CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28823/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso, che censurano la motivazione in punto di responsabilità e la qualificazione del fatto in estorsione consumata, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 1-2); rilevato che il ricorrente ha dedotto che il denaro consegnato era "privo di qualsiasi valore legale", quando invece la sentenza impugnata ha precisato che si trattava non già di denaro in fotocopia ma di denaro precedentemente fotocopiato, come avviene nei casi di "consegna controllata"; osservato che la Corte di appello ha applicato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il delitto deve considerarsi consumato e non solo tentato allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto (Sez. U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella, Rv. 214642; più di recente v. Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 3092 del 13/12/2023, dep. 2024, Dicanosa, Rv. 285818, non mass. sul punto); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci