Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 29422/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

03/11/2025 del TRIBUNALE di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzacon cui in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Firenze, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione ex art. 671 cod. proc.pen. della disciplina della continuazione;Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicitàdel disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazionedel giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimitàsolo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01).Rilevato che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanzarilevando la diversità delle modalità delle condotte e la riconducibilità di reati puromogenei a fattori eterogenei e occasionali non dimostrativi di un disegnocriminoso unico;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso sia meramente rivalutativo e si limiti a rimarcarenuovamente la medesima indole dei reati, ma senza arrivare a confutare lamotivazione del provvedimento impugnato, che ha fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui la omogeneità tipologica dei reati non è da sola sufficienteper il riconoscimento della continuazione, la quale necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anchedel fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fosserostati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, atal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n.28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01);Evidenziato, in particolare, che è stato già affermato dalla giurisprudenza dilegittimità che l’identità dei titoli di reato non è sufficiente in sede di applicazionedella disciplina del reato continuato nella fase di esecuzione, in quanto indicesintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto diun'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingenteconsumazione degli illeciti (per esempio, Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016,D'Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv. 247356 -01).[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/11/2025 del TRIBUNALE di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzacon cui in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Firenze, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione ex art. 671 cod. proc.pen. della disciplina della continuazione;Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicitàdel disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazionedel giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimitàsolo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01).Rilevato che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanzarilevando la diversità delle modalità delle condotte e la riconducibilità di reati puromogenei a fattori eterogenei e occasionali non dimostrativi di un disegnocriminoso unico;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso sia meramente rivalutativo e si limiti a rimarcarenuovamente la medesima indole dei reati, ma senza arrivare a confutare lamotivazione del provvedimento impugnato, che ha fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui la omogeneità tipologica dei reati non è da sola sufficienteper il riconoscimento della continuazione, la quale necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anchedel fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fosserostati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, atal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n.28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01);Evidenziato, in particolare, che è stato già affermato dalla giurisprudenza dilegittimità che l’identità dei titoli di reato non è sufficiente in sede di applicazionedella disciplina del reato continuato nella fase di esecuzione, in quanto indicesintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto diun'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingenteconsumazione degli illeciti (per esempio, Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016,D'Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv. 247356 -01).[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29422/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris