CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00721/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15279-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15279/2020 Cron. Rep. Ud. 11/10/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 1923/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/11/2019 R.G.N. 804/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, e in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] , accertava il diritto delmedesimo al trasferimento del rapporto di lavoro in essere con WFS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alle dipendenze dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con decorrenza dal 20.6.2016, con mansioni di addetto allo scalo, con inquadramento al 3° livello CCNL Assaeroporti e con la retribuzione globale mensile indicata, ordinava ad [OSCURATO:PERSONA] di riammettere l’appellante in servizio e la condannava a corrispondergli le retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora, detratto quanto percepito nel medesimo periodo come risultante dalla documentazione depositata in atti; 2.per quanto qui interessa, la Corte territoriale, richiamando propri precedenti circa fattispecie analoghe inerenti la medesima successione nell’appalto oggetto di giudizio, innanzitutto condivideva la censura dell’appellante in merito alla statuizione con cui il primo giudice aveva accolto l’eccezione di decadenza proposta dalla difesa della società; osservava che il diritto azionato derivava dalla cosiddetta clausola sociale prevista dall’art. 25 parte generale e dall’art. H37 parte specifica CCNL di settore nell’ipotesi di trasferimento dei servizi tra operatori dell’attività di assistenza a terra e che, pertanto, non solo non si verteva in un caso di trasferimento di azienda, rientrante nella lettera c) dello stesso art. 32, comma 4, legge n. 183/2010, maneppure nella previsione di cui alla lett. d) della stessa norma; precisava che non si era rivendicato un rapporto alle dipendenze di un soggetto diverso, ma si era invocato l’obbligo, derivante dalla contrattazione collettiva, a carico dell’impresa subentrante, di assumere ex novo, a certe specifiche condizioni, il personale in forza presso il precedente aggiudicatario dell’appalto; 3.quanto al merito, la Corte distrettualeosservava che non era contestato in giudizio che la società appellata fosse subentrata alla società datrice di lavoro dell’appellante negli appalti di servizi di assistenza a terra di una serie di vettori, né che i l lavorat ore vi fosse addett o con l’inquadramento e la retribuzione indicati nel ricorso, né, infine, che la società fosse tenuta al rispetto della cd. clausola sociale; rilevava che la società appellata aveva assunto solo in parte i 50 lavoratori che avrebbe dovuto assumere secondo l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte degli 84 addetti nei servizi di assistenza a terra, e non aveva mai indicato in che modo avesse applicato i criteri oggettivi indicati all’art. H37 parte specifica C.C.N.L. di settore; rilevava che al lavoratore, appartenente a categoria protetta, non era stata inoltrata alcuna proposta di assunzione, con esclusione illegittima (se non discriminatoria), e che la societànon aveva adempiuto agli obblighi di matrice contrattuale collettiva;4.per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a sette motivi; resist e il lavoratore con controricorso; la società ha comunicato memorie, mentre il lavoratore ha depositato verbale di conciliazione del 16.9.2021; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso per cassazione, la società denuncia violazione e falsa applicazione de gli artt.435, 421, 291 e 154 c.p.c., per avere il giudice d’appello rigettato l’eccezione di improcedibilità dell’appello, pur avendo accertato, alla prima udienza, che parte appellante non aveva provveduto alla notificadel gravame; 2.con il secondo motivo , la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, della legge n. 183/2010 e art. 12 Preleggi (art. 360, n. 3, c.p.c.), nella parte in cui la sentenza ha ritenuto non applicabile la disciplina della decadenza alla fattispecie in esame; assume che oggetto della domanda era la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un soggetto giuridico diverso dal titolare del contratto, ragion per cui avrebbe dovuto trovare piena applicazione il regime della decadenza previsto dal cd. Collegato lavoro, che riguarda ogni caso in cui si chieda la costituzione o l'accertamento del rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto. 3.con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) per contestare l'affermazione secondo cui la società non aveva provato il rifiuto opposto dal lavoratore all'assunzione, circostanza invece pacifica in giudizio;4.il quarto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), per avere la sentenza trascurato di considerare che la società WFS non aveva licenziato il lavorat ore , per cui mancava uno dei presupposti richiesti per il perfezionamento della fattispecie in esame; sostiene che la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'operatore subentrante si innesta nel solco della fattispecie complessa che presuppone la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del precedente operatore per effetto del recesso datoriale, presupposti insussistenti nella specie; 5.con il quinto motivo viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 138, dell’art. 25 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. H37 dell’accordo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; si sostiene che il giudice di seconde cure avrebbe violato tali previsioni nelle parti in cui la contrattazione collettiva attribuisce alle intese intercorse tra le aziende coinvolte nella procedura la facoltà di individuare il personale e le condizioni di assunzione; 6.con il sesto motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c. e dell’art. 25 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; si assume carenza di allegazioni in ordine al diritto del lavoratore a essere preferitoad altri lavoratori sulla base dei criteri di selezione previsti dalla contrattazione collettiva, e che dalle minimali allegazioni e deduzioni contenute nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio non emergeva che, in applicazione dei criteri di scelta in dividuati dalla contrattazione collettiva, egli avrebbe dovuto essere coinvoltonella procedura della cd. clausola sociale;7.con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1223 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) per avere la Corte di appello erroneamente condannato la società ricorrente al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate dal lavorat ore con riferimento al medesimo periodo in cui aveva continuato a lavorare alle dipendenze di WFS; 8.preliminarmente osserva la Corte che non ha valenza estintiva il verbale di conciliazione depositato dal lavoratore (ma non richiamato dalla società nella memoria conclusiva); la cessazione della materia del contendere (che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile, trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicitoriferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazi one - della situazione sostanziale oggetto dellacontroversia (Cass. n. 26351/2005); nel caso di specie, invece, oltre a mancare il riscontro di entrambe le parti, nel verbale prodotto non consta alcun riferimento alla presente controversia e ai suoi presupposti giuridici e sostanziali; 9.il primo motivo non è fondato; l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. S.U. n 14916/2016, Cass. n. 26511/2022); nel caso di specie la Corte di merito ha dato atto dell’irregolarità della notifica dell’appello, per erronea impaginazione, ma tale nullità è stata sanata mediante rinnovazione per ordine del giudice ai sensi dell’art. 164 c.p.c.; 10.quanto agli altri motivi, il ricorso complessivamente non è fondato; osserva il Collegio che questa Sezione si è già espressa sulla massima parte delle questioni di diritto poste con i su riassunti motivi con la sentenza n. 12030/2020, cui si intende qui dare continuità, peraltro resa su ricorso della medesima società avverso sentenza della Corte di Appello di Milano, espressamente richiamata nella sentenza qui impugnata; pertanto, alla motivazione di quella decisione si fa qui riferimento anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; 11.circa la questione di decadenza qui riproposta con il secondo motivo del ricorso in esame, va ribadito il principio di diritto, già espresso da Cass. n. 13179/2017, secondo cui, nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appalto con passaggio dei lavoratori all’impresa nuova aggiudicatrice, la conseguente azione per l’accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l’azienda subentrante non è assoggettata al termine di decadenza di cui alla legge n. 183 del 2010, art. 32, non rientrando nella fattispecie di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d’azienda, né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo; detta norma presuppone, infatti, non il semplice avvicendamento nella gestione, ma l’opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l’illegittimità o l’invalidità con azioni dirette a richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore di lavoro, o ancora, la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale; 12.la fattispecie in esame riguarda un'ipotesi di trasferimento di servizi tra operatori dell'attività di assistenza a terra in materia aeroportuale, e il lavoratore non ha contestato la legittimità del rapporto di lavoro con WFS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., né denunciato un fenomeno interpositorio, ma invocato l'obbligo, derivante dalla contrattazione collettiva, a carico dell'impresa subentrante nel servizio, di assumere, alle condizioni previste, il personale in forza presso la precedente aggiudicataria del servizio; trattandosi di una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria, la norma oggetto di esame ha carattere di eccezionalità, per cui si impone un'interpretazione particolarmente rigorosa della fattispecie di chiusura prevista alla lettera d) dell'art. 32, comma 4, cit.; 13.ebbene, il Collegio non ravvisa plausibili ragioni per discostarsi dal suddetto indirizzo di questa Corte, ancora di recente ribadito da Cass. n. 36944/2022, in relazione ad altro caso riguardante un cd. cambio di gestione dell’appalto; e la pronuncia della Corte di merito è conforme a detto orientamento di legittimità, che può definirsi costante; 14.il terzo motivo è inammissibile, in quanto non può ritenersi coerente e pertinente al decisum, con particolare riguardo al fatto ritenuto decisivo dalla Corte territoriale.15.difatti, mentre la circostanza che parte ricorrente ritiene pacifica attiene ad un’offerta di assunzione prospettata al lavoratore, deve viceversa ritenersi che il fatto decisivo cui allude la sentenza impugnata, ritenuto non dimostrato da parte della società, sia riferito ad una proposta di assunzione conforme ai termini della clausola sociale come regolata in sede contrattuale collettiva, nell’ipotesi di passaggio dei servizi di assistenza a terra da un operatore all’altro; 16.l’articolazione del passaggio motivazionale che ha interessato tale punto rende evidente che, non avendo l’appellata eccepito di non essere tenuta al rispetto della cd. clausola sociale (cui comunque era tenuta, secondo l’accertamento di fatto compiuto nella sentenza impugnata), la mancata assunzione del numero complessivo dei lavoratori interessati dalla procedura presupponeva una proposta conforme ai termini dell’accordo e non una qualsivoglia proposta difforme, la quale non avrebbe avuto l’effetto liberatorio per coloro che non l’avessero accettata; 17.il quartomotivo è infondato; 18.secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui, in forza di un accordo collettivo, sia previsto un sistema di procedure idoneo a consentire l’assunzione dei lavoratori alle dipendenze dell’impresa subentrante in un appalto, la tutela nei confronti del datore di lavoro cessionario si aggiunge a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 29922/2018; v. pure Cass. n. 12613/2007, n. 4166/2006); in altri termini, la domanda svolta da un lavoratore nei confronti dell’impresa per far valere i diritti derivanti dalle disposizioni contrattuali che prevedano determinate garanzie di assunzione resta del tutto autonoma da eventuali impugnative che lo stesso lavoratore possa proporre nei confronti della ex-datrice di lavoro, precedente appaltatrice del servizio; 19.il quinto motivo non è ammissibile; 20.in esso è censurato lo specifico passo di motivazione, in cui la Corte di Milano ha osservato che l’art. 25 parte generale e l’art. H37 parte speciale del CCNL applicato non attribuiscono alle intese sindacali il potere di modifica dell’orario di lavoro e dell’inquadramento del personale; 21.nota il Collegio (oltre ai profili già evidenziati con riguardo al connesso terzo motivo) che la Corte di merito ha in realtà ritenuto che, in difetto di prova dei criteri di individuazione del personale destinato a passare alle dipendenze del nuovo gestore e delle modalità attuative di detto passaggio come previsto dalle norme collettive, la clausola sociale risultava, in sostanza, svuotata di contenuto e comunque violata; 22.le doglianze avverso tale interpretazione degli accordi aziendali in rapporto alla specifica posizione del lavoratore, congruamente e logicamente motivata, non superano il vaglio dell'ammissibilità perché, per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice di merito l’interpretazionedegli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata (diversa da quella propria degliaccordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (Cass. n. 2625/2010 e successive conformi); conseguentemente, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata, il motivo risulta inammissibile (cfr., analogamente, Cass. n. 17201/2020); 23.inammissibile è il sestomotivo. 24.in esso si assume che nel ricorso introduttivo del giudizio il lavorat ore si sarebbe limitate a indicare i nominativi dei lavoratori che sarebbero passati da WFS ad [OSCURATO:PERSONA] pur avendo un’anzianità aziendale inferiore; 25.la censura difetta a riguardo dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, non richiamando in modo testuale il punto del ricorso introduttivo del primo grado cui ci si riferisce, avendo, peraltro, la Corte territoriale considerato carente la dimostrazione, da parte della società, di come siano stati applicati i criteri oggettivi indicati nella normativa contrattuale collettiva di riferimento, e se siano stati applicati correttamente, spettando dunque alla società (e non viceversa) l’onere di dimostrare di avere correttamente seguito i criteri di scelta; 26.parimenti inammissibile è il settimo motivo; 27.come anticipato in narrativa, la Corte territoriale ha detratto l’aliunde perceptum dal trattamento ritenuto spettante; il motivo in esame non chiarisce quale sia il differenziale tra detto trattamento e quello ricevuto, ma soprattutto non illustra le ragioni per le quali esso sarebbe errato; né la ricorrente sembra tenere in debito conto che la Corte di merito, sia nel dispositivo della sentenza impugnata che nella relativa motivazione, ha specificato che la detrazione si riferiva a quanto percepito dalla messa in mora, come da documentazione depositata, senza alcuno specifico rilievo inordine al rimando in sentenza alla documentazione depositata;28.la ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2