Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2019/2025
ECLI:EU:C:2025:142
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0395
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
6 marzo 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – [OSCURATO:PERSONA] (UE) 2019/1111 – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera e) – Misura relativa alla disposizione dei beni di un minore – Articolo 7 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Articolo 10 – Elezione del foro – [OSCURATO:PERSONA] (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Esclusione riguardante lo stato e la capacità delle persone fisiche – Regole di competenza giurisdizionale previste in un accordo bilaterale tra la Repubblica di Bulgaria e la Federazione russa concluso prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea – Differenza tra tali regole e quelle previste dal regolamento 2019/1111 – Articolo 351 TFUE – Nozione di “incompatibilità”»
Nella causa C‑395/23 [Anikovi] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 24 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2023, ed integrata mediante un’ordinanza del 6 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento
E.M. A.,
E.M. A.,
M.I. A.
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, C. Lycourgos, presidente della Terza Sezione, M.L. Arastey-Sahún, presidente della Quinta Sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 settembre 2024,
considerate le osservazioni presentate:
–
per E.M.A., E.M.A. e M.I.A., da L.S. Tsoncheva, advokat;
–
per il governo spagnolo, da I. [OSCURATO:PERSONA] e P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
–
per il governo ungherese, da Zs. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da S. Noë, W. Wils e I. Zaloguin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 novembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (
GU 2008, L 177, pag. 6
; in prosieguo: il «regolamento Roma I»), dell’articolo 24, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2012, L 351, pag. 1
; in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
»), nonché dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione) (
GU 2019, L 178, pag. 1
, e rettifica in
GU 2020, L 347, pag. 52
; in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione avviato a nome di due minori, E.M.A e E.M.A, al fine di ottenere l’autorizzazione da parte di un giudice a vendere, con il consenso della loro madre M.I.A, le loro quote di tre beni immobili situati in Bulgaria.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3
L’accordo tra l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e la Repubblica popolare di Bulgaria sull’assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Mosca il 19 febbraio 1975 (
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 1015, n. 14855, pag. 41; in prosieguo: l’«accordo russo-bulgaro»), è stato ratificato in Bulgaria con il decreto n. 784 del 15 aprile 1975 (DV n. 33/1975) e pubblicato il 10 febbraio 1976 (DV n. 12/1976, rettifica in DV n. 17/2014). L’articolo 25 di quest’ultimo prevede quanto segue:
«1. I rapporti giuridici tra genitori e figli sono disciplinati dal diritto della Parte dell’accordo nel cui territorio essi hanno la propria comune residenza.
(...)
6. Per quanto riguarda i rapporti giuridici di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono competenti le autorità giurisdizionali della Parte dell’accordo di cui il figlio ha la cittadinanza o nel cui territorio detto figlio ha la propria residenza o il proprio domicilio».
4
L’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo russo-bulgaro stabilisce che la forma di una transazione immobiliare è determinata dalla legge della Parte contraente sul cui territorio è situato il bene immobile.
Diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] I
5
L’articolo 4 del regolamento Roma I, rubricato «Legge applicabile in mancanza di scelta», al paragrafo 1, lettera c), così dispone:
«In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:
(...)
c)
il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato;
(...)».
[OSCURATO:PERSONA] I bis
6
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
prevede quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. (...)
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a)
lo stato e la capacità delle persone fisiche (...)
(...)».
7
Ai sensi dell’articolo 24, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
:
«Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:
1)
in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato|
(...)».
[OSCURATO:PERSONA] II ter
8
I considerando 10, 19, 20 e 91 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter sono così formulati:
«(10)
Per quanto attiene ai beni del minore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente alle misure di protezione del minore, vale a dire alla designazione e alle funzioni di una persona o un ente aventi la responsabilità di gestire i beni del minore o che lo rappresentino o assistano e alle misure relative all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore. In tale contesto e a titolo d’esempio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai casi nei quali l’oggetto del procedimento è la designazione di una persona o ente che amministri i beni del minore. Le misure relative ai beni del minore e non attinenti alla protezione dello stesso dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal regolamento [[OSCURATO:PERSONA] I
bis
]. Tuttavia, in tali casi dovrebbe essere possibile applicare le disposizioni del presente regolamento riguardanti la competenza per le questioni incidentali.
(...)
(19)
Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale si informano all’interesse superiore del minore e dovrebbero essere applicate in sua conformità. (...)
(20)
Al fine di salvaguardare l’interesse superiore del minore, la competenza dovrebbe essere determinata in primo luogo in base al criterio di prossimità. Di conseguenza, la competenza giurisdizionale dovrebbe appartenere allo Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo in determinate situazioni di cui al presente regolamento, ad esempio ove si verifichi un cambiamento della residenza del minore o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.
(...)
(91)
Si ricorda che alle convenzioni con uno o più Stati terzi concluse da uno Stato membro anteriormente alla data della sua adesione all’Unione si applica l’articolo 351 TFUE».
9
L’articolo 1 di tale regolamento, rubricato «Ambito di applicazione», così dispone:
«1. Il presente regolamento si applica alle materie civili relative:
a)
al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;
b)
all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.
2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), possono comprendere, in particolare:
(...)
e)
i provvedimenti di protezione del minore legati all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.
(...)».
10
L’articolo 7 di detto regolamento, rubricato «Competenza generale», prevede quanto segue:
«1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 8 a10».
11
L’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter, rubricato «Scelta del foro», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti:
a)
il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché:
i)
almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii)
in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore; o
iii)
il minore è cittadino di quello Stato;
b)
le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno:
i)
liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o
ii)
accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l’autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza; e
c)
l’esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all’interesse superiore del minore».
12
Il capo VIII di tale regolamento, che comprende gli articoli da 94 a 99, disciplina le relazioni di detto regolamento con altri strumenti giuridici, fra cui alcuni accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e la [OSCURATO:PERSONA].
Diritto bulgaro
13
Ai sensi dell’articolo 18 dello Zakon za zadalzheniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e sui contratti), i contratti di trasferimento di proprietà o che costituiscono altri diritti reali relativi a beni immobili richiedono la forma dell’atto notarile.
14
Conformemente all’articolo 130, paragrafo 3, del Semeen kodeks (codice della famiglia), gli atti di disposizione aventi segnatamente ad oggetto beni immobili appartenenti a un minore possono essere compiuti unicamente con l’autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] sad (Tribunale distrettuale) nella cui circoscrizione si trova l’attuale luogo di residenza di tale minore, a condizione che l’atto di disposizione non contrasti con l’interesse di quest’ultimo.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15
Nel 2023, il [OSCURATO:PERSONA] sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, è stato investito di una domanda presentata a nome di due minori di cittadinanza russa, la cui residenza abituale è in Germania, al fine di ottenere l’autorizzazione a vendere le quote da esse detenute in tre beni immobili situati in Bulgaria che hanno ereditato a seguito del decesso del padre.
16
Infatti, conformemente all’articolo 130, paragrafo 3, del codice della famiglia, una vendita di beni immobili appartenenti a un minore deve, alla luce dell’interesse di quest’ultimo, essere autorizzata dal [OSCURATO:PERSONA] sad (Tribunale distrettuale) territorialmente competente, prima di poter essere compiuta con atto notarile secondo l’articolo 18 della legge sulle obbligazioni e sui contratti.
17
Il giudice del rinvio si chiede se le autorità giurisdizionali bulgare siano competenti in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Esso rileva, da un lato, che il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) fonda la competenza delle autorità giurisdizionali bulgare in una situazione di questo tipo su disposizioni di diritto interno nonché sull’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo russo-bulgaro, mentre un altro organo giurisdizionale nazionale invoca altresì l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Roma I. Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che quest’ultima disposizione non sia pertinente, a differenza dell’articolo 24, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
.
18
D’altro canto, tale giudice osserva che una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe anche rientrare, a meno che un accordo internazionale come l’accordo russo-bulgaro non vi deroghi, nell’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
. In quest’ultimo caso e conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, sarebbero competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore ha la sua residenza abituale, nella fattispecie le autorità giurisdizionali tedesche.
19
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se ricadano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] II
ter
] anche i procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti l’emanazione di un provvedimento giudiziale di autorizzazione di atti di disposizione – quali, ad esempio, una vendita – di beni immobili o di quote di comproprietà di beni immobili di proprietà di un minore.
2)
Se la competenza internazionale di un giudice di uno Stato membro dell’Unione europea nei procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti l’emanazione di un provvedimento giudiziale di autorizzazione di atti di disposizione – quali, ad esempio, una vendita – di beni immobili o di quote di comproprietà di beni immobili di proprietà di un minore debba essere determinata in base all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] II
ter
] – l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il minore risiede abitualmente – oppure in base all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento [Roma I] o rispettivamente all’articolo 24, punto 1, del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] I
bis
] – l’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’immobile è situato.
3)
Se le disposizioni del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] II
ter
] riguardanti la competenza internazionale in materia di responsabilità genitoriale vengano superate da un accordo internazionale bilaterale tra uno Stato membro (la Repubblica di Bulgaria) e uno Stato terzo (l’Unione sovietica o rispettivamente la Federazione russa) concluso prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea, nei limiti in cui detto accordo internazionale non è indicato nel capo VIII di [tale] regolamento (...)».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla seconda questione
20
In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene la seconda questione menzioni l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Roma I, il giudice del rinvio precisa di aver fatto riferimento a tale disposizione solo perché un organo giurisdizionale bulgaro ha fondato la propria competenza su di essa, ma di non nutrire dubbi in ordine al fatto che detta disposizione, riguardante in effetti la legge applicabile e non la competenza giurisdizionale, non sia pertinente ai fini della risposta alla questione, a differenza dell’articolo 24, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
.
21
Occorre altresì rilevare che, come risulta dalla decisione di rinvio e come confermato in udienza dall’avvocato della madre e delle due minori interessate, una di tali minori è divenuta maggiorenne nel corso del procedimento.
22
In tali circostanze, occorre considerare che, con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’autorizzazione giudiziaria, richiesta per conto di un minore residente abitualmente in uno Stato membro, a vendere le quote detenute da tale minore in beni immobili situati in un altro Stato membro rientri nell’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
oppure in quello del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
.
23
Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
, quest’ultimo si applica alle materie civili relative, in particolare, all’esercizio della responsabilità genitoriale. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento, tali materie riguardano, in particolare, i «provvedimenti di protezione del minore legati all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore».
24
Il regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
disciplina, in forza del suo articolo 1, paragrafo 1, la materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale adita, con la precisazione che risulta in particolare dal suo articolo 24, punto 1, che la materia civile e commerciale include la «materia d[e]i diritti reali immobiliari». L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
esclude dal suo ambito di applicazione «le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche».
25
Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, un’autorizzazione giudiziaria come quella di cui trattasi nel procedimento principale è un provvedimento adottato in considerazione dello stato e della capacità del minore, diretto a tutelare l’interesse superiore di quest’ultimo. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, poiché la necessità di ottenere una simile autorizzazione costituisce una conseguenza diretta di tale stato e di tale capacità, detta autorizzazione costituisce, indipendentemente dalla materia dell’atto giuridico contemplato da tale autorizzazione, un provvedimento di protezione del minore legato all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei suoi beni nell’ambito dell’esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
, e che riguarda direttamente la capacità della persona fisica interessata, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
(v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2013, Schneider,
C‑386/12
,
EU:C:2013:633
, punto
26
, e del 6 ottobre 2015, Matoušková,
C‑404/14
,
EU:C:2015:653
, punti da
28
a
31
).
26
Tenuto conto di tali elementi e dell’intenzione del legislatore dell’Unione, quale espressa al considerando 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
, un’autorizzazione giudiziaria come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento, con esclusione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
.
27
In tali circostanze, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
, sono competenti al rilascio di una tale autorizzazione, in linea di principio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente alla data in cui l’autorità giurisdizionale è adita.
28
Alla luce dei motivi che precedono, alla prima e alla seconda questione occorre rispondere dichiarando che il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
deve essere interpretato nel senso che l’autorizzazione giudiziaria, richiesta per conto di un minore residente abitualmente in uno Stato membro, a vendere le quote detenute da tale minore in beni immobili situati in un altro Stato membro rientra nella materia della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, nella parte in cui essa riguarda i provvedimenti di protezione di cui al paragrafo 2, lettera e), di tale articolo, cosicché, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, sono competenti al rilascio di una tale autorizzazione, in linea di principio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente alla data in cui l’autorità giurisdizionale è adita.
Sulla terza questione
29
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se un accordo bilaterale concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo prima dell’adesione di tale Stato membro all’Unione possa derogare alle disposizioni del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter anche qualora esso non sia menzionato nel capo VIII di tale regolamento.
Sulla ricevibilità
30
Nelle sue osservazioni scritte, il governo spagnolo si interroga sulla ricevibilità della terza questione, giacché quest’ultima non sarebbe connessa all’oggetto del procedimento principale e il giudice del rinvio non avrebbe dimostrato l’esistenza di un nesso tra l’accordo russo‑bulgaro e una qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione.
31
Va ricordato a tale proposito che spetta esclusivamente agli organi giurisdizionali nazionali cui è stata sottoposta la controversia e che devono assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio),
C‑564/19
,
EU:C:2021:949
, punto
60
e giurisprudenza ivi citata].
32
Secondo una giurisprudenza costante, recepita nell’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura della Corte, l’esigenza di giungere a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile al giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto materiale e normativo in cui si inseriscono le questioni sollevate, o almeno che esso spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Inoltre, è indispensabile che, come enunciato all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, la domanda di pronuncia pregiudiziale contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio ad interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, ed indichi il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale (sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑333/21
,
EU:C:2023:1011
, punto
59
e giurisprudenza ivi citata).
33
Nel caso di specie, come indicato in sostanza dal governo spagnolo nelle sue osservazioni scritte, il giudice del rinvio non menziona espressamente, nella sua terza questione pregiudiziale, la disposizione dell’accordo russo‑bulgaro che potrebbe entrare in conflitto con la regola di competenza giurisdizionale prevista all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
, unica norma menzionata da tale giudice nel caso in cui tale regolamento dovesse trovare applicazione.
34
Nondimeno, nella motivazione della decisione di rinvio dedicata all’esposizione del contesto normativo della causa in esame, il giudice del rinvio cita gli articoli 25 e 30 di tale accordo. Da un lato, esso afferma che dalla giurisprudenza nazionale risulta che, in forza di disposizioni di diritto interno nonché dell’articolo 30, paragrafo 2, di detto accordo, le autorità giurisdizionali bulgare si dichiarano competenti, in qualità di giudici dello Stato sul cui territorio è situato il bene immobile, a rilasciare l’autorizzazione prevista all’articolo 130, paragrafo 3, del codice della famiglia.
35
D’altro canto, dall’articolo 25, paragrafo 6, dell’accordo russo-bulgaro risulterebbe che, tenuto conto del fatto che, nel procedimento principale, la minore ha la sua residenza abituale in uno Stato che non è una parte contraente dell’accordo russo-bulgaro, vale a dire la Repubblica federale di Germania, le autorità giurisdizionali della parte contraente di cui tale minore è cittadina, nella fattispecie quelle russe, potrebbero parimenti, come indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, essere competenti, in forza di tale disposizione dell’accordo, a rilasciare l’autorizzazione richiesta.
36
La regola di competenza di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
prevede, come indicato al punto 27 della presente sentenza, la competenza, in linea di principio, delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente, nel caso di specie, quelle tedesche.
37
Poiché tale disposizione prevede una competenza giurisdizionale diversa da quella che potrebbe derivare dall’articolo 25, paragrafo 6, dell’accordo russo-bulgaro nonché da quella che deriva, secondo la giurisprudenza nazionale citata nella domanda di pronuncia pregiudiziale, dall’articolo 30, paragrafo 2, di tale accordo, dalla terza questione, dalla sua motivazione e dal contesto normativo esposto dal giudice del rinvio risulta con sufficiente chiarezza che tale questione è collegata all’oggetto del procedimento principale in ragione dell’esistenza di regole di competenza giurisdizionale diverse tra il diritto dell’Unione e detto accordo e che il problema ivi sollevato non è puramente ipotetico.
38
Ciò posto, occorre considerare ricevibile la terza questione.
Nel merito
39
Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo,
C‑742/19
,
EU:C:2021:597
, punto
31
).
40
Infatti, la circostanza che, sul piano formale, un giudice nazionale abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è adito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nell’enunciazione delle sue questioni. Spetta, a tale riguardo, alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia [sentenza del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Responsabilità dello Stato per l’inquinamento atmosferico),
C‑61/21
,
EU:C:2022:1015
, punto
34
e giurisprudenza ivi citata].
41
Occorre sottolineare che il giudice del rinvio ha sostanzialmente motivato la sua terza questione rilevando che, sebbene il capo VIII del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter disciplini, conformemente alla sua rubrica, le relazioni di tale regolamento «con altri strumenti», quelli menzionati in tale capo non riguardano alcun accordo bilaterale concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo, come l’accordo russo-bulgaro, ad eccezione degli accordi bilaterali conclusi da taluni Stati membri con la [OSCURATO:PERSONA], i quali non sono pertinenti nel caso di specie.
42
Ciò premesso, dal considerando 91 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
risulta che agli accordi conclusi con uno o più Stati terzi da uno Stato membro prima della data della sua adesione all’Unione si applica l’articolo 351 TFUE.
43
In tali circostanze, occorre considerare che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 351 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso disciplina le relazioni con il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
di un accordo bilaterale concluso con uno Stato terzo da uno Stato membro prima della data della sua adesione all’Unione qualora tale accordo non sia menzionato nel capo VIII di tale regolamento e, in caso affermativo, in quali circostanze tale accordo possa derogare a detto regolamento.
44
L’articolo 351, primo comma, TFUE stabilisce che le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1
o
gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più Stati terzi, dall’altra. Il secondo comma di tale articolo precisa che, qualora tali convenzioni siano incompatibili con i trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.
45
Dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 351 TFUE risulta che tale disposizione mira a consentire agli Stati membri di rispettare i diritti che gli Stati terzi traggono, conformemente al diritto internazionale, da convenzioni anteriori all’adesione di tali Stati membri all’Unione e di osservare i loro obblighi corrispondenti [v., in particolare, in tal senso, sentenze del 9 febbraio 2012, Luksan,
C‑277/10
,
EU:C:2012:65
, punto
61
; del 13 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la Campania,
C‑282/19
,
EU:C:2022:3
, punto
55
, nonché del 14 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema),
C‑516/22
,
EU:C:2024:231
, punto
60
].
46
Inoltre, l’articolo 351, primo comma, TFUE è una norma che, qualora siano soddisfatte le sue condizioni di applicazione, può consentire deroghe all’applicazione di qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione, che si tratti del diritto primario o del diritto derivato [v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Estradizione e ne bis in idem),
C‑435/22 PPU
,
EU:C:2022:852
, punti
119
e
121
nonché giurisprudenza ivi citata].
47
Tuttavia, la Corte ha precisato che se una norma di diritto dell’Unione può essere resa inoperante da una convenzione internazionale, in forza dell’articolo 351, primo comma, TFUE, ciò avviene alla duplice condizione che si tratti di una convenzione conclusa anteriormente all’entrata in vigore dei trattati dell’Unione nello Stato membro interessato e che lo Stato terzo interessato ne tragga diritti di cui può esigere il rispetto da parte di tale Stato membro [sentenza del 14 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema),
C‑516/22
,
EU:C:2024:231
, punto
64
e giurisprudenza ivi citata].
48
La Corte ha altresì indicato che spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri verificare se un’eventuale incompatibilità fra il diritto dell’Unione e una convenzione internazionale ai sensi dell’articolo 351 TFUE possa essere evitata fornendo a quest’ultima, quanto più possibile e nel rispetto del diritto internazionale, un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione. Ove non sia possibile procedere ad un’interpretazione conforme della convenzione, gli Stati membri sono tenuti, in forza dell’articolo 351, secondo comma, TFUE, ad adottare le misure necessarie ad eliminare l’incompatibilità di tale convenzione con il diritto dell’Unione, se del caso procedendo a denunciare quest’ultimo. Tuttavia, in attesa di una siffatta eliminazione, l’articolo 351, primo comma, TFUE, li autorizza a continuare ad applicare tale convenzione (sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari,
C‑720/18 e C‑721/18
,
EU:C:2020:854
, punti
68
e
69
nonché giurisprudenza ivi citata).
49
Dai punti da 44 a 48 della presente sentenza risulta che, qualora un accordo concluso con uno o più Stati terzi da uno Stato membro prima della data della sua adesione all’Unione non sia menzionato in un atto del diritto dell’Unione, l’articolo 351 TFUE, in quanto disposizione generale di diritto primario, è destinato a disciplinare, come ricordato, per quanto riguarda il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
, dal considerando 91 di tale regolamento, i rapporti tra tale atto e detto accordo. A condizione che uno Stato terzo parte di un siffatto accordo tragga da quest’ultimo diritti di cui può esigere il rispetto da parte dello Stato membro di cui trattasi, l’articolo 351 TFUE consente a tale Stato membro di applicare le norme di tale accordo anche se queste ultime, non potendo essere interpretate in modo conforme al diritto dell’Unione, sono incompatibili con quest’ultimo. In caso di incompatibilità, detto Stato membro può continuare ad applicare le norme di detto accordo fino a quando non prenderanno effetto le misure necessarie ad eliminare tale incompatibilità.
50
Nel caso di specie, in primo luogo, spetterà al giudice del rinvio verificare se l’accordo russo-bulgaro concluso dalla Repubblica di Bulgaria prima della sua adesione all’Unione contenga norme di cui la Federazione russa può esigere il rispetto da parte di tale Stato membro.
51
Se così fosse, spetterebbe, in secondo luogo, al giudice del rinvio verificare se l’accordo russo-bulgaro sia incompatibile con il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
là dove questi due strumenti giuridici non prevedono lo stesso foro competente nelle circostanze del procedimento principale.
52
Nell’ambito di tale verifica, occorrerà tener conto non solo dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
, ma anche dell’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultimo, secondo il quale il paragrafo 1 di tale articolo «si applica fatti salvi gli articoli da 8 a 10» di tale regolamento, formulazione che riflette, come risulta dal considerando 20 di detto regolamento, la volontà del legislatore dell’Unione di prevedere, in talune situazioni, la competenza di autorità giurisdizionali diverse da quelle del luogo di residenza abituale del minore, le quali sono designate in base al criterio di prossimità.
53
A tal riguardo, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
dispone che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità genitoriale quando ricorrono tre condizioni.
54
Secondo il punto a) di tale disposizione, il minore interessato deve avere un legame sostanziale con tale Stato membro, fermo restando che, a causa dell’espressione «in particolare», l’elenco delle tre ipotesi di cui al punto a) non ha carattere esaustivo, e l’esistenza di un legame sostanziale può quindi essere accertata anche sulla base di un altro elemento che è pertinente nell’ambito del procedimento per il quale si chiede l’elezione del foro prevista all’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
e che genera un legame concreto e significativo tra detto Stato membro e gli interessi personali di tale minore.
55
Detta disposizione prevede che le parti o qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale debbano, secondo il suo punto b), i), essersi liberamente accordati sulla competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l’autorità giurisdizionale, oppure, secondo il suo punto b) ii), avere espressamente accettato la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento, e che l’autorità giurisdizionale deve essersi assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la sua competenza.
56
In ordine alla lettera c) della medesima disposizione, essa enuncia che la competenza dell’autorità giurisdizionale di cui trattasi deve essere esercitata nell’interesse superiore del minore. Tale punto riflette il considerando 19 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
, il quale enuncia, in particolare, che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale si informano all’interesse superiore del minore. Ne deriva che la competenza giurisdizionale deve essere determinata, anzitutto, in funzione di tale interesse superiore. Ciò può essere garantito solo esaminando, in ciascun caso specifico, se l’elezione del foro ricercata sulla base dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento sia conforme a detto interesse (v., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2014, E.,
C‑436/13
,
EU:C:2014:2246
, punti
45
e
47
).
57
Il giudice del rinvio potrebbe, quindi, dichiararsi competente in forza del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
purché si assicuri, in primo luogo, che esista, nell’ambito della procedura di cui è investito, un legame concreto e significativo tra la Repubblica di Bulgaria e gli interessi personali del minore interessato, il che potrebbe verificarsi a causa del fatto che tale minore detiene quote di beni immobili situati nel territorio di tale Stato membro, in secondo luogo, che, tenuto conto dell’assenza di parte convenuta in un procedimento di volontaria giurisdizione come quello di cui al procedimento principale, la madre della minore, in quanto unica titolare della responsabilità genitoriale, accetti espressamente, nel corso del procedimento, la competenza di detto giudice dopo essere stata informata del suo diritto di non accettarla e, in terzo luogo, che tale competenza sia esercitata nell’interesse superiore del minore.
58
Qualora il giudice del rinvio dovesse ritenere che, nel procedimento principale, l’accordo russo-bulgaro sia incompatibile con il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
nella parte in cui conferisce la competenza a giudici diversi da quelli designati dagli articoli da 7 a 10 di tale regolamento, esso dovrà verificare, in terzo luogo, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 48 della presente sentenza, se tale incompatibilità possa essere evitata attraverso un’interpretazione di tale accordo conforme a detto regolamento. In caso di risposta negativa e qualora non sia legittimato ad eliminare esso stesso tale incompatibilità, il giudice del rinvio potrà, in quarto luogo, applicare le norme di detto accordo ed ignorare quelle del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
.
59
Occorre tuttavia sottolineare che, sebbene i giudici degli Stati membri siano certamente tenuti a verificare se un’eventuale incompatibilità tra il diritto dell’Unione e una convenzione bilaterale anteriore, quale l’accordo russo-bulgaro, possa essere evitata fornendo a quest’ultima, quanto più possibile e nel rispetto del diritto internazionale, un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, essi non sono tenuti a verificare se un’eventuale incompatibilità tra il diritto dell’Unione e una siffatta convenzione possa essere evitata interpretando o applicando il diritto dell’Unione in un modo che sia conforme a detta convenzione.
60
Pertanto, il giudice del rinvio non deve ricorrere alla possibilità, menzionata al punto 57 della presente sentenza, di riconoscersi competente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), lettera b), ii), e lettera c), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
, anziché applicare la regola di competenza generale enunciata all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, allo scopo di conciliare il diritto dell’Unione con l’accordo russo-bulgaro e di constatare, in tal modo, che, nelle circostanze del procedimento principale, detto accordo è compatibile con il diritto dell’Unione nella misura in cui l’uno e l’altro prevedono lo stesso foro competente nell’ambito di tale controversia.
61
Alla luce della motivazione che precede, alla terza questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 351 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso disciplina le relazioni del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
con un accordo concluso con uno o più Stati terzi da uno Stato membro prima della data della sua adesione all’Unione, qualora tale accordo, pur non essendo menzionato nel capo VIII di tale regolamento, conferisca diritti dei quali uno Stato terzo parte di detto accordo possa esigere il rispetto da parte dello Stato membro interessato. In caso di incompatibilità tra un tale accordo e il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II
ter
, che non possa essere evitata da un’autorità giurisdizionale di tale Stato membro nell’ambito di un procedimento di cui essa è investita rientrante in una materia disciplinata al contempo da detto accordo e da detto regolamento, questa autorità può applicare le norme di tale accordo a scapito di quelle stabilite da detto regolamento, fintantoché le misure necessarie per eliminare tale incompatibilità non abbiano preso effetto, fermo restando che detto Stato membro deve ricorrere a tutti i mezzi appropriati ai fini dell’adozione e all’attuazione di tali misure.
Sulle spese
62
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1)
Il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori,
deve essere interpretato nel senso che:
l’autorizzazione giudiziaria, richiesta per conto di un minore residente abitualmente in uno Stato membro, a vendere le quote detenute da tale minore in beni immobili situati in un altro Stato membro rientra nella materia della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, nella parte in cui essa riguarda i provvedimenti di protezione di cui al paragrafo 2, lettera e), di tale articolo, cosicché, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, sono competenti al rilascio di una tale autorizzazione, in linea di principio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente alla data in cui l’autorità giurisdizionale è adita.
2)
L’articolo 351 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso disciplina le relazioni del regolamento 2019/1111 con un accordo concluso con uno o più Stati terzi da uno Stato membro prima della data della sua adesione all’Unione europea, qualora tale accordo, pur non essendo menzionato nel capo VIII di tale regolamento, conferisca diritti dei quali uno Stato terzo parte di detto accordo possa esigere il rispetto da parte dello Stato membro interessato. In caso di incompatibilità tra un tale accordo e il regolamento 2019/1111, che non possa essere evitata da un’autorità giurisdizionale di tale Stato membro nell’ambito di un procedimento di cui essa è investita rientrante in una materia disciplinata al contempo da detto accordo e da detto regolamento, questa autorità può applicare le norme di tale accordo a scapito di quelle stabilite da detto regolamento, fintantoché le misure necessarie per eliminare tale incompatibilità non abbiano preso effetto, fermo restando che detto Stato membro deve ricorrere a tutti i mezzi appropriati ai fini dell’adozione e all’attuazione di tali misure.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il bulgaro.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.