CassazionedecretoSezione 7Decisione del 18 maggio 1957
Cassazione n. 15725/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/05/1957 avverso il decreto del 23/02/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILA1 dato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), di detenere un cucchiaio in legno è stato proposta impugnazione al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che l'ha correttamente qualificata come ricorso per cassazione. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue„ ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.