CassazionedecretoSezione 4Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 30079/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 25.11.2025 la Corte d’appello di Napoli ha confermato lasentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 ottobre 2023 avevaritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo, previa concessione delle circostanzecon pena sospesa (fatto del 22.11.2020).2. Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.Con il primo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. inrelazione all’art. 601 cod.proc.pen. per non avere la Corte d’appello rilevato lamancata notifica del decreto di citazione in appello al difensore dell’imputato. Siassume che detta omissione non ha consentito al difensore dell’imputato diavanzare la richiesta di partecipazione orale all’udienza fissata, determinandouna lesione del diritto di difesa.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)cod.proc.pen. in relazione all’art. 129 cod.proc.pen. per essere il reato ascrittoall’imputato ex art. 116 commi 15 e 17 d.lgs. n. 285 del 1992 estinto per ildecorso del termine massimo di prescrizione.Si assume che trattandosi di reato contravvenzionale, lo stesso risultava giàprescritto alla data di emissione della sentenza di appello.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata perché il reato é prescritto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso é fondato.Dall’esame degli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fattoprocessuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) in virtù del viziodedotto, risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello recante la datadel 25.11.2025 non é stato notificato al difensore di fiducia dell’imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale dal verbale di udienza del 25.11.2025 risulta esserestato “avvisato”.Va a riguardo rilevato che l’omessa notifica della vocatio in ius per il giudizio diappello configura una ipotesi di nullità assoluta (Sez. 5, n. 27546 del03/04/2023, Rv. 284810) e, conseguentemente impone l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.2. Il secondo motivo di ricorso é infondato.Ed invero il reato per cui si procede, commesso il 22.11.2020, non si é prescrittoin primo grado, poiché la sentenza del Tribunale é del 2023 e nei gradi successivila prescrizione non rileva in quanto trova applicazione la disciplinadell’improcedibilità.3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata disponendo la trasmissionedegli atti alla Corte d’appello di Napoli per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli attialla Corte d’appello di Napoli per l’ulteriore corso.Così deciso il 17 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]