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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45530/2022

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 maggio 1970; avverso la sentenza n. 1176/21 della Corte di appello di Bologna del 23 febbraio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23 febbraio 2021 ha integralmente confermato la precedente sentenza con la quale, il 6 febbraio 2020, il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a talune ipotesi di violazione della normativa in materia penai-tributaria, assolvendolo per insussistenza del fatto quanto ad altre e prosciogliendolo per intervenuta prescrizione quanto ad altre ulteriori ipotesi delittuose, e lo aveva, pertanto, condannato, considerata la continuazione per i reati per i quali vi era stata pronunzia di condanna e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre accessori.

Avverso la predetta decisione ha interposto ricorso per cassazione, tramite il difensore fiduciario, il Rangoni, affidando le proprie doglianze ad un solo, benché articolato, motivo.

Con esso il ricorrente ha lamentato la violazione di legge, con riferimento nella specie agli artt. 2 ed 8 del dlgs n. 74 del 2000, ed il connesso vizio di motivazione, per avere la Corte felsinea ritenuto pienamente integrato l'elemento soggettivo tipico dei reati tributari ritenuti commessi sulla base di un apparato argomentativo inadeguato ed illogico.

In particolare, i giudici del merito non avrebbero compiutamente valorizzato, onde escludere il dolo del ricorrente, il dato, versato in atti, secondo il quale il ricorrente si era avvalso, per compiere le operazioni di cui ai capi di imputazione, di un team di commercialisti che avevano svolto in favore del Rangoni una costosa consulenza, indicandogli le mosse da compiere al fine di superare una crisi aziendale che aveva colpito la sua azienda di trasporti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Si rileva, infatti, che il ricorrente, lungi dal censurare una effettiva violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di Bologna, ha inteso censurare l'apparato motivazionale con il quale i giudici del merito hanno inteso dimostrare la responsabilità del Rangoni.

Una tale doglianza è esperibile di fronte a questa Corte di legittimità nei soli limiti in cui sia dedotta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza con la quale è stata affermata la penale responsabilità del prevenuto; circostanza questa indubbiamente non riscontrabile nella fattispecie nella quale la Corte di Bologna ha, invece, verificato la rilevanza penale della condotta posta in essere dal ricorrente sulla base di una ampia messe di elementi dimostrativi la piena consapevolezza da parte del ricorrente del contenuto frodatorio delle operazioni da lui poste in essere, puntualmente elencati nella sentenza impugnata e sui quali la difesa del ricorrente non ha in sostanza preso posizione onde contrastarne la valenza probatoria, essendosi quella limitata a sostenere la carenza dell'elemento soggettivo, sulla base del dato, peraltro non significativo per escludere la responsabilità del ricorrente, che lo stesso si era affidato per regolare, sotto il profilo fiscale, i propri affari commerciali ad un gruppo di consulenti, seguendone i suggerimenti.

Si tratta di circostanza che non vale, evidentemente, al di là della genericità della sua allegazione, ad escludere la colpevolezza del Rangoni, non potendo, evidentemente, ritenersi che, quand'anche egli abbia seguito le indicazioni operative a lui impartite dai suoi consulenti, che una tale modalità operativa valga ad escludere il dolo del ricorrente, non potendo ritenersi che lo stesso operasse quale mero ed inconsapevole strumento dei propri consulenti.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 maggio 1970; avverso la sentenza n. 1176/21 della Corte di appello di Bologna del 23 febbraio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23 febbraio 2021 ha integralmente confermato la precedente sentenza con la quale, il 6 febbraio 2020, il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a talune ipotesi di violazione della normativa in materia penai-tributaria, assolvendolo per insussistenza del fatto quanto ad altre e prosciogliendolo per intervenuta prescrizione quanto ad altre ulteriori ipotesi delittuose, e lo aveva, pertanto, condannato, considerata la continuazione per i reati per i quali vi era stata pronunzia di condanna e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre accessori. Avverso la predetta decisione ha interposto ricorso per cassazione, tramite il difensore fiduciario, il Rangoni, affidando le proprie doglianze ad un solo, benché articolato, motivo. Con esso il ricorrente ha lamentato la violazione di legge, con riferimento nella specie agli artt. 2 ed 8 del dlgs n. 74 del 2000, ed il connesso vizio di motivazione, per avere la Corte felsinea ritenuto pienamente integrato l'elemento soggettivo tipico dei reati tributari ritenuti commessi sulla base di un apparato argomentativo inadeguato ed illogico. In particolare, i giudici del merito non avrebbero compiutamente valorizzato, onde escludere il dolo del ricorrente, il dato, versato in atti, secondo il quale il ricorrente si era avvalso, per compiere le operazioni di cui ai capi di imputazione, di un team di commercialisti che avevano svolto in favore del Rangoni una costosa consulenza, indicandogli le mosse da compiere al fine di superare una crisi aziendale che aveva colpito la sua azienda di trasporti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Si rileva, infatti, che il ricorrente, lungi dal censurare una effettiva violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di Bologna, ha inteso censurare l'apparato motivazionale con il quale i giudici del merito hanno inteso dimostrare la responsabilità del Rangoni. Una tale doglianza è esperibile di fronte a questa Corte di legittimità nei soli limiti in cui sia dedotta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza con la quale è stata affermata la penale responsabilità del prevenuto; circostanza questa indubbiamente non riscontrabile nella fattispecie nella quale la Corte di Bologna ha, invece, verificato la rilevanza penale della condotta posta in essere dal ricorrente sulla base di una ampia messe di elementi dimostrativi la piena consapevolezza da parte del ricorrente del contenuto frodatorio delle operazioni da lui poste in essere, puntualmente elencati nella sentenza impugnata e sui quali la difesa del ricorrente non ha in sostanza preso posizione onde contrastarne la valenza probatoria, essendosi quella limitata a sostenere la carenza dell'elemento soggettivo, sulla base del dato, peraltro non significativo per escludere la responsabilità del ricorrente, che lo stesso si era affidato per regolare, sotto il profilo fiscale, i propri affari commerciali ad un gruppo di consulenti, seguendone i suggerimenti. Si tratta di circostanza che non vale, evidentemente, al di là della genericità della sua allegazione, ad escludere la colpevolezza del Rangoni, non potendo, evidentemente, ritenersi che, quand'anche egli abbia seguito le indicazioni operative a lui impartite dai suoi consulenti, che una tale modalità operativa valga ad escludere il dolo del ricorrente, non potendo ritenersi che lo stesso operasse quale mero ed inconsapevole strumento dei propri consulenti. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio
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