CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16933/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona delPresidente pro tempore rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato come per legge- controricorrente e ricorrente incidentale -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 25385/2024Numero sezionale 4221/2026Numero di raccolta generale 16933/2026Data pubblicazione 30/05/2026avverso la sentenza n. 1134/02/2024 emessa dalla Corte digiustizia tributaria regionale della Calabria, depositata in data17/04/2024, non notificata,udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Oggetto del giudizio è l’intimazione di pagamento n.03420189004747088/000 che veniva notificata alla societàTecnoimpresa s.r.l. in data 18 febbraio 2019 ed era fondata su unapluralità di cartelle di pagamento afferenti a diversi tributi e annualità.La società proponeva impugnazione deducendo la mancata oinvalida notifica di alcune cartelle presupposte e l’intervenutaprescrizione dei crediti azionati, chiedendo l’annullamento dell’atto diintimazione. Nel giudizio di primo grado la Commissione TributariaProvinciale di Cosenza accoglieva parzialmente il ricorso, annullandol’intimazione di pagamento in relazione ad alcune cartelle e rigettandole ulteriori domande, con compensazione delle spese.Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate– Riscossione, censurando la declaratoria di prescrizione di talunecartelle e il difetto di prova della notifica di una cartella IVA, deducendol’intervenuta interruzione della prescrizione e la ritualità dellenotificazioni. Si costituiva la società contribuente resistendo al gravamee proponeva appello incidentale, reiterando le doglianze sulla mancatao inesistente notifica di ulteriori cartelle e segnalando, per alcune diesse, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere inragione della normativa introdotta dalla legge di bilancio 2023.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado valutavainfondate le censure dell’appellante principale quanto alla cartella IVA,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 25385/2024Numero sezionale 4221/2026Numero di raccolta generale 16933/2026Data pubblicazione 30/05/2026rilevando il persistente difetto di prova della notifica, e dichiarava lacessazione della materia del contendere in relazione ad alcune cartellerientranti nel c.d. “stralcio automatico” dei carichi affidati entro il 31dicembre 2015. Esaminava inoltre l’appello incidentale dellacontribuente, ritenendo validamente perfezionate le notifiche dellerestanti cartelle e respingendo le relative doglianze, fatta eccezione perulteriori due cartelle anch’esse ricomprese nel condono normativo. Inparziale riforma della sentenza impugnata la Corte dichiarava dunquecessata la materia del contendere per le cartelle interessatedall’annullamento automatico previsto dalla legge di bilancio 2023,confermava nel resto la decisione di primo grado e disponeva lacompensazione delle spese del giudizio di appello.Ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a duemotivi di impugnazione.Il riscossore resiste con controricorso e ha proposto ricorsoincidentale articolato in due motivi di censuraRAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente principale denuncia la nullitàdella sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 c.p.c.e 20 del d. Lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia. Deduce che la Corte di giustiziatributaria di secondo grado, pur accogliendo parzialmente l’appelloincidentale, omette di pronunciarsi sulla domanda, proposta in viagradata in primo grado e ritualmente riproposta in appello, diretta adottenere la declaratoria di prescrizione quinquennale delle sanzioni edegli interessi ex art. 2948 c.c. La ricorrente assume che tale domanda,distinta e autonoma rispetto a quella concernente il tributo principale,risulti fondata alla luce del decorso del termine prescrizionaleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 25385/2024Numero sezionale 4221/2026Numero di raccolta generale 16933/2026Data pubblicazione 30/05/2026quinquennale tra la notifica delle cartelle e la notificazionedell’intimazione di pagamento, e che l’omessa decisione integriviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 c.p.c., 1,comma 5-bis, del d.L. n. 106 del 2005, convertito in l. n. 156 del 2005,e 2948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., peromessa pronuncia. Lamenta che la Corte territoriale non si pronuncisulla domanda, proposta in via subordinata e riproposta con l’appelloincidentale, di declaratoria di decadenza dell’ente impositore dal poteredi riscossione delle imposte, nonché sulla prescrizione del tributo, inrelazione alle cartelle sottese all’intimazione di pagamento che siassumono non ritualmente notificate. Si sostiene che, in difetto diprova della notifica delle cartelle entro il termine decadenziale previstodall’art. 1, comma 5-bis, del d.L. n. 106 del 2005, la pretesa impositivadebba considerarsi decaduta e comunque prescritta, e che la mancatadecisione su tali questioni determini un vizio di omessa pronuncia.Osserva la Corte che alla luce della documentazione prodotta insede di memoria dalla contribuente, consistente nell’adesione alla c.d.“rottamazione quinquies” ex art. 1, commi da 82 a 101, della L. n. 199del 2025 con contestuale rinuncia ai giudizi relativi all’impugnazionedelle sopra indicate cartelle, la controversia va rinviata a nuovo ruolo.In forza dell’art. 1 c. 92 delle L. n. 199 del 2025 medesima,“entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitoriche hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86 l'ammontarecomplessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quellodelle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data discadenza di ciascuna di esse”; solo in forza di tale comunicazione ilcontribuente può provvedere al pagamento del dovuto e ottenerequindi l’estinzione del giudizio.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 25385/2024Numero sezionale 4221/2026Numero di raccolta generale 16933/2026Data pubblicazione 30/05/2026Trova quindi applicazione il comma 87 della ridetta disposizionesecondo il quale “nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitoreindica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essaricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che,dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more delpagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesidal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivoperfezionamento della definizione si realizza con il versamento dellaprima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dalgiudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore odell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, insua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione previstadal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonchédella documentazione attestante il versamento della prima o unicarata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze dimerito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e nonpassati in giudicato”.Il giudizio va quindi sospeso, dovendosi rinviare la controversiaa nuovo ruolo in attesa dell’esito della sopra citata definizione P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5