Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16959/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore- intimata –Numero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 709/2024depositata il 20/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La soc. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzial Tribunale di Genova chiedendo la restituzione dei terreni di suaproprietà di cui ai mappali nn. 512 e 613 del foglio 3 del NCT delcomune di [OSCURATO:PERSONA], occupati dal convenuto in virtùdi un contratto di comodato registrato presso l’Agenzia delleEntrate di Torino in data 10.11.09, stipulato con l’alloraproprietaria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la corresponsione della penalecontrattualmente prevista per il ritardo nel rilascio e la condannadel convenuto ex art. 614 bis c.p.c. per l’eventualità del ritardonell’ottemperanza alla sentenza.L’attrice affermava di avere acquistato i suddetti terreni conrogito del 22 marzo 2013 da [OSCURATO:PERSONA] spa (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) e di essere subentrata nel contratto di comodatoquale comodante e di aver richiesto il rilascio dei suddetti fondi aMaestroni, che però, non li aveva restituiti.2. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio e, in viariconvenzionale, chiedeva l’accertamento dell’intervenutausucapione del suddetto fondo ex art. 1159 bis cod. civ. e, in viasubordinata, la riduzione della penale suindicata ed il rimborso dellespese sostenute per opere di manutenzione straordinaria eseguitesul detto terreno, nonché un’indennità per le addizioni e migliorieapportate.Numero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/20263.

L’attrice chiamava in garanzia per evizione la venditrice delfondo [OSCURATO:PERSONA], la quale, costituendosi in giudizio, faceva propriele difese dell’attrice4.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava ilconvenuto al rilascio immediato del fondo oggetto di giudizio e acorrispondere alla parte attrice la somma di euro 30,00 giornalieridal 14 Febbraio 2019 al rilascio effettivo del fondo e rigettava ladomanda riconvenzionale di usucapione e di indennità per migliorieed addizioni nonché di rimborso delle spese per manutenzionestraordinaria.5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.6.

Le altre parti si costituivano in giudizio e chiedevano direspingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.7.

La Corte d’Appello di Genova rigettava il gravame.Per quel che ancora rileva la Corte territoriale evidenziava cheil ricorrente aveva sottoscritto il contratto di comodato avente adoggetto i mapp. 512 e 613 registrato in data 10 novembre 2009.Con tale atto, aveva chiaramente rinunciato ad avvalersidell’usucapione vista l’incompatibilità assoluta di tale atto con lavolontà di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senzapossibilità di diversa interpretazione (Cass. 33618/22; Cass. Cass.4318/16; Cass. 17321/15; Cass. 10026/02).

Con il comodato,l’appellante si era impegnato (a tacer d’altro) a rilasciare i terrenia semplice richiesta del comodante e ciò era evidentementeincompatibile con la volontà di comportarsi come proprietario,elemento costitutivo della fattispecie dell’usucapione.Quanto alla richiesta di riduzione della penale il Tribunalel’aveva già ridotta del 70%, ritenendola manifestamente eccessiva.Numero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026Parte appellante ne chiedeva l’azzeramento, adducendo, a tal fine,lo scarso valore economico degli immobili oggetto di causa.

Taleprofilo era già stato considerato dal Tribunale proprio pergiustificare la riduzione dell’importo pattuito e non poteva esseresopravvalutato, tenuto conto anche della giurisprudenza dilegittimità (Cass. 19492/23).Anche se la parte aveva atteso 6 anni dall’acquisto prima dichiedere la restituzione del terreno e poi altri 2 anni prima diprocedere con la richiesta giudiziale di restituzione dell’immobile,tuttavia, bisognava valutare l’interesse del creditore allaprestazione non solo al momento della stipula del contratto, maanche al momento dell’inadempimento.

L’attesa di 2 anni prima diprocedere giudizialmente poteva giustificarsi con la volontà ditentare di risolvere in via stragiudiziale la relativa controversia,proprio onde evitare i tempi lunghi di un processo e, quindi, nulladenotava in punto interesse all’adempimento.

In ogni caso,l’interesse era insito nell’essere la parte appellata proprietaria delbene di cui l’appellante si era appropriato.Quanto alla domanda di rimborso delle spese per le migliorieapportate al bene, al comodato non era applicabile l’art. 1150 c.c.(Cass. 29924/22; Cass. 11771/17; Cass. 1216/2012; Cass.21023/16; Cass. 7923/92; Cass. 1575/73).Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato nel contratto di averrilasciato gli immobili nel passato sicché si erano prodotti gli effettidi cui agli artt. 2735, co. 1 e 2733, co. 2 c.c..

Si trattava, infatti, didichiarazione di scienza, contenente affermazioni contrarie alconfitente.

La confessione era revocabile unicamente nei casiindicati dall’art. 2732 c.c., non ricorrenti e neppure allegati.

Diconseguenza, al più, parte appellante poteva far valere il proprioNumero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026credito ex art. 1150 c.c. nei confronti di chi era proprietario delfondo all’epoca, mentre, in qualità di comodatario non aveva dirittoal rimborso delle spese per le migliorie apportate al beneQuanto al motivo sulle spese la chiamata in causa del terzochiamato si era resa necessaria a fronte delle domandericonvenzionali proposte dal convenuto appellante, che, quindi, eratenuto a sopportarle8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversola suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.9.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.10.

Unipol assicurazione s.p.a. è rimasta intimata.11.

Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1165, 2937 e 2943 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Sulla rinuncia tacita a far valerel'acquisto per usucapione dei terreni.2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esamedi fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Errorin procedendo - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325,1372, 1418 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -Sulla domanda di nullità del contratto di comodato del 12.10.2009per assenza dell’oggetto e della causa – Inefficacia del contratto dicomodato del 12.10.2009 per difetto di legittimazione a stipulare -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Omessa pronuncia.3.

Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame difatti decisivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -Numero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026Sull’intervenuta usucapione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] dellaproprietà dei fondi rustici iscritti al [OSCURATO:PERSONA] del Comune diSanta [OSCURATO:PERSONA] (GE), foglio n. 3, particella 512 e particella613 per possesso ultra-quindicennale ex art. 1159 bis c.c. e dellaLegge 10.05.1976, n. 346 - Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.- Omessa pronuncia – Violazione del "diritto alla prova" - Vizio dimotivazione per omessa ammissione della prova testimoniale4.

Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1384 c.c. e degli artt. 2 Cost., 1175 e1375 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Sullamanifesta eccessività della penale giornaliera contenuta nelcontratto di comodato sottoscritto in data 12.10.2009.5.

Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1150 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. - Sulla domanda riconvenzionale.

Il dirittodel sig. [OSCURATO:PERSONA] a vedersi riconosciuto sia il rimborso delle spesesostenute per le riparazioni straordinarie compiute sui fondi, siaun’indennità per i miglioramenti e le addizioni apportate agli stessinel periodo compreso tra il Dicembre 1989 ed il 12/10/2009 -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Violazione del "diritto alla prova"- Vizio di motivazione per omessa ammissione della provatestimoniale.6.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. è di inammissibilità e/o manifestainfondatezza del ricorso per le seguenti ragioni:Primo motivo: inammissibile, o comunque manifestamenteinfondato, poiché con esso la parte ricorrente lamenta che la CorteNumero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026di Appello abbia erroneamente configurato la rinuncia implicita delMaestroni ad avvalersi dell’usucapione, avendo lo stessosottoscritto, nel 2009, un contratto di comodato con la societàall’epoca proprietaria dei terreni oggetto di causa, in base al qualesi era impegnato a rilasciarli a semplice richiesta della comodante.Il ricorrente sostiene che gli effetti della prescrizione acquisitiva sisarebbero prodotti, a suo favore, in epoca anteriore alla data distipula del comodato di cui anzidetto.

La Corte distrettuale haevidenziato, al riguardo, che, con la firma del negozio in esame, “…parte appellante ha chiaramente rinunciato ad avvalersidell’usucapione.

Infatti, ai sensi dell’art. 1165 e 2937 c.c., èconfigurabile rinuncia tacita all'usucapione allorché sussistaincompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e lavolontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto,senza possibilità di diversa interpretazione (Cass. 33618/22; Cass.Cass. 4318/16; Cass. 17321/15; Cass. 10026/02).

Con ilcomodato, l’appellante si è impegnato (a tacer d’altro) a rilasciarei terreni a semplice richiesta del comodante e ciò è evidentementeincompatibile con la volontà di comportarsi come proprietario, cheè elemento costitutivo della fattispecie dell’usucapione” (cfr. pag.25 della sentenza impugnata).

La statuizione è coerente conl’insegnamento di questa Corte, richiamato anche nella decisioneimpugnata, secondo cui “È configurabile rinuncia tacitaall'usucapione soltanto allorché sussista incompatibilità assoluta frail comportamento del possessore e la volontà del medesimo diavvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità didiversa interpretazione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17321 del31/08/2015, Rv. 636219; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10026del 10/07/2002, Rv. 555641).

Il ricorrente allega di essere statoNumero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026costretto a sottoscrivere il comodato per tema di subire, altrimenti,l’azione di rilascio del cespite oggetto di causa (cfr. pag. 11 delricorso), ma non deduce né tantomeno dimostra di aver propostoazione per far valere la presunta coartazione della sua volontà, nédi aver effettivamente subito iniziative finalizzate alla riconsegnadei fondi, alle quali, comunque, egli ben avrebbe potuto resistereeccependo, in via riconvenzionale, l’intervenuta usucapione deibeni di cui si discute.

Peraltro, sul punto, è anche opportunoribadire che il soggetto che intrattenga una relazione con la res atitolo di comodato non può giovarsi della presunzione di possessoutile ad usucapionem di cui all'art. 1141 c.c., non essendo la suaSez. 2, Sentenza n. 21690 del 14/10/2014, Rv. 632753; conf.Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 5551 del 15/03/2005, Rv. 581134 eCass.

Sez. 2, Ordinanza n. 27411 del 25/10/2019, Rv. 655670).Infatti, il comodato precario di un bene immobile costituiscedetenzione, e non possesso ad usucapionem, sia in favore delcomodatario che dei suoi familiari conviventi, in assenza didimostrazione di un atto di interversione del possesso mediante ilcompimento di attività materiali in opposizione al proprietarioconcedente (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12080 del17/05/2018, Rv. 648535).

Non vale a sconfessare la statuizionedella Corte distrettuale il richiamo, operato dal ricorrente, allagiurisprudenza di questa Corte in materia di tipicità degli attiinterruttivi del possesso (cfr. pag. 13 del ricorso), poiché essaconcerne il requisito del corpus possessionis, mentre nella specie ilgiudice di merito ha ritenuto, alla luce della condotta osservata dalMaestroni, insussistente il diverso presupposto dell’animuspossidendi.Numero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026Secondo motivo: inammissibile, o comunque manifestamenteinfondato, poiché con esso si lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo, censura di per sé preclusa dalla sussistenza, nellafattispecie, di una ipotesi di cd. doppia conforme.

Inoltre, varilevato che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deveriguardare un fatto storico considerato nella sua oggettivaesistenza, “… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione"o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi,un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario(cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale),purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n.2805 del 05/02/2011, Rv. 616733).

Non sono quindi “fatti” nelsenso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singolequestioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di unaccadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesialternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ovecomunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento delfatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisitenel corso del relativo giudizio.

Né tantomeno costituiscono “fatti”nel senso suindicato, gli argomenti e le tesi difensive proposte dallaparte.

Peraltro, nella fattispecie la Corte distrettuale ha ravvisatola sussistenza di un comodato, il cui oggetto era costituito daiterreni di cui si controverte e la cui causa si configura nellaconcessione della disponibilità dei predetti beni.Terzo motivo: inammissibile, o comunque manifestamenteinfondato, in quanto con esso il Mestroni contesta l’omesso esamedella sua domanda di usucapione, la quale invece risultaNumero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026esaminata, e rigettata, sulla base della ravvisata esistenza di unarinuncia ad avvalersi della prescrizione acquisitiva, come giàevidenziato in occasione dello scrutinio della prima doglianza.Anche l’omessa ammissione della prova orale, della quale ilricorrente si duole, va logicamente ricollegata alla rinuncia di cuianzidetto, in presenza della quale il giudice di merito haevidentemente ritenuto superfluo ogni approfondimento istruttorioin punto di usucapione.Quarto motivo: inammissibile, o comunque manifestamenteinfondato, in quanto con esso si attinge la statuizione con la qualela Corte di Appello ha confermato la debenza della penale, peraltrogià ridotta dal Tribunale in ragione del 70%, affermando che “Ai finidella manifesta eccessività della penale, bisogna aver riguardo nonalla valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, maall’interesse che la parte ha, secondo le circostanze,all’adempimento della prestazione cui ha diritto.

In caso diriduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalleparti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto aritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinatocon riferimento alla valutazione dell'interesse del creditoreall'adempimento della prestazione presidiata dalla clausola,tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullosquilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale,a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettivaentità del danno subito” (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata).La statuizione, coerente con l’insegnamento di questa Corte,richiamato anche dalla sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 19492 del 10/07/2023, Rv. 668307), ha condotto ilNumero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026giudice di appello ad escludere di poter azzerare la penale, giàperaltro notevolmente ridotta in prime cure.Quinto motivo: inammissibile, o comunque manifestamenteinfondata, poiché con esso il [OSCURATO:PERSONA] invoca, con un primo profilo,il riconoscimento, in proprio favore, dell’indennità per migliorie dicui all’art. 1150 c.c., mentre, con un secondo profilo, lamenta chela Corte di Appello abbia ricostruito sub specie di confessionestragiudiziale la dichiarazione, contenuta nelle premesse delcomodato di cui anzidetto, che lo stesso stava occupando da alcunianni parte dei terreni oggetto del contratto (cfr. pagg. 26 e 27 dellasentenza impugnata).

Ad avviso del ricorrente, mancherebbe intale dichiarazione l’animus confitendi.

La Corte di Appello, dopoaver evidenziato la dichiarazione di cui sopra, attribuendole valoredi confessione stragiudiziale, ha anche aggiunto che “In ogni caso,il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese per le migliorieapportate al bene, non essendo applicabile al comodato l’art. 1150c.c. (Cass. 29924/22; Cass. 11771/17; Cass. 1216/2012; Cass.21023/16; Cass. 7923/92; Cass. 1575/73)” (cfr. pag. 27 dellasentenza).

Si configurano, dunque, due autonome rationes asostegno della decisione di diniego della invocata indennità ex art.1150 c.c., la seconda delle quali è certamente corretta, posto chela stessa non compete al detentore, bensì solamente al possessore.Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “Qualora la decisionedi merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte eautonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico egiuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebberoNumero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allacassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez.

U, Sentenza n.7931 del29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del04/03/2016, Rv. 639158).7. [OSCURATO:PERSONA] condivide le conclusioni di cui alla proposta didefinizione accelerata e il ricorrente con la memoria ex art. 380 bisc.p.c. in replicare alla proposta non offre argomenti tali daconsentire di modificarle.7.1 Quanto al primo motivo il ricorrente insiste nel sostenereche la sottoscrizione del contratto di comodato non può equivalerea rinuncia tacita all’usucapione.Nella specie la Corte d’Appello ha ritenuto che la sottoscrizionedi tale contratto esprimesse un comportamento del presuntopossessore incompatibile con la volontà del medesimo di avvalersidella causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversainterpretazione.

Tale accertamento non sindacabile in fatto risultaconforme nella conclusione in diritto.

Peraltro, è del tutto evidenteche sottoscrivere un contratto di comodato dando atto dellarestituzione del bene è attività incompatibile con quella di volersiavvalere dell’acquisto del diritto per usucapione.

Per il resto sirimanda alle osservazioni sopra riportate al punto 6.7.2 quanto al secondo motivo sulla inammissibilità del motivodi omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio non può checonfermarsi quanto detto circa la sussistenza di un caso c.d. di“doppia conforme”.

Peraltro, la deduzione di nullità del contratto dicomodato non costituisce un fatto storico e, in ogni caso, è del tuttoevidente che la asserita mancanza di legittimazione dellacontroparte a stipulare il contratto di comodato per essere giàNumero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026maturata l’usucapione è del tutto irrilevante rispetto alla volontàespressa dal ricorrente di rinunciare all’usucapione asseritamentegià maturata.

La dichiarazione di nullità di un contratto nontravolge di per sé sola gli effetti della dichiarazione che puòcomunque costituire prova della volontà di rinunciareall’usucapione (Cass. Sez. 3, 26/05/2020, n. 9719, Rv. 657768 -01);7.3 Quanto al terzo motivo di ricorso anche in questo caso nonpuò che confermarsi quanto detto con la proposta circa l’irrilevanzadella prova orale richiesta.

Peraltro, il ricorrente non deduce diaverla proposta in primo grado, non riporta le ragioni della nonammissione e tantomeno la riproposizione dell’istanza nelleconclusioni, essendo infatti onerato quantomeno di reiterare larichiesta istruttoria.

Nel ricorso a pag. 20 parte ricorrente fa ungenerico riferimento al fatto che le istanze istruttorie non sono stateammesse dai giudici del merito.

Viceversa, era onere del ricorrentechiarire se le istanze istruttorie non accolte in primo grado eranostate reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, dovendoaltrimenti reputarsi rinunciate, così da esonerare il giudice delgravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dallamotivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass. Sez. 3,10/08/2016, n. 16886, Rv. 641423 – 01; vedi anche Cass. Sez. 2,31/05/2019, n. 15029, Rv. 654190 - 01)In ogni caso non vi è stata alcuna omessa pronuncia né sulladomanda di usucapione ex art. 1159 bis c.c. e della Legge 10maggio 1976, n. 346 tanto che si legge nella sentenza che ènecessaria una attività produttiva in essere al momento dell’iniziodel possesso (dalla ricorrente confessata come iniziata solo nel2004), né sull’istanza istruttoria di prova testimoniale che è daNumero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026intendersi implicitamente rigettata.

Secondo consolidatagiurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessapronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizioneimplicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte,dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando lapretesa avanzata col capo di domanda non espressamenteesaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridicadella pronuncia (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 -01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01; Sez. 1, n.24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 - 01);7.4 Quanto al quarto motivo la riduzione del 70% per centodella penale effettuata dal Tribunale è stata ritenuta congrua dallaCorte d’Appello.

Deve sottolinearsi che il giudizio sulla manifestaeccessività della penale e sulla misura della sua riduzione ad equitàresta affidato alla discrezionalità del giudice di merito e non è, cometale, sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 23750 del 2018;Cass. n. 6158 del 2007).

Nell’ambito della sua valutazione la Cortedi appello ha evidenziato che non poteva azzerarsi del tutto lapenale e ha tenuto conto dei criteri indicati da questa Corte qualil’interesse del creditore all’adempimento della prestazione noneseguita o eseguita in ritardo, tenendo conto dell’effettiva incidenzadell’inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sullaconcreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida edesclusiva correlazione con l’effettiva entità del danno subito ( Cass.n. 26901 del 2023; Cass. n. 19942 del 2023; Cass. n. 17731 del2015);7.5 Quanto al quinto motivo di ricorso relativo al rimborso perle spese straordinarie del periodo antecedente il contratto dicomodato la tesi del ricorrente si fonda su un erroneo presupposto.Numero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026Egli sostiene, infatti, che non corrisponderebbe a verità quantoaffermato nel contratto di comodato circa l’avvenuta restituzionedel terreno e sostiene l’impossibilità di ritenere come confessionela suddetta dichiarazione.Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, invece, unadichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano unelemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà diammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole efavorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si haqualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggettodella confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto,derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, alcontempo, un corrispondente vantaggio nei confronti deldestinatario della dichiarazione (Cass. Sez.

U., 25/03/2013, n.7381, Rv. 625559 – 01, conf.

Cass. Sez.

L., 23/05/2018, n. 12798,Rv. 648983 - 01).Nella specie ricorrono i suddetti elementi per attribuire portataconfessoria alla dichiarazione sfavorevole al ricorrente e favorevoleall’altra parte della riconsegna del terreno.Peraltro, nel caso in esame, già la stipula del contratto dicomodato costituisce immissione nel possesso del comodante,potendo qualificarsi il suddetto contratto in termini di costitutopossessorio allorché il possessore si tramuta in detentore pereffetto di un titolo idoneo.Di conseguenza, a seguito della stipula del suddetto contrattoil ricorrente è divenuto detentore del terreno e, dunque, egli è soloinadempiente rispetto all’obbligo di restituzione sicché perde disignificato quanto afferma circa la successiva mancata restituzionedel medesimo terreno alla controricorrente.Numero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/20268.

Il ricorso è rigettato.9.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.10.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati– come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod.proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒in favore della cassa delle ammende.11.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità nei confronti della partecontroricorrente che liquida in euro 5.500 (cinquemila), più 200 peresborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come perlegge;condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzoe quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 3.000Numero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026(tremila), nonché al pagamento della somma di euro 3.000(tremila) in favore della cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 21 maggio 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore- intimata –Numero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 709/2024depositata il 20/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La soc. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzial Tribunale di Genova chiedendo la restituzione dei terreni di suaproprietà di cui ai mappali nn. 512 e 613 del foglio 3 del NCT delcomune di [OSCURATO:PERSONA], occupati dal convenuto in virtùdi un contratto di comodato registrato presso l’Agenzia delleEntrate di Torino in data 10.11.09, stipulato con l’alloraproprietaria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la corresponsione della penalecontrattualmente prevista per il ritardo nel rilascio e la condannadel convenuto ex art. 614 bis c.p.c. per l’eventualità del ritardonell’ottemperanza alla sentenza.L’attrice affermava di avere acquistato i suddetti terreni conrogito del 22 marzo 2013 da [OSCURATO:PERSONA] spa (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) e di essere subentrata nel contratto di comodatoquale comodante e di aver richiesto il rilascio dei suddetti fondi aMaestroni, che però, non li aveva restituiti.2. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio e, in viariconvenzionale, chiedeva l’accertamento dell’intervenutausucapione del suddetto fondo ex art. 1159 bis cod. civ. e, in viasubordinata, la riduzione della penale suindicata ed il rimborso dellespese sostenute per opere di manutenzione straordinaria eseguitesul detto terreno, nonché un’indennità per le addizioni e migliorieapportate.Numero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/20263. L’attrice chiamava in garanzia per evizione la venditrice delfondo [OSCURATO:PERSONA], la quale, costituendosi in giudizio, faceva propriele difese dell’attrice4. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava ilconvenuto al rilascio immediato del fondo oggetto di giudizio e acorrispondere alla parte attrice la somma di euro 30,00 giornalieridal 14 Febbraio 2019 al rilascio effettivo del fondo e rigettava ladomanda riconvenzionale di usucapione e di indennità per migliorieed addizioni nonché di rimborso delle spese per manutenzionestraordinaria.5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.6. Le altre parti si costituivano in giudizio e chiedevano direspingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.7. La Corte d’Appello di Genova rigettava il gravame.Per quel che ancora rileva la Corte territoriale evidenziava cheil ricorrente aveva sottoscritto il contratto di comodato avente adoggetto i mapp. 512 e 613 registrato in data 10 novembre 2009.Con tale atto, aveva chiaramente rinunciato ad avvalersidell’usucapione vista l’incompatibilità assoluta di tale atto con lavolontà di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senzapossibilità di diversa interpretazione (Cass. 33618/22; Cass. Cass.4318/16; Cass. 17321/15; Cass. 10026/02). Con il comodato,l’appellante si era impegnato (a tacer d’altro) a rilasciare i terrenia semplice richiesta del comodante e ciò era evidentementeincompatibile con la volontà di comportarsi come proprietario,elemento costitutivo della fattispecie dell’usucapione.Quanto alla richiesta di riduzione della penale il Tribunalel’aveva già ridotta del 70%, ritenendola manifestamente eccessiva.Numero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026Parte appellante ne chiedeva l’azzeramento, adducendo, a tal fine,lo scarso valore economico degli immobili oggetto di causa. Taleprofilo era già stato considerato dal Tribunale proprio pergiustificare la riduzione dell’importo pattuito e non poteva esseresopravvalutato, tenuto conto anche della giurisprudenza dilegittimità (Cass. 19492/23).Anche se la parte aveva atteso 6 anni dall’acquisto prima dichiedere la restituzione del terreno e poi altri 2 anni prima diprocedere con la richiesta giudiziale di restituzione dell’immobile,tuttavia, bisognava valutare l’interesse del creditore allaprestazione non solo al momento della stipula del contratto, maanche al momento dell’inadempimento. L’attesa di 2 anni prima diprocedere giudizialmente poteva giustificarsi con la volontà ditentare di risolvere in via stragiudiziale la relativa controversia,proprio onde evitare i tempi lunghi di un processo e, quindi, nulladenotava in punto interesse all’adempimento. In ogni caso,l’interesse era insito nell’essere la parte appellata proprietaria delbene di cui l’appellante si era appropriato.Quanto alla domanda di rimborso delle spese per le migliorieapportate al bene, al comodato non era applicabile l’art. 1150 c.c.(Cass. 29924/22; Cass. 11771/17; Cass. 1216/2012; Cass.21023/16; Cass. 7923/92; Cass. 1575/73).Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato nel contratto di averrilasciato gli immobili nel passato sicché si erano prodotti gli effettidi cui agli artt. 2735, co. 1 e 2733, co. 2 c.c.. Si trattava, infatti, didichiarazione di scienza, contenente affermazioni contrarie alconfitente. La confessione era revocabile unicamente nei casiindicati dall’art. 2732 c.c., non ricorrenti e neppure allegati. Diconseguenza, al più, parte appellante poteva far valere il proprioNumero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026credito ex art. 1150 c.c. nei confronti di chi era proprietario delfondo all’epoca, mentre, in qualità di comodatario non aveva dirittoal rimborso delle spese per le migliorie apportate al beneQuanto al motivo sulle spese la chiamata in causa del terzochiamato si era resa necessaria a fronte delle domandericonvenzionali proposte dal convenuto appellante, che, quindi, eratenuto a sopportarle8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversola suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.9. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.10. Unipol assicurazione s.p.a. è rimasta intimata.11. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1165, 2937 e 2943 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Sulla rinuncia tacita a far valerel'acquisto per usucapione dei terreni.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esamedi fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Errorin procedendo - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325,1372, 1418 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -Sulla domanda di nullità del contratto di comodato del 12.10.2009per assenza dell’oggetto e della causa – Inefficacia del contratto dicomodato del 12.10.2009 per difetto di legittimazione a stipulare -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Omessa pronuncia.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame difatti decisivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -Numero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026Sull’intervenuta usucapione da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] dellaproprietà dei fondi rustici iscritti al [OSCURATO:PERSONA] del Comune diSanta [OSCURATO:PERSONA] (GE), foglio n. 3, particella 512 e particella613 per possesso ultra-quindicennale ex art. 1159 bis c.c. e dellaLegge 10.05.1976, n. 346 - Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.- Omessa pronuncia – Violazione del "diritto alla prova" - Vizio dimotivazione per omessa ammissione della prova testimoniale4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1384 c.c. e degli artt. 2 Cost., 1175 e1375 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Sullamanifesta eccessività della penale giornaliera contenuta nelcontratto di comodato sottoscritto in data 12.10.2009.5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1150 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. - Sulla domanda riconvenzionale. Il dirittodel sig. [OSCURATO:PERSONA] a vedersi riconosciuto sia il rimborso delle spesesostenute per le riparazioni straordinarie compiute sui fondi, siaun’indennità per i miglioramenti e le addizioni apportate agli stessinel periodo compreso tra il Dicembre 1989 ed il 12/10/2009 -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Violazione del "diritto alla prova"- Vizio di motivazione per omessa ammissione della provatestimoniale.6. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. è di inammissibilità e/o manifestainfondatezza del ricorso per le seguenti ragioni:Primo motivo: inammissibile, o comunque manifestamenteinfondato, poiché con esso la parte ricorrente lamenta che la CorteNumero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026di Appello abbia erroneamente configurato la rinuncia implicita delMaestroni ad avvalersi dell’usucapione, avendo lo stessosottoscritto, nel 2009, un contratto di comodato con la societàall’epoca proprietaria dei terreni oggetto di causa, in base al qualesi era impegnato a rilasciarli a semplice richiesta della comodante.Il ricorrente sostiene che gli effetti della prescrizione acquisitiva sisarebbero prodotti, a suo favore, in epoca anteriore alla data distipula del comodato di cui anzidetto. La Corte distrettuale haevidenziato, al riguardo, che, con la firma del negozio in esame, “…parte appellante ha chiaramente rinunciato ad avvalersidell’usucapione. Infatti, ai sensi dell’art. 1165 e 2937 c.c., èconfigurabile rinuncia tacita all'usucapione allorché sussistaincompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e lavolontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto,senza possibilità di diversa interpretazione (Cass. 33618/22; Cass.Cass. 4318/16; Cass. 17321/15; Cass. 10026/02). Con ilcomodato, l’appellante si è impegnato (a tacer d’altro) a rilasciarei terreni a semplice richiesta del comodante e ciò è evidentementeincompatibile con la volontà di comportarsi come proprietario, cheè elemento costitutivo della fattispecie dell’usucapione” (cfr. pag.25 della sentenza impugnata). La statuizione è coerente conl’insegnamento di questa Corte, richiamato anche nella decisioneimpugnata, secondo cui “È configurabile rinuncia tacitaall'usucapione soltanto allorché sussista incompatibilità assoluta frail comportamento del possessore e la volontà del medesimo diavvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità didiversa interpretazione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17321 del31/08/2015, Rv. 636219; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10026del 10/07/2002, Rv. 555641). Il ricorrente allega di essere statoNumero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026costretto a sottoscrivere il comodato per tema di subire, altrimenti,l’azione di rilascio del cespite oggetto di causa (cfr. pag. 11 delricorso), ma non deduce né tantomeno dimostra di aver propostoazione per far valere la presunta coartazione della sua volontà, nédi aver effettivamente subito iniziative finalizzate alla riconsegnadei fondi, alle quali, comunque, egli ben avrebbe potuto resistereeccependo, in via riconvenzionale, l’intervenuta usucapione deibeni di cui si discute. Peraltro, sul punto, è anche opportunoribadire che il soggetto che intrattenga una relazione con la res atitolo di comodato non può giovarsi della presunzione di possessoutile ad usucapionem di cui all'art. 1141 c.c., non essendo la suaSez. 2, Sentenza n. 21690 del 14/10/2014, Rv. 632753; conf.Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5551 del 15/03/2005, Rv. 581134 eCass. Sez. 2, Ordinanza n. 27411 del 25/10/2019, Rv. 655670).Infatti, il comodato precario di un bene immobile costituiscedetenzione, e non possesso ad usucapionem, sia in favore delcomodatario che dei suoi familiari conviventi, in assenza didimostrazione di un atto di interversione del possesso mediante ilcompimento di attività materiali in opposizione al proprietarioconcedente (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12080 del17/05/2018, Rv. 648535). Non vale a sconfessare la statuizionedella Corte distrettuale il richiamo, operato dal ricorrente, allagiurisprudenza di questa Corte in materia di tipicità degli attiinterruttivi del possesso (cfr. pag. 13 del ricorso), poiché essaconcerne il requisito del corpus possessionis, mentre nella specie ilgiudice di merito ha ritenuto, alla luce della condotta osservata dalMaestroni, insussistente il diverso presupposto dell’animuspossidendi.Numero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026Secondo motivo: inammissibile, o comunque manifestamenteinfondato, poiché con esso si lamenta l’omesso esame di un fattodecisivo, censura di per sé preclusa dalla sussistenza, nellafattispecie, di una ipotesi di cd. doppia conforme. Inoltre, varilevato che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deveriguardare un fatto storico considerato nella sua oggettivaesistenza, “… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione"o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi,un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario(cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale),purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n.2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi “fatti” nelsenso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singolequestioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di unaccadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesialternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ovecomunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento delfatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisitenel corso del relativo giudizio. Né tantomeno costituiscono “fatti”nel senso suindicato, gli argomenti e le tesi difensive proposte dallaparte. Peraltro, nella fattispecie la Corte distrettuale ha ravvisatola sussistenza di un comodato, il cui oggetto era costituito daiterreni di cui si controverte e la cui causa si configura nellaconcessione della disponibilità dei predetti beni.Terzo motivo: inammissibile, o comunque manifestamenteinfondato, in quanto con esso il Mestroni contesta l’omesso esamedella sua domanda di usucapione, la quale invece risultaNumero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026esaminata, e rigettata, sulla base della ravvisata esistenza di unarinuncia ad avvalersi della prescrizione acquisitiva, come giàevidenziato in occasione dello scrutinio della prima doglianza.Anche l’omessa ammissione della prova orale, della quale ilricorrente si duole, va logicamente ricollegata alla rinuncia di cuianzidetto, in presenza della quale il giudice di merito haevidentemente ritenuto superfluo ogni approfondimento istruttorioin punto di usucapione.Quarto motivo: inammissibile, o comunque manifestamenteinfondato, in quanto con esso si attinge la statuizione con la qualela Corte di Appello ha confermato la debenza della penale, peraltrogià ridotta dal Tribunale in ragione del 70%, affermando che “Ai finidella manifesta eccessività della penale, bisogna aver riguardo nonalla valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, maall’interesse che la parte ha, secondo le circostanze,all’adempimento della prestazione cui ha diritto. In caso diriduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalleparti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto aritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinatocon riferimento alla valutazione dell'interesse del creditoreall'adempimento della prestazione presidiata dalla clausola,tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullosquilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale,a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettivaentità del danno subito” (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata).La statuizione, coerente con l’insegnamento di questa Corte,richiamato anche dalla sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 19492 del 10/07/2023, Rv. 668307), ha condotto ilNumero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026giudice di appello ad escludere di poter azzerare la penale, giàperaltro notevolmente ridotta in prime cure.Quinto motivo: inammissibile, o comunque manifestamenteinfondata, poiché con esso il [OSCURATO:PERSONA] invoca, con un primo profilo,il riconoscimento, in proprio favore, dell’indennità per migliorie dicui all’art. 1150 c.c., mentre, con un secondo profilo, lamenta chela Corte di Appello abbia ricostruito sub specie di confessionestragiudiziale la dichiarazione, contenuta nelle premesse delcomodato di cui anzidetto, che lo stesso stava occupando da alcunianni parte dei terreni oggetto del contratto (cfr. pagg. 26 e 27 dellasentenza impugnata). Ad avviso del ricorrente, mancherebbe intale dichiarazione l’animus confitendi. La Corte di Appello, dopoaver evidenziato la dichiarazione di cui sopra, attribuendole valoredi confessione stragiudiziale, ha anche aggiunto che “In ogni caso,il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese per le migliorieapportate al bene, non essendo applicabile al comodato l’art. 1150c.c. (Cass. 29924/22; Cass. 11771/17; Cass. 1216/2012; Cass.21023/16; Cass. 7923/92; Cass. 1575/73)” (cfr. pag. 27 dellasentenza). Si configurano, dunque, due autonome rationes asostegno della decisione di diniego della invocata indennità ex art.1150 c.c., la seconda delle quali è certamente corretta, posto chela stessa non compete al detentore, bensì solamente al possessore.Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “Qualora la decisionedi merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte eautonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico egiuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebberoNumero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, allacassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U, Sentenza n.7931 del29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del04/03/2016, Rv. 639158).7. [OSCURATO:PERSONA] condivide le conclusioni di cui alla proposta didefinizione accelerata e il ricorrente con la memoria ex art. 380 bisc.p.c. in replicare alla proposta non offre argomenti tali daconsentire di modificarle.7.1 Quanto al primo motivo il ricorrente insiste nel sostenereche la sottoscrizione del contratto di comodato non può equivalerea rinuncia tacita all’usucapione.Nella specie la Corte d’Appello ha ritenuto che la sottoscrizionedi tale contratto esprimesse un comportamento del presuntopossessore incompatibile con la volontà del medesimo di avvalersidella causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversainterpretazione. Tale accertamento non sindacabile in fatto risultaconforme nella conclusione in diritto. Peraltro, è del tutto evidenteche sottoscrivere un contratto di comodato dando atto dellarestituzione del bene è attività incompatibile con quella di volersiavvalere dell’acquisto del diritto per usucapione. Per il resto sirimanda alle osservazioni sopra riportate al punto 6.7.2 quanto al secondo motivo sulla inammissibilità del motivodi omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio non può checonfermarsi quanto detto circa la sussistenza di un caso c.d. di“doppia conforme”. Peraltro, la deduzione di nullità del contratto dicomodato non costituisce un fatto storico e, in ogni caso, è del tuttoevidente che la asserita mancanza di legittimazione dellacontroparte a stipulare il contratto di comodato per essere giàNumero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026maturata l’usucapione è del tutto irrilevante rispetto alla volontàespressa dal ricorrente di rinunciare all’usucapione asseritamentegià maturata. La dichiarazione di nullità di un contratto nontravolge di per sé sola gli effetti della dichiarazione che puòcomunque costituire prova della volontà di rinunciareall’usucapione (Cass. Sez. 3, 26/05/2020, n. 9719, Rv. 657768 -01);7.3 Quanto al terzo motivo di ricorso anche in questo caso nonpuò che confermarsi quanto detto con la proposta circa l’irrilevanzadella prova orale richiesta. Peraltro, il ricorrente non deduce diaverla proposta in primo grado, non riporta le ragioni della nonammissione e tantomeno la riproposizione dell’istanza nelleconclusioni, essendo infatti onerato quantomeno di reiterare larichiesta istruttoria. Nel ricorso a pag. 20 parte ricorrente fa ungenerico riferimento al fatto che le istanze istruttorie non sono stateammesse dai giudici del merito. Viceversa, era onere del ricorrentechiarire se le istanze istruttorie non accolte in primo grado eranostate reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, dovendoaltrimenti reputarsi rinunciate, così da esonerare il giudice delgravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dallamotivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass. Sez. 3,10/08/2016, n. 16886, Rv. 641423 – 01; vedi anche Cass. Sez. 2,31/05/2019, n. 15029, Rv. 654190 - 01)In ogni caso non vi è stata alcuna omessa pronuncia né sulladomanda di usucapione ex art. 1159 bis c.c. e della Legge 10maggio 1976, n. 346 tanto che si legge nella sentenza che ènecessaria una attività produttiva in essere al momento dell’iniziodel possesso (dalla ricorrente confessata come iniziata solo nel2004), né sull’istanza istruttoria di prova testimoniale che è daNumero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026intendersi implicitamente rigettata. Secondo consolidatagiurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessapronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizioneimplicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte,dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando lapretesa avanzata col capo di domanda non espressamenteesaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridicadella pronuncia (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 -01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01; Sez. 1, n.24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 - 01);7.4 Quanto al quarto motivo la riduzione del 70% per centodella penale effettuata dal Tribunale è stata ritenuta congrua dallaCorte d’Appello. Deve sottolinearsi che il giudizio sulla manifestaeccessività della penale e sulla misura della sua riduzione ad equitàresta affidato alla discrezionalità del giudice di merito e non è, cometale, sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 23750 del 2018;Cass. n. 6158 del 2007). Nell’ambito della sua valutazione la Cortedi appello ha evidenziato che non poteva azzerarsi del tutto lapenale e ha tenuto conto dei criteri indicati da questa Corte qualil’interesse del creditore all’adempimento della prestazione noneseguita o eseguita in ritardo, tenendo conto dell’effettiva incidenzadell’inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sullaconcreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida edesclusiva correlazione con l’effettiva entità del danno subito ( Cass.n. 26901 del 2023; Cass. n. 19942 del 2023; Cass. n. 17731 del2015);7.5 Quanto al quinto motivo di ricorso relativo al rimborso perle spese straordinarie del periodo antecedente il contratto dicomodato la tesi del ricorrente si fonda su un erroneo presupposto.Numero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026Egli sostiene, infatti, che non corrisponderebbe a verità quantoaffermato nel contratto di comodato circa l’avvenuta restituzionedel terreno e sostiene l’impossibilità di ritenere come confessionela suddetta dichiarazione.Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, invece, unadichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano unelemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà diammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole efavorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si haqualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggettodella confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto,derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, alcontempo, un corrispondente vantaggio nei confronti deldestinatario della dichiarazione (Cass. Sez. U., 25/03/2013, n.7381, Rv. 625559 – 01, conf. Cass. Sez. L., 23/05/2018, n. 12798,Rv. 648983 - 01).Nella specie ricorrono i suddetti elementi per attribuire portataconfessoria alla dichiarazione sfavorevole al ricorrente e favorevoleall’altra parte della riconsegna del terreno.Peraltro, nel caso in esame, già la stipula del contratto dicomodato costituisce immissione nel possesso del comodante,potendo qualificarsi il suddetto contratto in termini di costitutopossessorio allorché il possessore si tramuta in detentore pereffetto di un titolo idoneo.Di conseguenza, a seguito della stipula del suddetto contrattoil ricorrente è divenuto detentore del terreno e, dunque, egli è soloinadempiente rispetto all’obbligo di restituzione sicché perde disignificato quanto afferma circa la successiva mancata restituzionedel medesimo terreno alla controricorrente.Numero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/20268. Il ricorso è rigettato.9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.10. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati– come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod.proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒in favore della cassa delle ammende.11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità nei confronti della partecontroricorrente che liquida in euro 5.500 (cinquemila), più 200 peresborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come perlegge;condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzoe quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 3.000Numero registro generale 16185/2024Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16959/2026Data pubblicazione 30/05/2026(tremila), nonché al pagamento della somma di euro 3.000(tremila) in favore della cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 21 maggio 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 16959/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris