CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 35379/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.La Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso, predicandone l'ammissibilità. 4. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di assise di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere che al momento di adesione al sodalizio di tipo mafioso degli Ascione-Papale il ricorrente avesse programmato, nelle linee essenziali, la commissione del tentato omicidio commesso il 9 marzo 2007 nel corso della violenta aggressione subita da lui e da alcuni dei suoi sodali ad opera di esponenti dell'avverso clan Birra; rilevato che le doglianze di ricorso - che censurano l'asserita confusione del momento programmatico del delitto, che si sostiene necessariamente generale ed astratto, con il concetto di dolo che invece richiede la previsione dello specifico evento - sono manifestamente infondate; rilevato infatti che, secondo la consolidata giurisprudenza, "non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso - Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Rv. 280595; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il