CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 'avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Milano ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 20 dicembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolvendo l'imputato per una parte della condotta contestata al capo A (relativa a 54 batterie e una scatola contenente ricambi), rideterminando la pena irrogata all'imputato in quella di anni uno di reclusione ed euro 2.800 di multa, con il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, in relazione ai reati di cui ai capi A per la residua merce (art. 474, comma 1, cod. pen.) e B (art. 474, comma 2, cod. pen.). 1.1.11 giudice di primo grado aveva condannato l'imputato alla pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro 3000 di multa, escludendo la continuazione interna contestata al capo A, concedendo le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i capi A e B, con la sospensione condizionale della pena e la pubblicazione della sentenza di condanna. 2. Avverso il provvedimento indicato, propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, l'imputato denunciando due vizi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 474 cod. pen. La motivazione sorreggerebbe soltanto la condanna per il capo B della rubrica, perché si sofferma sulla detenzione a fini di vendita di merce contraffatta (nella specie dieci retrocover di Iphone). Per contro, con riferimento al reato contestato al capo A, in ordine a n. 84 retrocover di Iphone provenienti dalla Cina, sequestrate presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe alcuna motivazione circa la contraffazione del marchio, tenuto conto che non si spiega per quali ragioni tali prodotti, recanti l'immagine della mela tipica del marchio Iphone, debbano considerarsi contraffatti non essendo nemmeno rilevanti le modalità di commercializzazione come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto prodotti sequestrati in aeroporto assieme a pezzi di ricambio. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, 133 cod. pen. e 597, comma 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il giudice di secondo grado ha assolto l'imputato per una porzione della condotta contestata al capo A, riducendo la pena irrogata per tale imputazione ritenuta più grave, di mesi tre di reclusione, lasciando inalterata l'entità dell'aumento operato per la continuazione per il capo B, per prodotti (dieci retrocover) di numero senz'altro inferiore a quelli per i quali è intervenuta assoluzione, per un reato che ha una pena edittale di gran lunga inferiore, come range di riferimento, rispetto a quello per il reato sub A. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato. In relazione alle retrocover di cui alla contestazione sub B, la Corte d'appello, a pag. 4 della pronuncia, ha reso ampia e non manifestamente illogica motivazione, rispetto alla ritenuta contraffazione della merce detenuta per la vendita. Si è anche precisato che la merce in questione era presente in negozio e che ciò, pur non trattandosi di centro Apple o di un rivenditore autorizzato, era elementi idoneo a confondere il consumatore medio o, comunque, a trarlo in inganno. Si tratta, con riferimento al capo B, comunque, della contestazione del reato di cui all'art. 474, comma 2, cod. pen. Diversamente, quanto alle retrocover descritte al capo A, per le quali si deduce, con il primo motivo di ricorso, il difetto assoluto di motivazione, la contestazione attiene alla diversa condotta di cui all'art. 474, comma 1, cod. pen. Si tratta del reato istantaneo di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti recanti marchi contraffatti, il cui momento consumativo corrisponde a quello in cui il velivolo che trasportava la merce dalla Cina, destinata all'imputato, ha fatto ingresso nello spazio aereo italiano (Sez. 5, n. 53198 del 11/10/2018, Rv. 274591), il cui presupposto quindi, appare diverso da quello di cui all'art. 474, comma 2, cod. pen. Su tale condotta, invero, la motivazione resa nella pronuncia impugnata è, comunque, sufficiente e immune da censure di ogni tipo. La Corte territoriale ha specificato (cfr. prima parte di pag. 4 della impugnata sentenza) che si trattava di prodotti contraffatti, considerati tali in base a perizia espletata ad hoc. Inoltre, la Corte d'appello evidenzia che si trattava di beni a sé stanti, rispetto all'apparecchio telefonico di cui costituivano cover, privi di mera funzione estetica e dunque, idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 474, comma 1, cod. pen. 2.1. I! secondo motivo è manifestamente infondato. La pena irrogata, definitivamente, per effetto dell'operata assoluzione limitatamente ad una porzione della condotta sub A, è inferiore, nel complesso, a quella originariamente irrogata dal primo giudice. Inoltre, si osserva che il titolo di reato per il quale risuita operato l'aumento, a titolo di continuazione (pari a mesi due di reclusione ed euro duecento di multa) non è attinto in alcuna parte dalla pronuncia assolutoria. Invero, il giudice di secondo grado ha assolto l'imputato per una porzione della condotta contestata al capo A, riducendo la pena irrogata per tale imputazione ri:enuta più grave, di mesi tre di reclusione. Tale modo di procedere appare conforme anche al più rigoroso orientamento di questa Corte di legittimità che pretende l'osservanza del divieto di reformatio in peius, non solo quanto al risultato finale, ma anche in ordine a tutti gli elementi del calcolo della pena. Sicché, secondo detto indirizzo, qualora il giudice d'appello, escluda una circostanza aggravante ovvero accolga il gravame in relazione a taluno dei reati concorrenti, deve necessariamente ridurre non solo la pena complessivamente inflitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo di essa (Sez. 4, n. 41585 del 4/11/2010, Pizzi, Rv. 248549; Sez. 6, n. 36573 del 4/7/2012, Bonsignore, Rv. 253377; Sez. 2, n. 44332 del 15/10/2013, Ardizzone, Rv. 257444). Nella specie, infatti, in relazione alla pena posta a base del calcolo per il reato continuato, viene indicata un' entità inferiore, per effetto della pronunciata assoluzione, non incidendo peraltro, questa in alcun modo, sull'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen., operato per la diversa contestazione sub B 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de