CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2021
Cassazione n. 06947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZ:A Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Sentite, nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lana, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 04/06/2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per i reati di cui ai capi 1, 35, 36, 37 e 61 della rubrica. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del 'Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di una più ampia attività d'indagine, collegata allo svolgimento di due operazioni di polizia, denominate "Handover" e "[OSCURATO:PERSONA]", che riguardavano la sfera di operatività della cosca 'ndranghetistica Pesce, storicamente presente nei centri di Rosarno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il ricorrente gravitava. Si accertava, in tale ambito, che la cosca Pesce, attualmente egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), storicamente presente nell'area rosarnese, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio - e risultava collegata alla 'Ndrangheta, della quale era una delle cellule maggiormente rappresentative in Calabria, articolandosi in diverse 'ndrine. Sulla sfera di operatività di questo sodalizio 'ndranghetistico nel provvedimento impugnato si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area calabrese della cosca Pesce, chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operava la consorteria e la sua consolidata presenza nel territorio rosarnese, che costituisce l'oggetto del presente procedimento cautelare. In questa cornice, al capo 1, si conl:estava a [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione alla cosca Pesce, - che, come detto, risulta storicamente operante nell'area rosarnese all'interno della quale si occupava della gestione dei settori del traffico di sostanze stupefacenti e del racket delle estorsioni, in relazioni ai quali divulgava le direttive impartite agli affiliati dai vertici consortili, con cui si raccordava abitualmente. Si contestavano, inoltre, a [OSCURATO:PERSONA], ai capi 35, 36 e 37, tre reati satellite, connessi all'attività svolta dal ricorrente nel mercato degli stupefacenti rosarnese, per effetto della quale si impossessava furtivamente di una partita di marijuana di cinque chilogrammi - così come contestatogli ai capi 35 e 36 - e impiantava una piantagione di marijuana, che coltivava unitamente ad altri soggetti del suo ambiente criminale - così come contestatogli al capo 37 - che non si riusciva a identificare nel corso delle indagini preliminari. Si contestava, infine, a [OSCURATO:PERSONA], al capo 61, il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, 416-bis.1 cod. pen., consistente nell'estorsione commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], eseguita su mandato di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), che veniva costretto a corrispondere periodicamente agli emissari della cosca Pesce somme di denaro. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione delle attività illecite contestategli ai capi 1, 35, 36, 37 e 61 si riteneva corroborato dalle attività di captazione informatica - eseguite mediante l'impiego del sistema trojan, installato sull'utenza cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) - svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna, nelle pagine 6-15 dell'ordinanza impugnata, mediante diffusi richiami testuali. Tali intercettazioni, in origine, erano state attivate allo scopo di ricercare il latitante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), ma avevano consentito di ricostruire, oltre alla rete di fiancheggiatori che aveva protetto la sua lunga latitanza, le modalità con cui la cosca Pesce si era riorganizzata nell'area rosarnese dopo l'arresto dei suoi esponenti storici, mantenendo una posizione egemonica nei settori del traffico di sostanze stupefacenti e del racket delle estorsioni. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore dei delitti contestati al ricorrente ai capi 1, 35, 36, 37 e 61 della rubrica e della loro riconducibilità a un più vasto ambito criminale, di matrice 'ndranghetistica, collegato alla sfera di operatività della cosca Pesce, nel cui contesto consortile le attività illecite nelle quali risultava coinvolto l'indagato erano state commesse. Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] emetteva il provvedimento cautelare di cui in premessa. 3. Avverso questa ordinanza l'indagato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, 192 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale — analizzata alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di partecipazione ad associazione mafiosa (recte Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01) — tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Pesce di Rosarno , sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, 192 cod. proc. pen., 625-bis cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 35, 36 e 37 della rubrica, che non poteva essere formulato sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente. Con il quarto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, 192 cod. proc. pen., 629, comma secondo, cod. pen., in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dell'ipotesi estorsiva contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 61 della rubrica, che era il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano disarmoniche rispetto all'assunto accusatorio, da cui si evinceva esclusivamente l'esistenza di generici contatti tra il ricorrente a [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 192, 275, comma 3, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la misura cautelare disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure difensive prospettate con le precedenti doglianze, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, sui quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, 192 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale — analizzata alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di partecipazione ad associazione mafiosa (recte Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01; Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) — tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Pesce di Rosarno, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Osserva il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelare genetico, relativamente all'ipotesi delittuosa ch cui al capo 1, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, mediante il sistema di captazione informatica, passate in rassegna nelle pagine 9-15 dell'ordinanza impugnata. Tra queste captazioni, che coinvolgono personalmente il ricorrente, si ritiene opportuno richiamare per sua prioritaria rilevanza probatoria, l'intercettazione registrata il 28/09/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 14 e 15 dell'ordinanza impugnata, da cui si evinceva il pieno coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche consortili della cosca Pesce di Rosarno, forte del rapporto privilegiato esistente tra l'indagato, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1963) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991), che venivano menzionati nel corso dell'intercettazione.Gli esiti indiziari di queste attività di capitazione informatica, al contempo, facevano emergere il ruolo svolto, in prima persona, da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività estorsive riconducibili alla cosca Pesce, attestate dalla sua partecipazione al reato di cui al capo 61, nelle quali era coinvolto per effetto del suo rapporto privilegiato con i vertici del sodalizio rosarnese. Tale coinvolgimento imponeva di ribadire la stabilità dei rapporti esistenti tra il ricorrente e i vertici della cosca 'ndranghetistica di cui al capo 1, attestata dagli elementi indiziari che si sono richiamati, da cui si evinceva la consapevolezza del ricorrente di contribuire al perseguimento delle strategie criminali del sodalizio rosarnese, che veniva affermata dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177-01; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloja, Rv. 261379- 01). Di questi elementi probatori il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendoli in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] — forte del suo rapporto personale con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1963) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) — nelle attività di pianificazione criminosa e di controllo illecito dell'area rosarnese svolte dalla cosca Pesce, della quale il ricorrente era uno degli esponenti di spicco. Ricostruito in questi termini il ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio 'ndranghetista di cui al capo 1, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 15 dell'ordinanza impugnata, evidenziava che dal compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari emergeva «il pieno riconoscimento dell'affectio societatis che legava il Loiacono ai membri della famiglia Pesce [...]». Le conclusioni del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] appaiono rispettose del compendio indiziario acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il partecipe di un'organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale, come «colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della [...] stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01).Non si può, pertanto, non ribadire che, sul ruolo associativo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio 'ndranghetistico rosarnese, che gli veniva contestato ai sensi dell'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, cod. pen., il percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato è ineccepibile e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In materia di associazione di tipo mafioso, sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali» (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279507-01). Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso. 3. Parimenti inammissibili devono ritenersi il secondo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, 192 cod. proc. pen., 625-bis cod. pen., 74, comma 4, T.U. stup., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 35, 36 e 37 della rubrica, che non poteva essere formulato sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria e non convergenti sulla posizione del ricorrente„ Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle ipotesi di reato di cui ai capi 35, 36 e 37 della rubrica, è costituito dagli esiti delle attività di captazione informatica svolte nel corso delle indagini preliminari. Quanto, in particolare, alle ipotesi di reato di cui ai capi 35 e 36, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] attribuiva peculiare rilievo indiziario alla captazione registrata il 20/07/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1963) e il figlio, [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] si era appropriato della partita di marijuana controversa, introducendosi furtivamente in un capannone, dove i coltivatori della sostanza stupefacente l'avevano riposta per farla essiccare.Quanto, invece, all'ipotesi di reato di cui al capo 37, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] attribuiva peculiare rilievo indiziarlo alla captazione registrata il 23/07/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1963) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), dalla quale si evinceva il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione di una piantagione di marijuana. Da tale conversazione, in particolare, emergeva il ruolo svolto dal ricorrente, unitamente ai due colloquianti, nella realizzazione, di una piantagione di marijuana, da cui gli indagati avevano ricavato ingenti quantitativi di stupefacente, immessi nel mercato rosarnese. Di queste intercettazioni il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendole in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle due vicende criminose, collegate alla sua presenza nel mercato degli stupefacenti rosarnese, rispetto al quale prive di rilievo, oltre che indimostrate, appaiono le censure difensive finalizzate ad affermare l'ambiguità dell'interpretazione fornita delle richiamate captazioni. Né, com'è noto, è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle ipotesi delittuose di cui ai capi 35, 36 e 37, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non tlei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Melfi, Rv. 254439-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente.4. Deve ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, 192 cod. proc. pen., 629, comma secondo, cod. pen., in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dell'ipotesi estorsiva contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 61, che era il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano disarmoniche rispetto all'assunto accusatorio, da cui evinceva esclusivamente l'esistenza di generici contatti tra il ricorrente a [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che, analogamente a quanto evidenziato per le doglianze precedenti, il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo 61, è costituito dagli esiti delle attività di captazione informatica svolte nel corso delle indagini preliminari. In questo contesto, si attribuiva peculiare rilievo alle intercettazioni passate in rassegna nelle pagine 9-13 dell'ordinanza impugnata, che riguardavano la gestione dell'attività estorsiva contestata al ricorrente al capo 61. Tra queste captazioni, seguendo l'ordine di esposizione utilizzato dal provvedimento censurato, si ritiene opportuno richiamare, per la loro pregnanza indiziaria, l'intercettazione registrata il 14/08/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), citata nelle pagine 9-11; l'intercettazione registrata il 28/02/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991), citata a pagina 11; l'intercettazione registrata il 13/08/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), citata nelle pagine 11 e 12. Dal tenore di queste captazioni emergeva univocamente che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della natura estorsiva delle richieste di denaro che venivano rivolte ad [OSCURATO:PERSONA], essendo pienamente consapevole del fatto che le pretese economiche avanzate dai vertici della cosca Pesce di Rosarno nei confronti della persona offesa, che lo vedevano coinvolto, erano collegate alla sua attività imprenditoriale, svolta attraverso la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. Di queste intercettazioni il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendole in un compendio indiziario omogeneo, che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento personale di [OSCURATO:PERSONA] nell'estorsione posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], gestita unitamente [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), nell'interesse della cosca Pesce, ai cui vertici le somme corrisposte dalla vittima venivano consegnate. Non è, in ogni caso, possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo 61, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, Rv. 208254-01). Né è possibile contrapporre alla ricostruzione degli accadimenti criminosi contestati a Loiacono effettuata dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] — in assenza della dimostrazione che il testo del provvedimento impugnato sia manifestamente carente sul piano logico-processuale nella ricostruzione della vicenda estorsiva in esame — una ricostruzione diversa e alternativa, perché in tal caso verrebbe, inevitabilmente, invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto giurisprudenziale (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso. 5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 192, 275, comma 3, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la misura cautelare disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure difensive prospettate con le precedenti doglianze, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, sui quali il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali. Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dalla disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare per un indagato di associazione di tipo mafioso, contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, salvo che non risultino definitivamente interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi processuali concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062- 01). Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione di pericolosità prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento alle ipotesi aggravate ex art. 416-bis.1 cod. pen. - analogamente a quanto contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 61-, atteso che gli elementi indiziari che, in questo caso, si richiedono per superare il giudizio presuntivo non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato. In tali ipotesi delittuose, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento funzionale dell'agente al sodalizio criminale può essere connotato da occasionalità o da sporadicità (Sez. 2, n. 2242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Riela, Rv. 261701-01; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774-01). Ne discende che, in questo caso, il giudizio di pericolosità non può prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle contestate a [OSCURATO:PERSONA] al capo 61, sia concreto e reso probabile dai collegamenti funzionali esistenti tra l'indagato e la consorteria 'ndranghetistica di riferimento. Questi collegamenti, nel caso di specie, risultano dimostrati, per effetto del ruolo svolto dal ricorrente nella gestione di una parte delle attività illecite delle cosca Pesce - con particolare riferimento al mercato degli stupefacenti e al racket delle estorsioni -, alla luce del quale il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario, rispetto alla quale privi di rilievo, oltre che generici, appaiono i riferimenti difensivi all'apoditticità del percorso argonnentativo esplicitato nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273-01; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01). In questo, omogeneo, contesto, deve essere esaminato anche il vaglio di pericolosità sociale formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 35, 36 e 37, che costituisce la concretizzazione di un giudizio necessariamente unitario del ricorrente, collegato alla sfera di operatività della cosca Pesce, nella quale gravitava, forte dei suoi rapporti consolidati con i vertici del sodalizio 'ndranghetistico, dei quali si è riferito nel paragrafo 2, cui si deve rinviare. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso. 6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara