CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22825/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato; lette le note dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di SottilE [OSCURATO:PERSONA], i quali, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 20/12/2021 del Tribunale di Trapani, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed € 2.500,00 di multa per il reato di riciclaggio continuato del denaro, portato da alcuni assegni, proveniente da delitti di usura commessi da [OSCURATO:PERSONA]: a) dichiarava non doversi procedere nei confronti del Sottile in ordine al suddetto reato perché estinto per prescrizione limitatamente alle condotte diverse da quelle relative agli assegni n. 0012494398 del 27/10/2009 (l'ultima cifra "8" è stata erroneamente indicata come "0" nel dispositivo della sentenza impugnata) e n. 0350285099 del 22/11/2009; b) confermava la condanna del Sottile con riguardo alle condotte relative a questi ultimi assegni; c) rideterminava in due anni e dieci mesi di reclusione ed € 2.500,00 di multa la pena per tali due condotte; d) riduceva la già disposta confisca per equivalente a un valore corrispondente alla somma di € 3.750,00. 2. Avverso la suddetta sentenza del 31/10/2024 della Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 110, 644 e 648-bis cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. 2.1.1. Dopo avere trascritto parti della motivazione in punto di fatto DELLA sentenza impugnata, il ricorrente deduce che, alla luce di tale motivazione e della giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di concorso di persone nel reato, risulterebbe evidente che la condotta a lui attribuita dovrebbe essere qualificata come concorso nel reato di usura, «avendo egli consapevolmente agevolato l'attività di usuraio dello [OSCURATO:PERSONA], rendendola addirittura possibile e rafforzando comunque l'altrui proposito criminoso». [OSCURATO:PERSONA] evidenzia in proposito che, secondo la Corte d'appello dì Palermo, la quale ha citato in tal senso il testimone [OSCURATO:PERSONA], «lo [OSCURATO:PERSONA], allorquando si trovava nella necessità di denaro, fosse solito andare "da [OSCURATO:PERSONA] a prendere i soldi in contanti"» (pag. 9 della sentenza impugnata). Inoltre, poiché, secondo la Corte d'appello di Palermo, i fratelli Sottile ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo deceduto nel corso del giudizio) «riconsegnavano l'intero importo [degli assegni] allo [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 2 della sentenza impugnata), in quanto quest'ultimo praticava loro «un tasso di favore» (pagg. 2 e 15 della sentenza impugnata), «[s]econdo le sentenze di merito, quindi, il sistematico coinvolgimento nell'attività usuraria dello [OSCURATO:PERSONA] avrebbe determinato per i fratelli Sottile un preciso tornaconto». Risulterebbe pertanto «evidente» l'erronea applicazione degli artt. 110, 644 e 648-bis cod. pen. 2.1.2. La Corte d'appello di Palermo sarebbe incorsa anche in un vizio motivazionale, sub specie della motivazione apparente e, comunque, manifestamente illogica e contraddittoria «rispetto allo stesso testo del provvedimento impugnato», in quanto: a) si sarebbe «concentra[ta] non sull'esclusione dei citati profili di concorso, ma sull'ipotetica autonomia dell'attività di usura asseritamente svolta dai fratelli Sottile rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA]»; b) avrebbe affermato «apoditticamente che il teste Giammarinaro, nel riferire di una "società" tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il Sottile, "faceva riferimento al sistema collaudato, in forza del quale i secondi fossero soliti ripulire il denaro 'sporco' per il primo" (pag. 10), confermando così, contraddittoriamente, che di "sistema collaudato" si trattava e che lo stesso fosse funzionale allo svolgimento dell'attività usuraria»; c) «sostenendo, con riferimento all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso avesse avuto solo "carattere occasionale", salvo poi aggiungere che secondo il [OSCURATO:PERSONA] "l'incontro di cui si tratta, era stato organizzato per 'chiudere questa situazione" determinata da un errore commesso da [OSCURATO:PERSONA] nell'incasso dell'assegno "in difformità degli accordi presi" (pag. 11), confermando così, ancora una volta contraddittoriamente, che l'incontro non era stato certo "occasionale"». La Corte d'appello di Palermo avrebbe quindi illogicamente sostenuto che egli non aveva compiuto alcuna condotta concorsuale rispetto all'attività usuraria svolta dallo [OSCURATO:PERSONA] perché non aveva «mai imposto i tassi di interesse usurai, riscosso le somme od intrattenuto rapporti con i debitori» (pag. 11 della sentenza impugnata), «come se fossero solo queste le possibili condotte concorsuali nel delitto di usura», così disattendendo i principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di concorso nel reato. 2.1.3. Secondo il ricorrente, i denunciati vizi di violazione di legge e motivazionali emergerebbero in modo palese alla luce della considerazione che, accedendo all'impostazione della sentenza impugnata, «non risponderebbe di concorso nel delitto di usura il soggetto che consapevolmente fornisca in modo sistematico soldi in contanti all'usuraio per consentirgli di svolgere la sua attività illecita». 2.2. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione «in ordine alla effettiva riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei due soli assegni per i quali è stata pronunciata la condanna nei suoi confronti». Dopo avere premesso che egli è stato condannato solo per le condotte relative agli assegni n. 0012494390 del 27/10/2009 e n. 0350285099 del 22/11/2009, il ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe perciò dovuto «dare conto delle ragioni per cui ha ritenuto che proprio i due specifici assegni per i quali è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] sottile fossero stati girati e incassati dal medesimo e non dal fratello [OSCURATO:PERSONA], o comunque avrebbe dovuto dare conto di una specifica consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della negoziazione di questi due specifici assegni e della restituzione dell'importo complessivo di C 3.750,00 da essi recato allo [OSCURATO:PERSONA], ma non si rinviene alcuna motivazione sul punto, né nella sentenza impugnata, né in quella di primo grado». Il ricorrente evidenzia che la girata che figura sui suddetti due assegni era stata apposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui era amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], e non [OSCURATO:PERSONA], come quest'ultimo aveva dichiarato nel corso dell'esame che aveva reso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e come risultava dalla dichiarazione dei redditi di [OSCURATO:PERSONA] che era stata acquisita nel corso del giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che non era mai stata svolta alcuna verifica sulla grafia con la quale erano state apposte, sul retro dei due assegni, le girate per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non vi sarebbe alcuna prova, la quale non sarebbe stata indicata in nessuna delle due sentenze di merito, che ad apporle fosse stato [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA] che era l'amministratore unico della società. Il ricorrente lamenta ancora che, a fronte del proprio motivo di appello sul punto (il quinto), con il quale aveva evidenziato come dalle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche risultasse l'esistenza anche di «rapporti esclusivi» tra lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Palermo avrebbe reso (nel quarto e nel settimo capoverso della pag. 13 della sentenza impugnata) una «motivazione generica e non specificamente riferita ai due assegni per i quali è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA], ma che verosimilmente sono stati girati e presentati all'incasso da [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", alla luce della girata della società apposta sul retro degli assegni medesimi». Né i giudici del merito avrebbero indicato «alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della negoziazione di questi due specifici assegni per i quali è stato condannato». La motivazione della sentenza impugnata sarebbe anche contraddittoria, in quanto «riconosce [...] che una parte degli assegni sono stati negoziati da [OSCURATO:PERSONA]: quelli residuali rispetto alla "grandissima maggioranza" attribuita [OSCURATO:PERSONA] (pag. 13)», tra i quali, «alla luce della girata della società (di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico) vi sono verosimilmente proprio i due assegni ancora in contestazione». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Con tale motivo, il ricorrente deduce che la sua condotta avrebbe dovuto essere qualificata come concorso nei reati di usura commessi da [OSCURATO:PERSONA] (ai danni, in particolare, della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), sicché egli, in virtù della clausola di riserva che è contenuta nell'art. 648-bis cod. pen., non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere della successiva attività di riciclaggio, che la stessa clausola di riserva fa rientrare nel post factum non punibile. Con riguardo a tale problematica, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità per il concorso nel reato presupposto - che escluderebbe la prima - non può essere solo quello temporale ma occorre, in più, che il giudice verifichi, caso per caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere (Sez. 5, n. 8432 del 10/01/2007, Gualtieri, Rv. 236254-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Palermo ha riconosciuto che l'usuraio [OSCURATO:PERSONA] poteva contare su un «sistema collaudato, in forza del quale i secondi [cioè i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]] fossero soliti ripulire il danaro "sporco" del primo» (pag. 10 della sentenza impugnata), come risultava, tra l'altro, anche dalle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, in base a tale sistema, lo [OSCURATO:PERSONA] - come era stato anche da lui dichiarato - «era solito consegnare ai fratelli Sottile gli assegni provenienti dall'usura, facendo incassare il relativo capitale dall'impresa gestita dai Sottile medesimi; quest'ultimi, poi, a distanza di pochi giorni, riconsegnavano l'intero importo allo [OSCURATO:PERSONA]» (così a pag. 2 della sentenza impugnata). Ciò detto, il Collegio considera che la preventiva disponibilità del menzionato «sistema collaudato» di "ripulitura" del denaro portato dagli assegni provenienti dall'usura praticata dallo [OSCURATO:PERSONA] non si possa reputare avere di per sé influenzato o rafforzato la decisione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] - come è richiesto dalla rammentata giurisprudenza della Corte di cassazione ai fini della configurabilità del concorso con l'autore del reato principale - di praticare l'usura, in assenza di elementi, che risultino dalle sentenze di merito, che depongano in tale senso, tenuto anche tra l'altro conto del fatto che, come è stato in realtà non incongruamente valorizzato dalla Corte d'appello di Palermo, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato di distinguere nettamente la propria attività usuraria da quella che veniva svolta dai fratelli Sottile («facevano usura per i fatti loro»; pag. 10 della sentenza impugnata). In effetti, la preventiva disponibilità di un sistema, che sia assicurato da altri, di "ripulitura" del denaro (o di beni o altre utilità) proveniente dal reato che si andrà a commettere, non si può ritenere implicare di per sé che essa abbia influenzato o rafforzato la decisione di commettere il medesimo reato, in assenza di elementi, che risultino univocamente dagli atti, che depongano in tale senso, con la conseguenza che chi abbia preventivamente assicurato la disponibilità di un tale sistema, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, non si può ritenere avere per ciò solo concorso nel reato principale e non abbia, piuttosto, "ripulendo" successivamente il denaro, commesso il delitto di riciclaggio. Quanto alla contestata affermazione della Corte d'appello di Palermo della natura «occasionale» della presenza dell'imputato all'incontro tra l'usuraio [OSCURATO:PERSONA] e l'usurato [OSCURATO:PERSONA] (pag. 10 della sentenza impugnata), essa, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non si può ritenere né contraddittoria né manifestamente illogica, atteso che tale «occasionalità» è stata affermata dalla Corte d'appello nel senso che la presenza del Sottile era legata non al prestito usurario che era stato concesso dallo [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] ma alla successiva attività di riciclaggio che il Sottile - al quale lo [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato uno degli assegni che gli erano stati rilasciati dal [OSCURATO:PERSONA] - aveva compiuto riscuotendo tale assegno. Pertanto, con l'escludere che [OSCURATO:PERSONA] avesse concorso nei reati di usura commessi da [OSCURATO:PERSONA] e con l'affermare che lo stesso Sottile si era invece «limitato a "ripulire" i proventi della suddetta attività illecita» (pag. 11 della sentenza impugnata), la Corte d'appello di Palermo non è incorsa nei denunciati vizi di violazione di legge e motivazionali. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come si è visto nella parte in fatto, la condanna del ricorrente è stata confermata dalla Corte d'appello di Palermo limitatamente alle condotte relative agli assegni n. 0012494398 del 27/10/2009 e n. 0350285099 del 22/11/2009. Come risulta dal capo d'imputazione e dalla sentenza di primo grado: 1) il primo assegno n. 0012494398 era stato tratto il 27/10/2009 da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di C 2.250,00 e il beneficiario era [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale figurava nella girata per l'incasso (si vedano, in particolare, le pagg. 13-14 e 31 della sentenza di primo grado); 2) il secondo assegno n. 0350285099 era stato tratto il 22/11/2009 sempre da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di C 1.500,00 all'ordine di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (si vedano, in particolare, le pagg. 13-14 e 31 della sentenza di primo grado). Ciò posto, la Corte d'appello di Napoli ha motivato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il riciclaggio di tali due assegni sulla base delle argomentazioni che: a) come si è visto esaminando il primo motivo, esisteva un sistema collaudato in base al quale i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "ripulivano" il denaro "sporco" dello [OSCURATO:PERSONA], il quale era solito consegnare ai due fratelli Sottile gli assegni provenienti dalla sua attività di usura, facendo incassare le somme portate dagli assegni dall'impresa che era gestita dagli stessi fratelli Sottile (la [OSCURATO:PERSONA] b) tale società era di fatto riconducibile ad entrambi gli stessi fratelli; c) [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di avere intrattenuto rapporti principalmente con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] reputa che, alla luce di tali del tutto logiche e non contraddittorie argomentazioni, la Corte d'appello di Palermo, col ritenere il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel riciclaggio dei due assegni sopra indicati, anche a prescindere da qualsiasi ruolo formale da lui rivestito in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e anche dal fatto che potesse eventualmente essere stato il fratello [OSCURATO:PERSONA], in quanto amministratore della società, a girare e incassare materialmente i due assegni, non sia incorsa nei denunciati vizi di erronea applicazione della legge penale e motivazionali. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio dello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel