CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2418-2023, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 00081610669), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso la quale è elett.te dom.ta; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 380/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ABRUZZO, depositata il 15/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla CARTUR S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2014; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di L’Aquila che, con sentenza n. 119/2021, rigettò il ricorso; che la CARTUR S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo la quale, con sentenza n. 380/2022, depositata il 15/06/2022, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come: a) non vi fosse alcuno spazio per contestare la legittimità della ripresa per difetto di contraddittorio endoprocedimentale, sia per essere state le operazioni di verifica compiute “alla presenza e con l’assistenza del delegato del liquidatore della società, ed in pieno contraddittorio quindi con la CARTUR s.r.l. in liquidazione”, sia per non avere la contribuente “dato neppure un minimo principio di prova sul fatto che [ove fosse stato svolto il contraddittorio successivo alla conclusione delle attività di verifica e anteriormente all’emissione dell’atto impositivo] avrebbe fornito elementi probatori di una qualche consistenza che ove esaminate avrebbero avuto la concreta possibilità…di dimostrare le [proprie] ragioni”; b) la contribuente non avesse ottemperato all’onere della prova su di sé gravante, onde escludere la ricorrenza, nella specie, della triangolazione meramente formale contestata dall’Ufficio e sottesa al compimento di operazioni soggettivamente inesistenti, a propria volta fondanti le riprese in questione; che avverso tale decisione la CARTUR S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Osservato che, con proposta ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., depositata il 10.5.2023 e comunicata il successivo 12.5.2023, il consigliere delegato ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso; che parte ricorrente ha tempestivamente presentato rituale istanza di decisione del ricorso corredata da nuova procura speciale, ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) dell’“omessa valutazione di un fatto controverso e decisivo” (cfr. ricorso, p. 6) consistente nella “mancanza di motivazione in ordine al fatto consistente nella allegazione di ragioni idonee a determinare una diversa decisione” rispetto all’eccepito difetto di contraddittorio endoprocedimentale, lamentandosi della “motivazione soltanto apparente” (cfr. ricorso, p. 8, cpv.) che sarebbe stata resa dalla C.T.R. su tale profilo, “sottraendosi [i giudici di appello] all’esame del motivo che era stato proposto in sede di ricorso” (cfr. ivi); che il motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato; che va anzitutto osservato che la censura cumula inestricabilmente – e, dunque, inammissibilmente (arg. da Cass., Sez. 1, 9.12.2021, n. 39169, Rv. 663425-02) - più profili di doglianza (vizio di omesso esame, di motivazione apparente, di omessa pronunzia) relativamente alla medesima circostanza (i.e. il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale) in guisa tale, tuttavia, da impedire un loro esame separato (come se, cioè, le censure fossero state autonomamente proposte); che, in ogni caso, a quanto precede aggiungasi che: 1) l’omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. concerne un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, e non anche (come invece appare nella specie, avuto riguardo alla “allegazione di ragioni idonee a determinare una diversa decisione”) questioni ovvero argomentazioni difensive (arg. da Cass., Sez. 2, 26.4.2022, n. 13024, Rv. 664615-01); 2) certamente non ricorre, nella specie, alcuna ipotesi di omissione di pronunzia (per essersi, al contrario, la C.T.R. ampiamente soffermata sul motivo di gravame concernente la lamentata violazione del contraddittorio endoprocedimentale), né di motivazione apparente, fondando la decisione di appello, anzi, sul riscontrato mancato superamento della cd. prova di resistenza da parte della contribuente; che quanto precede, peraltro, rende superfluo attardarsi sulla questione - contrastata nella memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. - concernente l’inammissibilità del motivo per violazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., pur dovendosi ribadire che, nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (onere nella specie ottemperato solo tardivamente, dalla parte ricorrente, con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione dell’art. 41 CEDU” (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente confermato la legittimità della ripresa, nonostante essa CARTUR avesse “correttamente allegato le ragioni che avrebbero potuto addurre” a fondamento delle proprie ragioniin sede di contraddittorio endoprocedimentale - nella specie, peraltro, dovuto stante la natura armonizzata del tributo sotteso alla ripesa per cui è causa; che il motivo è inammissibile; che è noto che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata, rispetto agli accertamenti relativi – come nella specie – ai tributi armonizzati, di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass, Sez. U, 9.12.2015, n. 24823, Rv. 637604- 01); che attenendosi a tale principio, i giudici di appello non hanno affatto escluso la necessità del contraddittorio endoprocedimentale, avendo, piuttosto, ritenuto - mediante un accertamento in fatto rimesso al giudice di merito (arg. da Cass., Sez. L, 25.5.2006, n. 12434, Rv. 591214-01) - non assolto, ad opera della contribuente, l’onere della prova (cd. di resistenza) sulla stessa gravante; che la censura disvela, allora, un inammissibile vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., mirando essa ad una rivalutazione degli elementi che hanno portato la C.T.R. a concludere in tal senso: sennonché, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, commi 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della CARTUR S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che per effetto di quanto previsto dal novellato art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, in considerazione della data di fissazione della odierna udienza camerale), stante la conformità tra la proposta (opposta) e la presente decisione, la CARTUR S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] va altresì condannata al pagamento (cfr. anche Cass., Sez. U, 27.9.2023, n. 27433): 1) in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , dell’importo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; 2) in favore della cassa delle ammende, dell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la CARTUR S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t.:a) delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 8.300,00 (ottomilatrecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito; b) dell’ulteriore importo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Condanna, altresì, la CARTUR S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00). Dà atto della sussist