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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17029/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7214/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PUGLIA n.2136/05/2015 depositata il 14/10/2015,pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei comma 1 art. 3 del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; Vista l’istanza che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7214/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.2136/05/2015 depositata il 14/10/2015,pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei comma 1 art. 3 del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; Vista l’istanza che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 17029/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris