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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 maggio 1986

Cassazione n. 36185/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/1986 avverso l'ordinanza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in epigrafe che ha confermato il decreto con il quale in data 15/1/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il sequestro preventivo, tra gli altri, dell'alloggio occupato dalla ricorrente e facente parte del plesso edilizio denominato [OSCURATO:PERSONA], dì proprietà del Comune dì Caivano, riconoscendo la sussistenza del "fumus commissi delicti" del reato di cui all'art. 633 e 639 bis cod. pen., nonché del periculum in mora individuato nel rischio di protrazione ovvero di aggravamento delle conseguenze del reato.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto infondata l'eccezione difensiva di nullità dell'impugnato sequestro per difetto di autonoma valutazione del fatto, riconoscendo questa, invece, nell'esplicitazione delle ragioni poste a fondamento del provvedimento mediante la sussunzione di concisi schemi sinottici, per ciascuna delle unità immobiliari interessate (oltre 120 unità abitative).

A sostegno del ricorso sono stati proposti due motivi di impugnazione:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per l'assenza dell'esposizione di un'autonoma valutazione del fatto, non essendo stata rilevata la "sovrapponibilìtà" tra la richiesta del pubblico ministero ed il decreto del Giudice per le indagini preliminari prospettata dalla difesa, sia in ordine al fumus commissí delictì che al periculum in mora, essendosi il giudice della cautela adeguato sotto entrambi i profili alle valutazioni effettuate nella richiesta del pubblico ministero, tanto da richiamare, sia pure in diverso ordine, gli stessi precedenti giurisprudenziali in questa citati.

1.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del "fumus commissi delicti", pur avendo ricevuto la ricorrente le chiavi dell'appartamento occupato nel lontano 2012 da un conoscente, assegnatario del bene giusto decreto di assegnazione del 13/12/1985, sicché dovrebbe configurarsi una mera successione nel possesso del medesimo appartamento.

Ad avviso della ricorrente, per la configurabilità del reato occorrono due requisiti: la permanenza nell'immobile "invito domino da parte di chi sia già in possesso del bene", e la limitazione delle facoltà di godimento da parte dell'assegnatario che, invece, nel caso di specie si assume non aver mai proposto azione civile per il recupero del godimento del bene, né proposto querela per denunciare lo spossessamento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti.

1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile per la sua genericità, oltre che per la sua manifesta infondatezza.

Come rilevato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", infatti, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Rv. 274760), e tale onere di allegazione non risulta soddisfatto dalla ricorrente.

Il motivo, peraltro, è anche manifestamente infondato, atteso che, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, Rv. 266428, che, in motivazione, ha precisato che è legittima la motivazione "per relationem" che risponda ai predetti parametri decisionali di ordine normativo, mentre devono ritenersi non corrispondenti all'obbligo di "autonoma valutazione", oltre alle motivazioni "graficamente assenti", quelle caratterizzate da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente).

Con specifico riferimento ai provvedimenti cautelari reali, in particolare, si è rilevato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra, motivando "per relationem", gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Rv. 268113).

Nel caso di specie, il percorso motivazionale del provvedimento impugnato, lungi dal presentarsi come meramente apparente, ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui l'ordinanza genetica non difettava di autonoma valutazione dei presupposti dì legge, conformandosi ai principi di diritti riconosciuti da questa Corte di Cassazione ai fini della configurabilità del reato contestato.

La stessa giurisprudenza invocata dalla ricorrente (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Rv. 273658) in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, peraltro, ha rilevato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi dì colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi dì fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o dì imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Conf. n. 30775 del 2018 e n. 30777 del 2018, n.m.) Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha soddisfatto tale esigenza evidenziando come dalla lettura complessiva del decreto di sequestro preventivo sia emersa la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi prospettati con la richiesta del pubblico ministero, nonostante il numero di posizioni esaminate e degli indagati coinvolti nelle vicende delittuose sovrapponibili, come rivelato anche dalla "sussunzione in concisi schemi sinottici, per ciascuna delle unità immobiliari e quindi per ciascuno degli indagati (ivi compresa senza dubbio la parte ricorrente), di tutti gli elementi di fatto sufficienti ad integrare il fumus commissi delícti del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen." (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata).

L'autonoma valutazione, da parte del Gip, degli elementi portati alla sua conoscenza, del resto, non può ritenersi smentita dal rilievo difensivo secondo cui i precedenti giurisprudenziali richiamati dal decreto di sequestro preventivo sarebbero gli stessi già evocati dal pubblico ministero, sia pure in diverso ordine, nella sua richiesta, atteso anche che la ricorrente nemmeno indica diversi orientamenti giurisprudenziali idonei a contrastare la giurisprudenza posta a fondamento del provvedimento contestato.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in primo luogo quanto la mera prospettazione, da parte della ricorrente, della circostanza secondo cui la stessa - o, almeno, il coniuge [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe ricevuto le chiavi dell'immobile sequestrato dallo stesso assegnatario di questo, comunque non è idonea ad escludere il fumus commissi delicti riconosciuto dal giudice della cautela, in primo luogo perché dal provvedimento impugnato emerge soltanto che dalla certificazione in atti il nucleo familiare della ricorrente risulta in possesso dell'immobile dal 2005.

Peraltro, correttamente il Tribunale del riesame si è conformato alla giurisprudenza di questa corte di legittimità secondo cui "invasione" idonea ad integrare il reato di cui all'art. 633 cod. pen. va intesa nel senso di introduzione arbitraria non momentanea nell'edificio altrui allo scopo di occuparlo o, comunque, di trarne profitto, restando indifferenti i mezzi ed i modi con i quali essa avviene, non essendo necessaria la ricorrenza del requisito della clandestinità e risultando irrilevante che gli occupanti siano legati da rapporti di parentela con l'assegnatario - circostanza nemmeno dedotta nel caso di specie - o possano aver corrisposto ì canoni di locazione all'Istituto proprietario dell'immobile (Sez. 2 , n. 27041 del 24/03/2023, Rv. 284792), sicché integra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. anche la condotta dì chi, inizialmente ospitato a titolo di cortesia dall'assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica, vi permanga anche dopo l'allontanamento dell'avente diritto, comportandosi come "dominus" o possessore (Sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019, Rv. 278828, che in motivazione ha precisato che anche la "mera ospitalità" non costituisce un legittimo titolo per l'occupazione dell'immobile).

Né può ritenersi inesistente o meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato, atteso che il Tribunale ha evidenziato che, per quanto la [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Caivano con delibera del lontano 16/3/2004 abbia dato inizio ad una procedura dì "normalizzazione della situazione al [OSCURATO:PERSONA]", che avrebbe potuto esitare anche in un'assegnazione definitiva per gli occupati in regola con i requisiti di assegnazione e con i pagamenti almeno dal 2001, tale procedimento non ha avuto alcun esito, almeno con riferimento alla ricorrente.

3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, 1 111 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/1986 avverso l'ordinanza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in epigrafe che ha confermato il decreto con il quale in data 15/1/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il sequestro preventivo, tra gli altri, dell'alloggio occupato dalla ricorrente e facente parte del plesso edilizio denominato [OSCURATO:PERSONA], dì proprietà del Comune dì Caivano, riconoscendo la sussistenza del "fumus commissi delicti" del reato di cui all'art. 633 e 639 bis cod. pen., nonché del periculum in mora individuato nel rischio di protrazione ovvero di aggravamento delle conseguenze del reato. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto infondata l'eccezione difensiva di nullità dell'impugnato sequestro per difetto di autonoma valutazione del fatto, riconoscendo questa, invece, nell'esplicitazione delle ragioni poste a fondamento del provvedimento mediante la sussunzione di concisi schemi sinottici, per ciascuna delle unità immobiliari interessate (oltre 120 unità abitative). A sostegno del ricorso sono stati proposti due motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per l'assenza dell'esposizione di un'autonoma valutazione del fatto, non essendo stata rilevata la "sovrapponibilìtà" tra la richiesta del pubblico ministero ed il decreto del Giudice per le indagini preliminari prospettata dalla difesa, sia in ordine al fumus commissí delictì che al periculum in mora, essendosi il giudice della cautela adeguato sotto entrambi i profili alle valutazioni effettuate nella richiesta del pubblico ministero, tanto da richiamare, sia pure in diverso ordine, gli stessi precedenti giurisprudenziali in questa citati. 1.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del "fumus commissi delicti", pur avendo ricevuto la ricorrente le chiavi dell'appartamento occupato nel lontano 2012 da un conoscente, assegnatario del bene giusto decreto di assegnazione del 13/12/1985, sicché dovrebbe configurarsi una mera successione nel possesso del medesimo appartamento. Ad avviso della ricorrente, per la configurabilità del reato occorrono due requisiti: la permanenza nell'immobile "invito domino da parte di chi sia già in possesso del bene", e la limitazione delle facoltà di godimento da parte dell'assegnatario che, invece, nel caso di specie si assume non aver mai proposto azione civile per il recupero del godimento del bene, né proposto querela per denunciare lo spossessamento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti. 1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile per la sua genericità, oltre che per la sua manifesta infondatezza. Come rilevato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", infatti, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Rv. 274760), e tale onere di allegazione non risulta soddisfatto dalla ricorrente. Il motivo, peraltro, è anche manifestamente infondato, atteso che, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, Rv. 266428, che, in motivazione, ha precisato che è legittima la motivazione "per relationem" che risponda ai predetti parametri decisionali di ordine normativo, mentre devono ritenersi non corrispondenti all'obbligo di "autonoma valutazione", oltre alle motivazioni "graficamente assenti", quelle caratterizzate da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente). Con specifico riferimento ai provvedimenti cautelari reali, in particolare, si è rilevato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra, motivando "per relationem", gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Rv. 268113). Nel caso di specie, il percorso motivazionale del provvedimento impugnato, lungi dal presentarsi come meramente apparente, ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui l'ordinanza genetica non difettava di autonoma valutazione dei presupposti dì legge, conformandosi ai principi di diritti riconosciuti da questa Corte di Cassazione ai fini della configurabilità del reato contestato. La stessa giurisprudenza invocata dalla ricorrente (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Rv. 273658) in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, peraltro, ha rilevato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi dì colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi dì fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o dì imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Conf. n. 30775 del 2018 e n. 30777 del 2018, n.m.) Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha soddisfatto tale esigenza evidenziando come dalla lettura complessiva del decreto di sequestro preventivo sia emersa la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi prospettati con la richiesta del pubblico ministero, nonostante il numero di posizioni esaminate e degli indagati coinvolti nelle vicende delittuose sovrapponibili, come rivelato anche dalla "sussunzione in concisi schemi sinottici, per ciascuna delle unità immobiliari e quindi per ciascuno degli indagati (ivi compresa senza dubbio la parte ricorrente), di tutti gli elementi di fatto sufficienti ad integrare il fumus commissi delícti del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen." (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata). L'autonoma valutazione, da parte del Gip, degli elementi portati alla sua conoscenza, del resto, non può ritenersi smentita dal rilievo difensivo secondo cui i precedenti giurisprudenziali richiamati dal decreto di sequestro preventivo sarebbero gli stessi già evocati dal pubblico ministero, sia pure in diverso ordine, nella sua richiesta, atteso anche che la ricorrente nemmeno indica diversi orientamenti giurisprudenziali idonei a contrastare la giurisprudenza posta a fondamento del provvedimento contestato. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in primo luogo quanto la mera prospettazione, da parte della ricorrente, della circostanza secondo cui la stessa - o, almeno, il coniuge [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe ricevuto le chiavi dell'immobile sequestrato dallo stesso assegnatario di questo, comunque non è idonea ad escludere il fumus commissi delicti riconosciuto dal giudice della cautela, in primo luogo perché dal provvedimento impugnato emerge soltanto che dalla certificazione in atti il nucleo familiare della ricorrente risulta in possesso dell'immobile dal 2005. Peraltro, correttamente il Tribunale del riesame si è conformato alla giurisprudenza di questa corte di legittimità secondo cui "invasione" idonea ad integrare il reato di cui all'art. 633 cod. pen. va intesa nel senso di introduzione arbitraria non momentanea nell'edificio altrui allo scopo di occuparlo o, comunque, di trarne profitto, restando indifferenti i mezzi ed i modi con i quali essa avviene, non essendo necessaria la ricorrenza del requisito della clandestinità e risultando irrilevante che gli occupanti siano legati da rapporti di parentela con l'assegnatario - circostanza nemmeno dedotta nel caso di specie - o possano aver corrisposto ì canoni di locazione all'Istituto proprietario dell'immobile (Sez. 2 , n. 27041 del 24/03/2023, Rv. 284792), sicché integra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. anche la condotta dì chi, inizialmente ospitato a titolo di cortesia dall'assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica, vi permanga anche dopo l'allontanamento dell'avente diritto, comportandosi come "dominus" o possessore (Sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019, Rv. 278828, che in motivazione ha precisato che anche la "mera ospitalità" non costituisce un legittimo titolo per l'occupazione dell'immobile). Né può ritenersi inesistente o meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato, atteso che il Tribunale ha evidenziato che, per quanto la [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Caivano con delibera del lontano 16/3/2004 abbia dato inizio ad una procedura dì "normalizzazione della situazione al [OSCURATO:PERSONA]", che avrebbe potuto esitare anche in un'assegnazione definitiva per gli occupati in regola con i requisiti di assegnazione e con i pagamenti almeno dal 2001, tale procedimento non ha avuto alcun esito, almeno con riferimento alla ricorrente. 3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, 1 111 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]