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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2026

Cassazione n. 12902/2026

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nti di:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciadi cui all’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Milanovisti gli atti trasmessi ex art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen. dal Giudice rimettente;letta la memoria datata 28/2/2026 trasmessa dalla difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) delle particivili [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] di Milano, [OSCURATO:PERSONA] e UniversitàPopolare di Milano;preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delleparti, a seguito di rituale richiesta delle stesse;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo in via principale dichiararsi l’inammissibilità del rinviopregiudiziale e, in subordine, la declaratoria di competenza del Tribunale di Pavia;udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] di Milano, [OSCURATO:PERSONA] TrainingSolution e [OSCURATO:PERSONA] di Milano, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoaffermarsi la competenza del Tribunale di Milano;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo dichiararsi ammissibile il rinvio pregiudiziale e affermarsi la competenza delTribunale di Pavia;udito il difensore di tutti gli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alcontenuto della memoria depositata insistendo per la declaratoria di competenza delTribunale di Pavia.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. in data 8 ottobre 2025 il Giudice perl'udienza preliminare del Tribunale di Milano, rimetteva a questa Corte gli atti necessari perla decisione sulla competenza territoriale relativa agli imputati sopra indicati.Risulta, in particolare, che le difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’udienzapreliminare hanno formulato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano aconoscere i fatti di cui al procedimento n. 13001/2019 R.G.n.r. e 22808/2019 R.G.Gipargomentando che l'operatività dell'associazione a delinquere contestata nel predettoprocedimento si è manifestata e perpetrata nel circondario di Pavia, luogo ove sono staticonsumati alcuni reati fine, ed hanno pertanto chiesto la trasmissione degli atti alla Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Pavia; in subordine hanno chiesto la rimessione dellaquestione pregiudiziale sulla competenza alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 24-biscod. proc. pen.Risulta altresì che il Pubblico Ministero d’udienza ha chiesto il rigetto della eccezionedifensiva assumendo che il nucleo essenziale dell'attività, la progettualità dell'associazione ela programmazione dei reati sarebbe avvenuta a Milano.Il giudice rilevava che la questione di competenza territoriale eccepita non potevaessere liquidata in via sommaria positivamente a favore dell'autorità adita, perché laprospettazione difensiva non appariva manifestamente infondata: il foro alternativo indicato -il Tribunale di Pavia - non poteva essere escluso a priori, in ragione della incertezza insitanella ricostruzione del luogo di consumazione/continuazione del reato.Lo stesso Giudice premetteva che si versa nell'ipotesi di cui all'art. 12, lett. a), cod.proc. pen. in quanto tutti gli imputati sono chiamati a rispondere del delitto di associazioneper delinquere, sia in qualità di promotori, sia in qualità di partecipi, finalizzataall'appropriazione indebita di somme di denaro, al riciclaggio, al falso nonché di altri reati.Ricordava, poi, che al fine di determinare il locus commissi delicti del reato associativoè necessario considerare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, cod. pen., il luogo in cui ha avutoinizio la consumazione, ossia, il luogo in cui si è avuto il perfezionamento del delitto.La difesa ha però posto in luce che, ai fini del perfezionamento del delitto associativo,occorre un minimum di mantenimento in vita della associazione.

Ed in effetti, per laconfigurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessario, tra il resto, riscontrarela sussistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata arealizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (ex multis Sez. 3, 30/01/2020, n. 11570) e che sitratta evidentemente di aspetti che devono essere affrontati in tema di prova, tuttavia utilianche si sede di valutazione della competenza per territorio.Aggiungeva, poi, il Giudice che in tema di reati associativi, la Corte di cassazione con lasentenza emessa dalla Seconda Sezione n. 33724 del 15 aprile 2016 ha rilevato lasussistenza di un contrasto apparente in ordine alla determinazione della competenza perterritorio.In particolare, secondo un primo orientamento giurisprudenziale è necessario fareriferimento al luogo in cui l'associazione si è costituita, ossia, il luogo in cui si è concluso ilpactum sceleris.

In mancanza di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo,dovrebbe poi farsi ricorso al criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reatocommesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati.

Soloqualora nessuno dei criteri indicati consentisse di determinare la competenza per territorio sidovrebbe attribuire rilievo al criterio di cui all'art. 9 cod. proc. pen.Secondo un'altra impostazione, invece, la competenza per territorio si determina inrelazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione edirezione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.

In particolare, considerato chel'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assumerilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si èeffettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura.La valorizzazione ora del momento del pactum sceleris, ora del luogo in cui si èmanifestata l'operatività decisionale dipende più che altro dalle evidenze processuali adisposizione del giudice.

Nell'eventualità in cui il momento psicologico del pactum scelerisnon possa essere accertato con sufficiente certezza, dovrà farsi riferimento al luogo in cui siè manifestata per la prima volta l'associazione.Ha ricordato sempre il Giudice rimettente che:a) [OSCURATO:PERSONA] figura come promotore e capo dell'associazione;b) l'associazione sarebbe stata operativa a partire dal 13 novembre 2017, data in cui visarebbe stata la prima operazione di incasso degli assegni, provento di appropriazioneindebita, da parte di [OSCURATO:PERSONA] sul proprio conto corrente acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] CreditAgricole e [OSCURATO:PERSONA] di Vigevano (capo 10 di imputazione).c) nel capo di imputazione è effettivamente indicato il locus commissi delicti inVigevano;d) al pari l'ipotesi di riciclaggio di cui al capo 11 contestato a [OSCURATO:PERSONA],realizzato mediante il versamento di assegni e contanti consegnati da Montanari e Sicilianoe provento dei delitti di appropriazione indebita e non di truffa come erroneamente indicatonell'imputazione ([OSCURATO:PERSONA] non risponde del reato fine di truffa in alcuno dei capi diimputazione), sarebbe avvenuta sul proprio conto corrente n. 03873/1000/00004011 pressola [OSCURATO:PERSONA] di Vigevano pur erroneamente indicato nel capo diimputazione come Milano.[OSCURATO:PERSONA] degli imputati assume poi che l'associazione per delinquere si sia costituita esviluppata a Vigevano, luogo in cui vi è stata l'ideazione, la direzione e la programmazionedella strategia criminale; Vigevano è anche il luogo di residenza del promotoredell'associazione; inoltre, l'associazione [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. èstata costituita a [OSCURATO:PERSONA] (PV).Peraltro, l'attività di appropriazione indebita si è invece consumata a Milano e Biellamediante l'apprensione di assegni e di contanti rilasciati dagli studenti.La maggior parte degli assegni sono stati incassati presso Istituti di credito con sede aVigevano da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hannocommesso il delitto più grave di cui all'art. 648-bis cod. pen.Concludeva, pertanto, il Giudice rimettente che è possibile che la ricostruzione del fattopossa portare ad accertare, in astratto, la competenza di fori alternativi, in ragione dellacomplessità della vicenda e delle questioni di diritto concernenti la ricostruzione delmomento consumativo del reato con la conseguenza che appare dunque necessarioricorrere alla fase incidentale per la definizione della questione sulla competenza.Infatti, se pur accertata esistente, allo stato, la possibilità di respingere la questione diincompetenza, il Giudice ha ritenuto nondimeno che l'eccezione sollevata in tal senso dalleparti non sia del tutto infondata e, qualora reiterata, potrebbe condurre altro giudice, nelcorso del giudizio, a ritenere competente un diverso organo giurisdizionale, ciò in quanto siversa infatti in una situazione in cui l'agire dei correi si declina in una varietà di luoghi daiquali desumere il venire in essere del sodalizio criminoso e, si aggiunge, in una situazione incui la determinazione della competenza territoriale necessita di approfondimenti perl'incrocio con profili di competenza per connessione che possono determinare lospostamento della competenza, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen.2.

Con memoria datata 28 febbraio 2026 la difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo avereriportato quanto già eccepito innanzi al Giudice per l'udienza preliminare con la loro richiestadi remissione a questa Corte di legittimità ai fini della determinazione della competenzaterritoriale, ha insistito affinché l’ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc.pen. sia preliminarmente dichiarata ammissibile ed affinché sia dichiarata la competenza delTribunale di Pavia alla luce del fatto che Pavia è il luogo ove risiedono il promotore dellacontestata associazione e la maggior parte degli altri imputati, che la struttura denominata“[OSCURATO:PERSONA] degli studi” è stata costituita in provincia di Pavia ed ivi ha i propri conti correnti eche sempre in provincia di Pavia si è registrato l’inizio della operatività della predettastruttura.3.

Con memoria datata 27 febbraio 2026 la difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] di Milano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Milano ha chiestola conferma della competenza territoriale a conoscere la vicenda in capo al Tribunale diMilano alla luce di quanto contestato al capo 1 della rubrica delle imputazioni e del fatto chela base operativa dell’associazione era Milano, luogo ove avveniva la programmazione,l’ideazione e l’attuazione delle attività delittuose.

Ha aggiunto che non rileva il luogo oveavvenivano la sottoscrizione delle relative polizze e gli incassi dei titoli di credito trattandosidi attività solamente esecutive, marginali ed accessorie.

La difesa delle parti civili ha ancheprodotto una ordinanza del Tribunale di Milano – Sez. 5^ Civile – relativa a procedimentocautelare ex art. 700 cod. proc. civ. nella quale è stata disattesa l’eccezione di incompetenzaterritoriale avanzata dal resistente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Prima di procedere alla valutazione delle questioni di cui all’ordinanza dirimessione, occorre, innanzitutto, delimitare l’ambito decisionale entro il quale può muoversiquesta Corte di legittimità.Deve, innanzitutto, essere ricordato che nella previsione normativa, come introdottadall'intervento riformatore operato con il d.lgs. 150/2022, è l'ordinanza del giudice remittenteche viene ad assumere una funzione centrale del giudizio incidentale destinato a svolgersidinanzi la Corte di cassazione e ciò pur se sollecitato dalle parti; tale ricostruzione risultaevidente solo che si abbia riguardo al contenuto del secondo comma dell'art. 24 bis cod.proc. pen. secondo cui: «Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con laquale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, conl'indicazione delle parti e dei difensori».Appare pertanto evidente che, seppur negli ambiti frutto delle sollecitazioni delleparti in sede di eccezioni di incompetenza per territorio, un ruolo centrale per il successivogiudizio della Corte di legittimità è assunto dall'ordinanza del giudice remittente che"inquadra" la questione rimessa e ne stabilisce gli esatti termini, invitando il giudice dilegittimità ad esprimersi sulla determinazione del giudice competente per territorio,stabilendo così un principio che assicuri il corretto svolgimento del processo, senza il rischioche l'accoglimento della questione nelle fasi dell'impugnazioni imponga una nuovacelebrazione del giudizio dinanzi ad un giudice di primo grado diverso.La centralità dell'ordinanza di rimessione nel rinvio pregiudiziale di cui all’art. 24 biscod. proc. pen., oltre a risultare dal dato normativo, emerge anche dalle prime interpretazionigiurisprudenziali sul tema; si è così dapprima negato che l'ordinanza possa avere funzione econtenuto meramente esplorativo affermandosi (Sez. 2, n. 28561 del 23/06/2023, Cimmino,n.m. allo stato) che è inammissibile per difetto di autosufficienza la questione rimessa ex art.24-bis cod. proc. pen. dal giudice di merito senza che sia stata effettuata una specificadelibazione della stessa, rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenza,limitandosi ad indicare la posizione adesiva del pubblico ministero sul punto.Inoltre, si è successivamente aggiunto (Sez. 2, n. 2034 del 19/12/2023, dep. 2024,rinvio pregiudiziale Trib.

Milano non massimata) che l'ordinanza di cui all’art. 24-bis cod.proc. pen. integra i requisiti minimi necessari per la valida proposizione del rimedioallorquando la stessa articoli una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in dirittoprospettate concernenti l'incompetenza per territorio, tenti una loro composizione ed illustricompiutamente il percorso argomentativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che nonhanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali,assumendo conseguentemente una motivata determinazione; ancora sul punto varichiamata quella analoga statuizione (Sez. 2, n.51715 del 23/11/2023, rinvio pregiudizialeTrib. [OSCURATO:PERSONA], non massimata) secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale alla Cortedi cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen.,introdotto dall'art. 4, comma I, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito dellaquestione non può limitarsi a prendere atto delle sollevate eccezioni sulla competenza edella "complessità della fattispecie" ma deve esporre le questioni sollevate dalle parti,analizzarle e compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza,spiegando le ragioni dell'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti.Il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, quindi,ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando laquestione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza dellastessa qualora ritenga di essere competente, operando una motivata selezione degli attinecessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, nonessendo sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinviopregiudiziale in ragione della complessità del procedimento.L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta, innanzitutto,la possibilità di affermare l'ammissibilità della questione proposta dal G.i.p. del Tribunale diMilano posto che detto giudice, con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del giorno 8 ottobre2025, ha proceduto preliminarmente ad un'analisi specifica delle eccezioni proposte dalledifese degli imputati, pervenendo alla soluzione della non manifesta infondatezza dellestesse sotto diversi parametri tutti adeguatamente esposti e, di fatto, sposando la tesi dellacompetenza del Tribunale di Pavia.2.

Imposto al giudice remittente l'obbligo di delineare esattamente la questionecontroversa attraverso una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto, nediscende che il provvedimento di rimessione, in quanto idoneo a superare il preventivovaglio di ammissibilità, viene ad acquistare una funzione di preciso inquadramento dellaquestione rimessa e dei punti controversi della stessa, alla luce delle eccezioni giàformulate; gli argomenti esposti nell'ordinanza di rimessione costituiscono, quindi, i limiti delsuccessivo giudizio della Corte di legittimità chiamata a pronunciarsi ex art. 24-bis cod. proc.pen., come reso chiaro anche da un’altra recente pronuncia secondo cui in tema di rinviopregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art.24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ilgiudice investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai finidell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, individuando tutti glielementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendodevolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, ancheprocessuali, i quali esulano dalla sua cognizione. (Sez. 6, Ordinanza n. 31809 del10/05/2023, Rv. 285089 — 01).2.1 Tale essendo l'oggetto della valutazione del giudice di legittimità deve essereescluso che in sede di trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte di cassazione exad 24-bis cit. le parti possano formulare profili di incompetenza differenti rispetto a quellisollevati dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare ovvero dinanzi al giudice del dibattimentoe che risultano avere formato oggetto dell'ordinanza di rimessione della questione; il vagliopreventivo introdotto con l'art. 24 bis cod. proc. pen. mira, infatti, a stabilire la competenza inuna fase ancora preliminare l'instaurazione del dibattimento, a fronte delle prospettazionidelle parti valutate come non palesemente fondate od infondate dal giudice che procede edesclude, quindi, che ulteriori e differenti profili possano essere sollevati dinanzi al giudice dilegittimità chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle questioni dedotte con l'ordinanza enon anche con le successive ed eventuali prospettazioni dedotte con memorie delle parti ocon argomenti esposti nella fase della discussione.3.

Lo stesso art. 24-bis, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte già esaminatastabilisce poi che è il giudice che dispone il rinvio a trasmettere gli atti che ritiene utili ai finidella decisione, indicati come necessari alla risoluzione della questione; anche sotto taleprofilo, pertanto, l'ordinanza del giudice remittente e gli adempimenti successivi ad essaconnessi assumono un preciso effetto delimitativo l'oggetto della valutazione della Corte dicassazione.

L’espressa indicazione dell’onere incombente sul giudice remittente ditrasmissione di una selezione di atti del procedimento vale a "fissare" la materia oggettodella successiva valutazione da parte della Corte di cassazione escludendo la possibilità diindiscriminati richiami o di produzioni di atti e documenti "nuovi" in sede di discussione delrinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen.Del resto non avendo la Corte di cassazione cognizione dell'intero fascicoloprocessuale, né potendosi ammettere una indiscriminata trasmissione di atti e documenti,l'onere di selezione imposto dalla disciplina dettata dall'art. 24-bis sul giudice remittentelimita il materiale valutabile, fermo rimanendo che le parti in sede di eccezione diincompetenza dinanzi al giudice a quo possono certamente fare riferimento ad atti, i qualipoi, sulla base della valutazione discrezionale del giudice remittente potranno esseretrasmessi, unitamente al provvedimento di rimessione, al giudice. di legittimità chiamato adare risposta al rinvio pregiudiziale.3.1 Tale essendo la conclusione cui si è pervenuti in forza dell'interpretazionenormativa del secondo comma dell'art. 24 bis cod. proc. pen. e dei primi interventigiurisprudenziali che hanno preso in considerazione il tema del rinvio pregiudiziale,fissandone esattamente i termini, deve essere esclusa l'ammissibilità e la rilevanza dirichiami ad atti non trasmessi a questa Corte di legittimità come è il caso del documentoallegato alla memoria delle parti civili.4.

Escluso quindi che nel corso della trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi laCorte di cassazione possano essere rilevati profili di incompetenza per territorio nonesaminati dal giudice remittente ovvero prodotti ed acquisiti atti da questi non trasmessi, vapoi ancora escluso che la decisione sulla competenza per territorio assunta ex art. 24-bis cit.abbia parametri di riferimento differenti da quelli già valutati da orientamenti giurisprudenzialiconsolidati; si fa riferimento al proposito a quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite dellaCorte di cassazione secondo cui una delle regole essenziali in punto criteri dideterminazione della competenza è che la competenza giurisdizionale va attribuita sullabase di ciò che si prospetta e non di ciò che si ritiene, e, quindi, facendo riferimento alle lineefattuali contenute nella originaria notizia di reato, prescindendo da ogni valutazione di meritoin ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi diconnessione (Sez.

U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01 in motivazione).La stessa pronuncia delle Sezioni Unite prosegue affermando che la competenzaper territorio nell’ipotesi di reati connessi deve determinarsi avuto riguardo alla contestazioneformulata dal pubblico ministero a meno che la stessa non contenga rilevanti errorimacroscopici ed immediatamente percepibili.

Detto orientamento, che attribuisce rilievoessenziale alla contestazione, risulta costante nella interpretazione della giurisprudenza dilegittimità essendosi affermata l'esclusiva rilevanza della o delle imputazioni ai fini di valutarela competenza per territorio ed anche la competenza per connessione (Sez. 4, n. 29187 del19/06/2007, Paja, Rv. 236997- 01; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, confl. comp- in proc.Giugliano, Rv. 273484 - 01; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, confl. comp- in proc.

Guida edaltri, Rv. 246782 - 01).Tale orientamento deve ribadirsi anche successivamente all’entrata in vigore dell'art.24-bis cod. proc. pen. che, volendo ancorare alla fase iniziale del procedimento la soluzionedi ogni possibile questione sulla competenza per territorio, non ha inteso in alcun modosovvertire il principio secondo cui la decisione su tale tema va assunta avendo comeriferimento l'imputazione formulata dal pubblico ministero, pur prevedendo al commasecondo la possibilità per il giudice remittente di trasmettere gli "atti necessari allarisoluzione della questione".5.

Doverosamente premesso quanto sopra, al fine di procedere al compiuto esamedella questione relativa alla competenza territoriale sottoposta a questa Corte di legittimitàoccorre prendere le mosse dalle imputazioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizioformulata dal Pubblico Ministero in data 5 luglio 2024.Risulta, da detto atto che:- [OSCURATO:PERSONA] è imputato con la qualifica di promotore del delitto diassociazione per delinquere (capo 1) contestato come consumato in Milano quantomenodall’inizio di novembre 2017 e dei delitti di appropriazione indebita (capi 2 e 3) e di falso(capi 5, 6 e 7);- [OSCURATO:PERSONA] è imputato, con la qualifica di partecipe, del delitto diassociazione per delinquere (capo 1), nonché del delitto di riciclaggio (capo 11) commessoin Milano dal 10 dicembre 2018 e fino a data successiva e prossima al 29 aprile 2019;- [OSCURATO:PERSONA] è imputata con la qualifica di partecipe del delitto di associazioneper delinquere (capo 1), nonché del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. (capo 10)commesso in Vigevano fra il 13 novembre 2017 ed il 29 novembre 2017;- [OSCURATO:PERSONA] è imputata con la qualifica di partecipe del delitto diassociazione per delinquere (capo 1), nonché del delitto di appropriazione indebita (capo 3);- [OSCURATO:PERSONA] è imputata con la qualifica di partecipe del delitto diassociazione per delinquere (capo 1), nonché di due delitti di riciclaggio (capi 4 e 9)commessi rispettivamente in Milano tra il 30 giugno 2018 e data prossima al 30 luglio 2018(il primo) e in Milano dal 10 dicembre 2018 ed il 15 febbraio 2019;- [OSCURATO:PERSONA] è imputato con la qualifica di partecipe del delitto di associazioneper delinquere (capo 1), nonché del delitto di riciclaggio (capo 4) commesso in Milano trai il- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonoimputati di partecipazione all'associazione per delinquere di cui si è detto (capo 1), del delittoriciclaggio (capo 4) commesso in Milano tra il 30 giugno 2018 e data prossima al 30 luglio2018, nonché di tre delitti di falso (capi 5, 6 e 7).6.

Appare pacifico anche dalla sola lettura delle imputazioni che ci si trova inpresenza di reati connessi ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quantotutti ruotanti attorno alle vicende della [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] di Milano.La regola generale per la determinazione della competenza in caso di reati connessiè poi quella di cui all’art. 16, comma 1, cod. proc. pen. che testualmente stabilisce: «Lacompetenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sonougualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più gravee, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato».E’ conscio il Collegio che in tema di competenza per territorio determinata dallacommessione esiste una controversia giurisprudenziale circa l'individuazione del reato piùgrave, ex art. 16, commi 1 e 3, cod. proc. pen., in quanto secondo un primo e più recenteorientamento la valutazione deve essere effettuata avuto riguardo alle cornici edittali vigential momento della commissione dei fatti, non rilevando successivi incrementi sanzionatorivigenti al momento di esercizio dell'azione penale, posto che, ai fini del radicamento dellacompetenza, viene in rilievo il reato rispetto al quale può essere concretamente inflitta lapena più elevata (Sez. 3, n. 37779 del 02/10/2025, Rv. 288865 – 02), mentre secondo unopposto orientamento ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso diprocedimenti connessi, l'individuazione del reato più grave, ai sensi dell'art. 16, comma 1 e3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddettoreato al momento dell'esercizio dell'azione penale (Sez. 1, n. 40118 del 09/07/2024,Cobianchi, Rv. 287099 – 01; Sez. 1, n. 348 del 21/04/2017, dep. 2018, Muto, Rv. 271995 –01).Tuttavia, la questione non assume rilevanza nel caso in esame in quanto la pena peril reato di cui all’art. 416 cod. pen., così come quella per il reato di cui all’art. 648-bis cod.pen., sono rimaste inalterate dal momento della consumazione dei reati al momentodell’esercizio della azione penale.Il reato di cui all’art. 416 cod. pen. prevede per il promotore una sanzione edittale da3 a 7 anni di reclusione, mentre il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. prevede una penaedittale da 4 a 12 anni di reclusione (oltre alla multa), pena che, ancorché diminuita ai sensidi cui al comma 4 dello stesso articolo, rimane comunque più grave rispetto a quella previstaper il reato di associazione per delinquere di cui al capo 1.Ciò premesso la valutazione relativa alla competenza non può che essere effettuatain relazione alle contestazioni di cui all’art. 648-bis cod. pen. in forza della regola suppletivaprevista nella seconda parte del comma primo dell’art. 16 cod. proc. pen.Vengono quindi in gioco al fine di individuare il Giudice competente per il primo reatole imputazioni di cui ai capi 4, 9 10, e 11 tutte relative ai reati di riciclaggio.Il momento iniziale del reato di cui al capo 4 è collocato al 30 giugno 2018, quello dicui al capo 9 è collocato al 10 dicembre 2018, quello di cui al capo 10 è collocato al 13novembre 2017 e quello di cui al capo 11 è collocato al 10 dicembre 2018.Il primo di detti reati in ordine cronologico è pertanto quello di cui al capo 10 cherisulta contestato come commesso in Vigevano.Ne consegue che con riferimento a tale luogo deve individuarsi la competenza perterritorio e che, pertanto la competenza territoriale a conoscere del procedimento deveindividuarsi nella [OSCURATO:PERSONA] di Pavia.7.

Alla luce dei principi sopra esposti deve, pertanto, dichiararsi la competenzaterritoriale del Tribunale di Pavia ed ordinarsi, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. latrasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso detto Tribunale.La cancelleria provvederà inoltre a comunicare immediatamente l’estratto dellapresente sentenza al G.i.p. del Tribunale di Milano, al Pubblico Ministero presso il medesimoTribunale ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pavia, nonché alla notificadell’estratto stesso alle parti private.

P.Q.MDichiara la competenza del Tribunale di Pavia.

Manda alla cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4,cod.proc.pen.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nti di:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciadi cui all’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Milanovisti gli atti trasmessi ex art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen. dal Giudice rimettente;letta la memoria datata 28/2/2026 trasmessa dalla difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) delle particivili [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] di Milano, [OSCURATO:PERSONA] e UniversitàPopolare di Milano;preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delleparti, a seguito di rituale richiesta delle stesse;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo in via principale dichiararsi l’inammissibilità del rinviopregiudiziale e, in subordine, la declaratoria di competenza del Tribunale di Pavia;udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] di Milano, [OSCURATO:PERSONA] TrainingSolution e [OSCURATO:PERSONA] di Milano, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoaffermarsi la competenza del Tribunale di Milano;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo dichiararsi ammissibile il rinvio pregiudiziale e affermarsi la competenza delTribunale di Pavia;udito il difensore di tutti gli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alcontenuto della memoria depositata insistendo per la declaratoria di competenza delTribunale di Pavia.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. in data 8 ottobre 2025 il Giudice perl'udienza preliminare del Tribunale di Milano, rimetteva a questa Corte gli atti necessari perla decisione sulla competenza territoriale relativa agli imputati sopra indicati.Risulta, in particolare, che le difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’udienzapreliminare hanno formulato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano aconoscere i fatti di cui al procedimento n. 13001/2019 R.G.n.r. e 22808/2019 R.G.Gipargomentando che l'operatività dell'associazione a delinquere contestata nel predettoprocedimento si è manifestata e perpetrata nel circondario di Pavia, luogo ove sono staticonsumati alcuni reati fine, ed hanno pertanto chiesto la trasmissione degli atti alla Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Pavia; in subordine hanno chiesto la rimessione dellaquestione pregiudiziale sulla competenza alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 24-biscod. proc. pen.Risulta altresì che il Pubblico Ministero d’udienza ha chiesto il rigetto della eccezionedifensiva assumendo che il nucleo essenziale dell'attività, la progettualità dell'associazione ela programmazione dei reati sarebbe avvenuta a Milano.Il giudice rilevava che la questione di competenza territoriale eccepita non potevaessere liquidata in via sommaria positivamente a favore dell'autorità adita, perché laprospettazione difensiva non appariva manifestamente infondata: il foro alternativo indicato -il Tribunale di Pavia - non poteva essere escluso a priori, in ragione della incertezza insitanella ricostruzione del luogo di consumazione/continuazione del reato.Lo stesso Giudice premetteva che si versa nell'ipotesi di cui all'art. 12, lett. a), cod.proc. pen. in quanto tutti gli imputati sono chiamati a rispondere del delitto di associazioneper delinquere, sia in qualità di promotori, sia in qualità di partecipi, finalizzataall'appropriazione indebita di somme di denaro, al riciclaggio, al falso nonché di altri reati.Ricordava, poi, che al fine di determinare il locus commissi delicti del reato associativoè necessario considerare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, cod. pen., il luogo in cui ha avutoinizio la consumazione, ossia, il luogo in cui si è avuto il perfezionamento del delitto.La difesa ha però posto in luce che, ai fini del perfezionamento del delitto associativo,occorre un minimum di mantenimento in vita della associazione. Ed in effetti, per laconfigurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessario, tra il resto, riscontrarela sussistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata arealizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (ex multis Sez. 3, 30/01/2020, n. 11570) e che sitratta evidentemente di aspetti che devono essere affrontati in tema di prova, tuttavia utilianche si sede di valutazione della competenza per territorio.Aggiungeva, poi, il Giudice che in tema di reati associativi, la Corte di cassazione con lasentenza emessa dalla Seconda Sezione n. 33724 del 15 aprile 2016 ha rilevato lasussistenza di un contrasto apparente in ordine alla determinazione della competenza perterritorio.In particolare, secondo un primo orientamento giurisprudenziale è necessario fareriferimento al luogo in cui l'associazione si è costituita, ossia, il luogo in cui si è concluso ilpactum sceleris. In mancanza di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo,dovrebbe poi farsi ricorso al criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reatocommesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati. Soloqualora nessuno dei criteri indicati consentisse di determinare la competenza per territorio sidovrebbe attribuire rilievo al criterio di cui all'art. 9 cod. proc. pen.Secondo un'altra impostazione, invece, la competenza per territorio si determina inrelazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione edirezione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. In particolare, considerato chel'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assumerilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si èeffettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura.La valorizzazione ora del momento del pactum sceleris, ora del luogo in cui si èmanifestata l'operatività decisionale dipende più che altro dalle evidenze processuali adisposizione del giudice. Nell'eventualità in cui il momento psicologico del pactum scelerisnon possa essere accertato con sufficiente certezza, dovrà farsi riferimento al luogo in cui siè manifestata per la prima volta l'associazione.Ha ricordato sempre il Giudice rimettente che:a) [OSCURATO:PERSONA] figura come promotore e capo dell'associazione;b) l'associazione sarebbe stata operativa a partire dal 13 novembre 2017, data in cui visarebbe stata la prima operazione di incasso degli assegni, provento di appropriazioneindebita, da parte di [OSCURATO:PERSONA] sul proprio conto corrente acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] CreditAgricole e [OSCURATO:PERSONA] di Vigevano (capo 10 di imputazione).c) nel capo di imputazione è effettivamente indicato il locus commissi delicti inVigevano;d) al pari l'ipotesi di riciclaggio di cui al capo 11 contestato a [OSCURATO:PERSONA],realizzato mediante il versamento di assegni e contanti consegnati da Montanari e Sicilianoe provento dei delitti di appropriazione indebita e non di truffa come erroneamente indicatonell'imputazione ([OSCURATO:PERSONA] non risponde del reato fine di truffa in alcuno dei capi diimputazione), sarebbe avvenuta sul proprio conto corrente n. 03873/1000/00004011 pressola [OSCURATO:PERSONA] di Vigevano pur erroneamente indicato nel capo diimputazione come Milano.[OSCURATO:PERSONA] degli imputati assume poi che l'associazione per delinquere si sia costituita esviluppata a Vigevano, luogo in cui vi è stata l'ideazione, la direzione e la programmazionedella strategia criminale; Vigevano è anche il luogo di residenza del promotoredell'associazione; inoltre, l'associazione [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. èstata costituita a [OSCURATO:PERSONA] (PV).Peraltro, l'attività di appropriazione indebita si è invece consumata a Milano e Biellamediante l'apprensione di assegni e di contanti rilasciati dagli studenti.La maggior parte degli assegni sono stati incassati presso Istituti di credito con sede aVigevano da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hannocommesso il delitto più grave di cui all'art. 648-bis cod. pen.Concludeva, pertanto, il Giudice rimettente che è possibile che la ricostruzione del fattopossa portare ad accertare, in astratto, la competenza di fori alternativi, in ragione dellacomplessità della vicenda e delle questioni di diritto concernenti la ricostruzione delmomento consumativo del reato con la conseguenza che appare dunque necessarioricorrere alla fase incidentale per la definizione della questione sulla competenza.Infatti, se pur accertata esistente, allo stato, la possibilità di respingere la questione diincompetenza, il Giudice ha ritenuto nondimeno che l'eccezione sollevata in tal senso dalleparti non sia del tutto infondata e, qualora reiterata, potrebbe condurre altro giudice, nelcorso del giudizio, a ritenere competente un diverso organo giurisdizionale, ciò in quanto siversa infatti in una situazione in cui l'agire dei correi si declina in una varietà di luoghi daiquali desumere il venire in essere del sodalizio criminoso e, si aggiunge, in una situazione incui la determinazione della competenza territoriale necessita di approfondimenti perl'incrocio con profili di competenza per connessione che possono determinare lospostamento della competenza, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen.2. Con memoria datata 28 febbraio 2026 la difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo avereriportato quanto già eccepito innanzi al Giudice per l'udienza preliminare con la loro richiestadi remissione a questa Corte di legittimità ai fini della determinazione della competenzaterritoriale, ha insistito affinché l’ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc.pen. sia preliminarmente dichiarata ammissibile ed affinché sia dichiarata la competenza delTribunale di Pavia alla luce del fatto che Pavia è il luogo ove risiedono il promotore dellacontestata associazione e la maggior parte degli altri imputati, che la struttura denominata“[OSCURATO:PERSONA] degli studi” è stata costituita in provincia di Pavia ed ivi ha i propri conti correnti eche sempre in provincia di Pavia si è registrato l’inizio della operatività della predettastruttura.3. Con memoria datata 27 febbraio 2026 la difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] di Milano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Milano ha chiestola conferma della competenza territoriale a conoscere la vicenda in capo al Tribunale diMilano alla luce di quanto contestato al capo 1 della rubrica delle imputazioni e del fatto chela base operativa dell’associazione era Milano, luogo ove avveniva la programmazione,l’ideazione e l’attuazione delle attività delittuose. Ha aggiunto che non rileva il luogo oveavvenivano la sottoscrizione delle relative polizze e gli incassi dei titoli di credito trattandosidi attività solamente esecutive, marginali ed accessorie. La difesa delle parti civili ha ancheprodotto una ordinanza del Tribunale di Milano – Sez. 5^ Civile – relativa a procedimentocautelare ex art. 700 cod. proc. civ. nella quale è stata disattesa l’eccezione di incompetenzaterritoriale avanzata dal resistente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Prima di procedere alla valutazione delle questioni di cui all’ordinanza dirimessione, occorre, innanzitutto, delimitare l’ambito decisionale entro il quale può muoversiquesta Corte di legittimità.Deve, innanzitutto, essere ricordato che nella previsione normativa, come introdottadall'intervento riformatore operato con il d.lgs. 150/2022, è l'ordinanza del giudice remittenteche viene ad assumere una funzione centrale del giudizio incidentale destinato a svolgersidinanzi la Corte di cassazione e ciò pur se sollecitato dalle parti; tale ricostruzione risultaevidente solo che si abbia riguardo al contenuto del secondo comma dell'art. 24 bis cod.proc. pen. secondo cui: «Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con laquale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, conl'indicazione delle parti e dei difensori».Appare pertanto evidente che, seppur negli ambiti frutto delle sollecitazioni delleparti in sede di eccezioni di incompetenza per territorio, un ruolo centrale per il successivogiudizio della Corte di legittimità è assunto dall'ordinanza del giudice remittente che"inquadra" la questione rimessa e ne stabilisce gli esatti termini, invitando il giudice dilegittimità ad esprimersi sulla determinazione del giudice competente per territorio,stabilendo così un principio che assicuri il corretto svolgimento del processo, senza il rischioche l'accoglimento della questione nelle fasi dell'impugnazioni imponga una nuovacelebrazione del giudizio dinanzi ad un giudice di primo grado diverso.La centralità dell'ordinanza di rimessione nel rinvio pregiudiziale di cui all’art. 24 biscod. proc. pen., oltre a risultare dal dato normativo, emerge anche dalle prime interpretazionigiurisprudenziali sul tema; si è così dapprima negato che l'ordinanza possa avere funzione econtenuto meramente esplorativo affermandosi (Sez. 2, n. 28561 del 23/06/2023, Cimmino,n.m. allo stato) che è inammissibile per difetto di autosufficienza la questione rimessa ex art.24-bis cod. proc. pen. dal giudice di merito senza che sia stata effettuata una specificadelibazione della stessa, rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenza,limitandosi ad indicare la posizione adesiva del pubblico ministero sul punto.Inoltre, si è successivamente aggiunto (Sez. 2, n. 2034 del 19/12/2023, dep. 2024,rinvio pregiudiziale Trib. Milano non massimata) che l'ordinanza di cui all’art. 24-bis cod.proc. pen. integra i requisiti minimi necessari per la valida proposizione del rimedioallorquando la stessa articoli una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in dirittoprospettate concernenti l'incompetenza per territorio, tenti una loro composizione ed illustricompiutamente il percorso argomentativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che nonhanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali,assumendo conseguentemente una motivata determinazione; ancora sul punto varichiamata quella analoga statuizione (Sez. 2, n.51715 del 23/11/2023, rinvio pregiudizialeTrib. [OSCURATO:PERSONA], non massimata) secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale alla Cortedi cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen.,introdotto dall'art. 4, comma I, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito dellaquestione non può limitarsi a prendere atto delle sollevate eccezioni sulla competenza edella "complessità della fattispecie" ma deve esporre le questioni sollevate dalle parti,analizzarle e compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza,spiegando le ragioni dell'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti.Il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, quindi,ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando laquestione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza dellastessa qualora ritenga di essere competente, operando una motivata selezione degli attinecessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, nonessendo sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinviopregiudiziale in ragione della complessità del procedimento.L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta, innanzitutto,la possibilità di affermare l'ammissibilità della questione proposta dal G.i.p. del Tribunale diMilano posto che detto giudice, con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del giorno 8 ottobre2025, ha proceduto preliminarmente ad un'analisi specifica delle eccezioni proposte dalledifese degli imputati, pervenendo alla soluzione della non manifesta infondatezza dellestesse sotto diversi parametri tutti adeguatamente esposti e, di fatto, sposando la tesi dellacompetenza del Tribunale di Pavia.2. Imposto al giudice remittente l'obbligo di delineare esattamente la questionecontroversa attraverso una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto, nediscende che il provvedimento di rimessione, in quanto idoneo a superare il preventivovaglio di ammissibilità, viene ad acquistare una funzione di preciso inquadramento dellaquestione rimessa e dei punti controversi della stessa, alla luce delle eccezioni giàformulate; gli argomenti esposti nell'ordinanza di rimessione costituiscono, quindi, i limiti delsuccessivo giudizio della Corte di legittimità chiamata a pronunciarsi ex art. 24-bis cod. proc.pen., come reso chiaro anche da un’altra recente pronuncia secondo cui in tema di rinviopregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art.24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ilgiudice investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai finidell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, individuando tutti glielementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendodevolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, ancheprocessuali, i quali esulano dalla sua cognizione. (Sez. 6, Ordinanza n. 31809 del10/05/2023, Rv. 285089 — 01).2.1 Tale essendo l'oggetto della valutazione del giudice di legittimità deve essereescluso che in sede di trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte di cassazione exad 24-bis cit. le parti possano formulare profili di incompetenza differenti rispetto a quellisollevati dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare ovvero dinanzi al giudice del dibattimentoe che risultano avere formato oggetto dell'ordinanza di rimessione della questione; il vagliopreventivo introdotto con l'art. 24 bis cod. proc. pen. mira, infatti, a stabilire la competenza inuna fase ancora preliminare l'instaurazione del dibattimento, a fronte delle prospettazionidelle parti valutate come non palesemente fondate od infondate dal giudice che procede edesclude, quindi, che ulteriori e differenti profili possano essere sollevati dinanzi al giudice dilegittimità chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle questioni dedotte con l'ordinanza enon anche con le successive ed eventuali prospettazioni dedotte con memorie delle parti ocon argomenti esposti nella fase della discussione.3. Lo stesso art. 24-bis, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte già esaminatastabilisce poi che è il giudice che dispone il rinvio a trasmettere gli atti che ritiene utili ai finidella decisione, indicati come necessari alla risoluzione della questione; anche sotto taleprofilo, pertanto, l'ordinanza del giudice remittente e gli adempimenti successivi ad essaconnessi assumono un preciso effetto delimitativo l'oggetto della valutazione della Corte dicassazione. L’espressa indicazione dell’onere incombente sul giudice remittente ditrasmissione di una selezione di atti del procedimento vale a "fissare" la materia oggettodella successiva valutazione da parte della Corte di cassazione escludendo la possibilità diindiscriminati richiami o di produzioni di atti e documenti "nuovi" in sede di discussione delrinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen.Del resto non avendo la Corte di cassazione cognizione dell'intero fascicoloprocessuale, né potendosi ammettere una indiscriminata trasmissione di atti e documenti,l'onere di selezione imposto dalla disciplina dettata dall'art. 24-bis sul giudice remittentelimita il materiale valutabile, fermo rimanendo che le parti in sede di eccezione diincompetenza dinanzi al giudice a quo possono certamente fare riferimento ad atti, i qualipoi, sulla base della valutazione discrezionale del giudice remittente potranno esseretrasmessi, unitamente al provvedimento di rimessione, al giudice. di legittimità chiamato adare risposta al rinvio pregiudiziale.3.1 Tale essendo la conclusione cui si è pervenuti in forza dell'interpretazionenormativa del secondo comma dell'art. 24 bis cod. proc. pen. e dei primi interventigiurisprudenziali che hanno preso in considerazione il tema del rinvio pregiudiziale,fissandone esattamente i termini, deve essere esclusa l'ammissibilità e la rilevanza dirichiami ad atti non trasmessi a questa Corte di legittimità come è il caso del documentoallegato alla memoria delle parti civili.4. Escluso quindi che nel corso della trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi laCorte di cassazione possano essere rilevati profili di incompetenza per territorio nonesaminati dal giudice remittente ovvero prodotti ed acquisiti atti da questi non trasmessi, vapoi ancora escluso che la decisione sulla competenza per territorio assunta ex art. 24-bis cit.abbia parametri di riferimento differenti da quelli già valutati da orientamenti giurisprudenzialiconsolidati; si fa riferimento al proposito a quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite dellaCorte di cassazione secondo cui una delle regole essenziali in punto criteri dideterminazione della competenza è che la competenza giurisdizionale va attribuita sullabase di ciò che si prospetta e non di ciò che si ritiene, e, quindi, facendo riferimento alle lineefattuali contenute nella originaria notizia di reato, prescindendo da ogni valutazione di meritoin ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi diconnessione (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01 in motivazione).La stessa pronuncia delle Sezioni Unite prosegue affermando che la competenzaper territorio nell’ipotesi di reati connessi deve determinarsi avuto riguardo alla contestazioneformulata dal pubblico ministero a meno che la stessa non contenga rilevanti errorimacroscopici ed immediatamente percepibili. Detto orientamento, che attribuisce rilievoessenziale alla contestazione, risulta costante nella interpretazione della giurisprudenza dilegittimità essendosi affermata l'esclusiva rilevanza della o delle imputazioni ai fini di valutarela competenza per territorio ed anche la competenza per connessione (Sez. 4, n. 29187 del19/06/2007, Paja, Rv. 236997- 01; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, confl. comp- in proc.Giugliano, Rv. 273484 - 01; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, confl. comp- in proc. Guida edaltri, Rv. 246782 - 01).Tale orientamento deve ribadirsi anche successivamente all’entrata in vigore dell'art.24-bis cod. proc. pen. che, volendo ancorare alla fase iniziale del procedimento la soluzionedi ogni possibile questione sulla competenza per territorio, non ha inteso in alcun modosovvertire il principio secondo cui la decisione su tale tema va assunta avendo comeriferimento l'imputazione formulata dal pubblico ministero, pur prevedendo al commasecondo la possibilità per il giudice remittente di trasmettere gli "atti necessari allarisoluzione della questione".5. Doverosamente premesso quanto sopra, al fine di procedere al compiuto esamedella questione relativa alla competenza territoriale sottoposta a questa Corte di legittimitàoccorre prendere le mosse dalle imputazioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizioformulata dal Pubblico Ministero in data 5 luglio 2024.Risulta, da detto atto che:- [OSCURATO:PERSONA] è imputato con la qualifica di promotore del delitto diassociazione per delinquere (capo 1) contestato come consumato in Milano quantomenodall’inizio di novembre 2017 e dei delitti di appropriazione indebita (capi 2 e 3) e di falso(capi 5, 6 e 7);- [OSCURATO:PERSONA] è imputato, con la qualifica di partecipe, del delitto diassociazione per delinquere (capo 1), nonché del delitto di riciclaggio (capo 11) commessoin Milano dal 10 dicembre 2018 e fino a data successiva e prossima al 29 aprile 2019;- [OSCURATO:PERSONA] è imputata con la qualifica di partecipe del delitto di associazioneper delinquere (capo 1), nonché del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. (capo 10)commesso in Vigevano fra il 13 novembre 2017 ed il 29 novembre 2017;- [OSCURATO:PERSONA] è imputata con la qualifica di partecipe del delitto diassociazione per delinquere (capo 1), nonché del delitto di appropriazione indebita (capo 3);- [OSCURATO:PERSONA] è imputata con la qualifica di partecipe del delitto diassociazione per delinquere (capo 1), nonché di due delitti di riciclaggio (capi 4 e 9)commessi rispettivamente in Milano tra il 30 giugno 2018 e data prossima al 30 luglio 2018(il primo) e in Milano dal 10 dicembre 2018 ed il 15 febbraio 2019;- [OSCURATO:PERSONA] è imputato con la qualifica di partecipe del delitto di associazioneper delinquere (capo 1), nonché del delitto di riciclaggio (capo 4) commesso in Milano trai il- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonoimputati di partecipazione all'associazione per delinquere di cui si è detto (capo 1), del delittoriciclaggio (capo 4) commesso in Milano tra il 30 giugno 2018 e data prossima al 30 luglio2018, nonché di tre delitti di falso (capi 5, 6 e 7).6. Appare pacifico anche dalla sola lettura delle imputazioni che ci si trova inpresenza di reati connessi ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quantotutti ruotanti attorno alle vicende della [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] di Milano.La regola generale per la determinazione della competenza in caso di reati connessiè poi quella di cui all’art. 16, comma 1, cod. proc. pen. che testualmente stabilisce: «Lacompetenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sonougualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più gravee, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato».E’ conscio il Collegio che in tema di competenza per territorio determinata dallacommessione esiste una controversia giurisprudenziale circa l'individuazione del reato piùgrave, ex art. 16, commi 1 e 3, cod. proc. pen., in quanto secondo un primo e più recenteorientamento la valutazione deve essere effettuata avuto riguardo alle cornici edittali vigential momento della commissione dei fatti, non rilevando successivi incrementi sanzionatorivigenti al momento di esercizio dell'azione penale, posto che, ai fini del radicamento dellacompetenza, viene in rilievo il reato rispetto al quale può essere concretamente inflitta lapena più elevata (Sez. 3, n. 37779 del 02/10/2025, Rv. 288865 – 02), mentre secondo unopposto orientamento ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso diprocedimenti connessi, l'individuazione del reato più grave, ai sensi dell'art. 16, comma 1 e3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddettoreato al momento dell'esercizio dell'azione penale (Sez. 1, n. 40118 del 09/07/2024,Cobianchi, Rv. 287099 – 01; Sez. 1, n. 348 del 21/04/2017, dep. 2018, Muto, Rv. 271995 –01).Tuttavia, la questione non assume rilevanza nel caso in esame in quanto la pena peril reato di cui all’art. 416 cod. pen., così come quella per il reato di cui all’art. 648-bis cod.pen., sono rimaste inalterate dal momento della consumazione dei reati al momentodell’esercizio della azione penale.Il reato di cui all’art. 416 cod. pen. prevede per il promotore una sanzione edittale da3 a 7 anni di reclusione, mentre il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. prevede una penaedittale da 4 a 12 anni di reclusione (oltre alla multa), pena che, ancorché diminuita ai sensidi cui al comma 4 dello stesso articolo, rimane comunque più grave rispetto a quella previstaper il reato di associazione per delinquere di cui al capo 1.Ciò premesso la valutazione relativa alla competenza non può che essere effettuatain relazione alle contestazioni di cui all’art. 648-bis cod. pen. in forza della regola suppletivaprevista nella seconda parte del comma primo dell’art. 16 cod. proc. pen.Vengono quindi in gioco al fine di individuare il Giudice competente per il primo reatole imputazioni di cui ai capi 4, 9 10, e 11 tutte relative ai reati di riciclaggio.Il momento iniziale del reato di cui al capo 4 è collocato al 30 giugno 2018, quello dicui al capo 9 è collocato al 10 dicembre 2018, quello di cui al capo 10 è collocato al 13novembre 2017 e quello di cui al capo 11 è collocato al 10 dicembre 2018.Il primo di detti reati in ordine cronologico è pertanto quello di cui al capo 10 cherisulta contestato come commesso in Vigevano.Ne consegue che con riferimento a tale luogo deve individuarsi la competenza perterritorio e che, pertanto la competenza territoriale a conoscere del procedimento deveindividuarsi nella [OSCURATO:PERSONA] di Pavia.7. Alla luce dei principi sopra esposti deve, pertanto, dichiararsi la competenzaterritoriale del Tribunale di Pavia ed ordinarsi, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. latrasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso detto Tribunale.La cancelleria provvederà inoltre a comunicare immediatamente l’estratto dellapresente sentenza al G.i.p. del Tribunale di Milano, al Pubblico Ministero presso il medesimoTribunale ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pavia, nonché alla notificadell’estratto stesso alle parti private. P.Q.MDichiara la competenza del Tribunale di Pavia. Manda alla cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4,cod.proc.pen.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12902/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris