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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 ottobre 1984

Cassazione n. 42064/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/10/1984 avverso la sentenza del 24/02/2020 del TRIBUNALE di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, impugna la sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15 cod. strada, con recidiva nel biennio.

2. In data 16/01/2017, Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] accertavano che l'imputato - ben conosciuto dall'operante per ragioni di ufficio e della cui identità questi era assolutamente certo - era rimasto coinvolto in un sinistro stradale, mentre era alla guida di un motociclo, nonostante fosse sprovvisto di patente di guida.

Era, altresì, risultato che, già nel mese di febbraio 2016, era stata accertata analogia violazione da parte di appartenenti alla anzidetta Stazione dei Carabinieri.

3. Lamenta, con un primo motivo, che non era stata accertata la recidiva nel biennio e, con un secondo motivo, che non era stato accertato l'effettivo conducente del motociclo, in quanto entrambi gli occupanti indossavano regolari caschi che effettivamente non permettevano di individuare il soggetto conducente ed il trasportato, né il verbalizzante aveva specificato a quale momento si riferivano le immagini riprese dal video, se cioè prima o dopo l'accaduto, quando entrambi gli occupanti si trovavano a terra.

Asserisce che alla guida del motociclo si trovava [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza deve essere annullata con rinvio degli atti ad altro magistrato del Tribunale di Latina per un più approfondito esame della posizione dell'imputato, con riferimento all'accertamento della sua veste di conducente ovvero di trasportato al momento del sinistro.

Il primo giudice infatti, nell'affermare che l'Ayed era alla guida del motociclo, non ha aggiunto alcun elemento di precisazione riguardo alla deposizione del teste che aveva riferito in merito a tale circostanza, nel senso che nulla emerge dalla sentenza impugnata circa il momento in cui i Carabinieri sono giunti sul posto, né circa l'individuazione dell'imputato come conducente se desunta da videoriprese, né in base alle lesioni riportate nel sinistro, se compatibili con la posizione di conducente ovvero di trasportato.

Trattasi di un approfondimento necessario ai fini di una più ragionata decisione, che assorbe il motivo riguardante la punibilità del fatto in presenza di recidiva nel biennio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Latina, altro magistrato.

Così deciso il 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a ia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/10/1984 avverso la sentenza del 24/02/2020 del TRIBUNALE di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, impugna la sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15 cod. strada, con recidiva nel biennio. 2. In data 16/01/2017, Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] accertavano che l'imputato - ben conosciuto dall'operante per ragioni di ufficio e della cui identità questi era assolutamente certo - era rimasto coinvolto in un sinistro stradale, mentre era alla guida di un motociclo, nonostante fosse sprovvisto di patente di guida. Era, altresì, risultato che, già nel mese di febbraio 2016, era stata accertata analogia violazione da parte di appartenenti alla anzidetta Stazione dei Carabinieri. 3. Lamenta, con un primo motivo, che non era stata accertata la recidiva nel biennio e, con un secondo motivo, che non era stato accertato l'effettivo conducente del motociclo, in quanto entrambi gli occupanti indossavano regolari caschi che effettivamente non permettevano di individuare il soggetto conducente ed il trasportato, né il verbalizzante aveva specificato a quale momento si riferivano le immagini riprese dal video, se cioè prima o dopo l'accaduto, quando entrambi gli occupanti si trovavano a terra. Asserisce che alla guida del motociclo si trovava [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza deve essere annullata con rinvio degli atti ad altro magistrato del Tribunale di Latina per un più approfondito esame della posizione dell'imputato, con riferimento all'accertamento della sua veste di conducente ovvero di trasportato al momento del sinistro. Il primo giudice infatti, nell'affermare che l'Ayed era alla guida del motociclo, non ha aggiunto alcun elemento di precisazione riguardo alla deposizione del teste che aveva riferito in merito a tale circostanza, nel senso che nulla emerge dalla sentenza impugnata circa il momento in cui i Carabinieri sono giunti sul posto, né circa l'individuazione dell'imputato come conducente se desunta da videoriprese, né in base alle lesioni riportate nel sinistro, se compatibili con la posizione di conducente ovvero di trasportato. Trattasi di un approfondimento necessario ai fini di una più ragionata decisione, che assorbe il motivo riguardante la punibilità del fatto in presenza di recidiva nel biennio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Latina, altro magistrato. Così deciso il 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a ia
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