CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 26601/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7933/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via GERMANICO n. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la SENTENZAdel TRIBUNALE di PALERMO n. 2748/2020 depositata il18/09/2020. R.g. n. 7933 del 2021; Ad. 11/07/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 11/07/2023 , dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. avverso l ’ ordinanza , del 26/07/2018 - 07/08/2018 con cui il giudice dell ’ esecuzione del Tribunale di Palermo aveva rilevato d ’ ufficio l ’ omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento anche nei confronti degli aventi causa della società esecutata [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo così inefficace il pignoramento ed ordinando la restituzione all’aggiudicatario delle somme da lui versate in sede di aggiudicazione; il Tribunale rigettava l’opposizione ed escludeva l’applicabilità al caso di specie dell’art. 20 r.d. n. 646 del 16/07/ 1905 e del c.d. “principio d’indifferenza”, secondo il quale il pignoramento e la relativa rinnovazione della trascrizione deve avvenire solo nei confronti del mutuatario iscritto; avverso la sentenza n. 2748 del 18/09/2020 del Tribunale di Palermo propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., con atto affidato a tre motivi; la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]Aleo e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva; la ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale non partecipata del 11/07/2023, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione; il Collegio si è riservatoil deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che il Collegio ritiene che la richiesta di rinvio per la trattazione in pubblica udienza, formalizzata in sede di memoria dalla ricorrente, non è meritevole di accoglimento, sia in quanto la sentenza al la quale fa riferimento la memoria difensiva (sentenza n. 884/2022 R.g. n. 7933 del 2021; Ad. 11/07/2023; estensore: C. Valle emessa della Corte d’appello di Palermo il 20/5/2022) è diversa da quello oggetto d’impugnazione in questa sede e res a tra parti almenoparzialmente diverse, sia per le ragioni di rito, che a breve saranno esplicate, della presente decisione; la ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso: 1.) violazione e falsa applicazione degli artt. 20 r.d. n. 646 del 1905 e artt. 2668 bise 2668 ter cod. civ. , nonché ’ dell ’ art. 15 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il Tribunale ha rigettato l ’ opposizione ex a rt. 617 cod. proc. civ. proposta dalla società creditrice, intervenuta ex art. 111 cod. proc. civ.nella procedura esecutiva incardinata, poiché ha ritenuto inapplicabile il cd “principio d’indifferenza”, stabilito dall’art. 20 del 20 r.d. n. 646 del 1905 alla rinnovazione della trascrizione del pignoramento, affermando che la rinnovazione andava eseguita anche nei confronti degli eredi o aventi causa della società esecutatae di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti del pignoramento. La società ricorrente afferma che il Tribunale avrebbe dovuto applicare la normativa vigente all’epoca della concessione del mutuo, in conformità alla disciplina speciale dettata in materia di mutuo fondiario; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2668 bise 2668 ter cod. civ., nonché’ dell ’ art. 630 cod. proc. civ. , anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 49, comma 4, legge n. 69 del 18/06/2009, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il Tribunale ha ritenuto che l’omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento, anche nei confronti degli aventi causa della società mutuataria, integrasse un effetto estintivo della procedura rilevabile d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, il quale, pertanto, non ha emesso decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato. Secondo la ricorrente, a fronte di una rinnovazione “incompleta”, il giudice avrebbe dovuto ordinare l’integrazione della rinnovazione R.g. n. 7933 del 2021; Ad. 11/07/2023; estensore: C. Valle ventennale della trascrizione, anziché dichiarare estinta la procedura; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2929 cod. civ. e 187 bisdisp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il Tribunale non ha ritenuto applicabile al caso concreto l’art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ. e ha errato nell’ordinare la restituzione all’aggiudicatario delle somme versate per l’acquisto del bene, sulla base del fatto che l ’ aggiudicazione si è verificata dopo la caducazione del processo esecutivo. La creditrice ricorrente sostiene che la nullità degli atti esecutivi non può pregiudicare il diritto dell’aggiudicatario; il Collegio rileva pregiudizialmente che non risulta idoneamente indicato in ricorso (neppure potendo valere, come noto, alcun atto successivo a colmare le sue eventuali carenze), né quindi acclarato, quali siano gli eredi dei soci della società esecutata, poi estinta, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., cosicché non può ritenersi che il contraddittorio sia stato ritualmente instaurato; questa Corte (Cass. n. 11268 del 12/06/2020 Rv. 658143 - 01) ha già affermato, invero,che in materia di opposizioni esecutive ( e controversie distributive) il ricorso per cassazione d eve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario, sicché il ricorso medesimo deve contenere, a pena di inammissibilitàex art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.; il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] non contiene idonee indicazioni in ordine all’individuazione, o individuabilità, dei successori della esecutata, pur affermandosi, nell’atto, che Simona R.g. n. 7933 del 2021; Ad. 11/07/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]Aleo è soltanto una delle eredi dei soci della società esecutata, e così lasciando presumere che vi siano ulteriori eredi di altri soci; in considerazione di quella che, alla stregua della richiamata pronuncia, alla quale il Collegio intende dare continuità , va qualificata come lacuna dell’atto, il ricorso deve , pertanto, essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese di questa fase di legittimità , non avendo alcuna delle controparti svolto attività difensiva; la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; p.q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. Così deciso in Rom