraltro nemmeno metterli seriamente in discussione. 6. Il ricorso del “gruppo Agliardi”. L’unico motivo del ricorso del “gruppo Agliardi” censura il giudizio di maturata prescrizione, ed invoca sul punto una rimessione della quesitone alla Corte di Lussemburgo. 6.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per le ragioni già indicate ai precedenti §§ 2.1 e 4.1. 6.2. Manifestamente irrilevanti sono, sul punto qui in esame, le deduzioni svolte dalla difesa del ricorrenti del “gruppo Agliardi” nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Secondo l’ardita tesi dei ricorrenti, la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi erronea, né potrebbe darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte cui quella sentenza si è uniformata, per effetto dell’introduzione dell’art. 3 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 91. Tale norma recita: “1. È istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, composto da un rappresentante del N.R.G.: 18865/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca. Le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero. 2. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 è inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori. 3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”. 6.3. E’ arduo comprendere – come questa Corte ha già osservato nell’ordinanza n. 2245 del 2025 -in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione. In primo luogo essa non è retroattiva. In secondo luogo non si occupa di prescrizione. In terzo luogo non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività “ricognitiva”. In quarto luogo la legge prevede che dai lavori della commissione non debbano derivare “nuovi oneri per la finanza pubblica”. E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, delle regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica. 7. Sulle spese del “gruppo Occhionorelli”. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). N.R.G.: 18865/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,82 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es. [OSCURATO:PERSONA]): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1. 7.1. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli“interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle specializzazioni (ad es., quella conseguita da [OSCURATO:PERSONA]) si concluse nel 1988, al valore della domanda (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare trentasetteanni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 88.441,93 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1988pari a 2,593); b) euro 123.882,54a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1989 alla data della presente decisione). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro 88.441,93di rivalutazione, più euro 123.882,54di interessi, ovvero euro 267.843,57. A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 260.001 e 520.000 euro. 7.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (29 agosto 2022, e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 4.111, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; N.R.G.: 18865/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo (e quindi del 60%). Il totale ascende dunque ad euro 4.111 più ( 4.111 x 6 0% ) , ovvero euro 6.577,6, cui i ricorrenti vanno condannati in solido. 8. Le spese a carico del “gruppo Agliardi”. Le spese a carico del ricorrenti del “gruppo Agliardi”, in applicazione dei criteri indicati nei §§ precedenti, vanno liquidate in euro 4.111 aumentati del 400% (ovvero del 270% per i primi nove ricorrenti, più il 10% per ciascun ricorrente dall’11° al 23°). Il totale ascende ad euro 20.555. 9. Sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata. E’ fondata e va accolta la domanda di condanna di tutti i ricorrenti ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., per avere proposto una lite temeraria. Infatti al momento della proposizione del presente giudizio di legittimità (2022) questa Corte da 11 anni veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata. Non sarà superfluo aggiungere che i difensori di ambedue i gruppi di ricorrenti, al momento in cui proposero il loro ricorso, era no già risultat i soccombenti in decine di ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi. Tutti i ricorsi qui riuniti furono dunque proposti con evidente colpa grave, se non con mala fede, e ciò giustifica la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.. Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari alla metà delle spese di soccombenza, oltre ovviamente interessi dalla data della presente ordinanza. P.q.m. (-) dichiara inammissibili tutti i ricorsi; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri N.R.G.: 18865/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.577, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri della somma di euro 3.288,5 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 20.555, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridella somma di euro 10.277,5 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrentitutti, di un ulteriore importo a tit