CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 aprile 1983
Cassazione n. 22329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/04/1983 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 04/10/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato dei reati di trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, induzione al pubblico ufficiale alla falsità ideologica, concorso nella dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (capi 3-6-12-23-24-27). Nei confronti dell'indagato è stato altresì disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge; l'ordinanza impugnata sarebbe viziata per non avere il Tribunale annullato l'ordinanza genetica non contenendo questa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. A fronte della puntuale spiegazione da parte del Tribunale della sussistenza da parte del Giudice per le indagini preliminari di un adeguato e autonomo vaglio dei presupposti legittimanti le misure cautelari disposte (cfr. pag. 4 e ss. ordinanza impugnata), nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 febbraio