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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 luglio 1993

Cassazione n. 24965/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che ì primi due motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto reiterano doglianze già proposte con la prima impugnazione ed adeguatamente vagliate dalla Corte di merito che sui punti contestati ha offerto una motivazione priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali (si veda quanto ritenuto a pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata sulla sussistenza della minaccia, sul riconoscimento della responsabilità concorsuale e sul diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen.); rilevato che la questione relativa alla concessione dell'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. n. 86 del 2024 non è stata devoluta con l'appello (risalente al 12 luglio 2025) con violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. ed inemendabile violazione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che ì primi due motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto reiterano doglianze già proposte con la prima impugnazione ed adeguatamente vagliate dalla Corte di merito che sui punti contestati ha offerto una motivazione priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali (si veda quanto ritenuto a pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata sulla sussistenza della minaccia, sul riconoscimento della responsabilità concorsuale e sul diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen.); rilevato che la questione relativa alla concessione dell'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. n. 86 del 2024 non è stata devoluta con l'appello (risalente al 12 luglio 2025) con violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. ed inemendabile violazione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24965/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris