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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25975/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23/10/2025, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione impugnata, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., commesso in Trinitapoli il 20/05/2021; [OSCURATO:PERSONA] che infondate sono le doglianze riguardo l'omessa motivazione sulle censure formulate nell'atto di appello, poiché la Corte territoriale ha evidenziato le caratteristiche e gli elementi indiziari univoci in base ai quali le munizioni rinvenute e debitamente conservate dall'imputato (9 cartucce calibro 380 Auto, avvolte in carta cellophanata sigillata con nastro isolante e chiuse in un contenitore poggiato sulla parte superiore del pensile della cucina nell'interstizio tra parte in legno e parte murale) dovevano considerarsi idonee allo sparo (Sez. 3, n. 17744 del 14/03/2018, Terrasi, Rv. 272780 - 01), mentre con riguardo alla richiesta di pena sostitutive ha spiegato in maniera specifica che la personalità dell'imputato e i suoi gravi precedenti penali non consentivano di ritenere integrati i requisiti minimi di affidabilità per concederle; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MIl estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C A.?'• V:7 !,i. -.'. ..r-7,7-7f R. 5 .'..•:.::, i O LUG 2026 LLASSISTENT ' DIZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] _..—.-1 ,......-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23/10/2025, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione impugnata, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., commesso in Trinitapoli il 20/05/2021; [OSCURATO:PERSONA] che infondate sono le doglianze riguardo l'omessa motivazione sulle censure formulate nell'atto di appello, poiché la Corte territoriale ha evidenziato le caratteristiche e gli elementi indiziari univoci in base ai quali le munizioni rinvenute e debitamente conservate dall'imputato (9 cartucce calibro 380 Auto, avvolte in carta cellophanata sigillata con nastro isolante e chiuse in un contenitore poggiato sulla parte superiore del pensile della cucina nell'interstizio tra parte in legno e parte murale) dovevano considerarsi idonee allo sparo (Sez. 3, n. 17744 del 14/03/2018, Terrasi, Rv. 272780 - 01), mentre con riguardo alla richiesta di pena sostitutive ha spiegato in maniera specifica che la personalità dell'imputato e i suoi gravi precedenti penali non consentivano di ritenere integrati i requisiti minimi di affidabilità per concederle; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MIl estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C A.?'• V:7 !,i. -.'. ..r-7,7-7f R. 5 .'..•:.::, i O LUG 2026 LLASSISTENT ' DIZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] _..—.-1 ,......-
Sentenza Cassazione n. 25975/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris