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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 23796/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 22/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Sciacca in data 09/03/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen.

Considerato che entrambi i ricorsi sono da ritenere inammissibili per le ragioni appresso specificate; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il FAJA censura la violazione dell'articolo 348 comma quarto cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; osservato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; tenuto conto che il secondo motivo di ricorso, con cui lo stesso ricorrente contesta la violazione degli artt. 62 bis e 132 cod. pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse, come pure non ha mancato di rilevare la Corte territoriale a pag. 8 della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); considerato, altresì, che l'unico motivo di ricorso, con cui il TALAMANCA censura la violazione delle norme in materia di individuazione personale, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine alla validità del riconoscimento (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585-01): si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, con riguardo al granitico compendio probatorio carico del ricorrente e ben evidenziato dalla Corte territoriale, fondato sulle dichiarazioni credibili e attendibili rese della persona offesa, la quale "non ha mostrato esitazione alcuna in occasione dei riconoscimenti fotografici dell'odierno ricorrente";rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/03/2023 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 22/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Sciacca in data 09/03/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Considerato che entrambi i ricorsi sono da ritenere inammissibili per le ragioni appresso specificate; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il FAJA censura la violazione dell'articolo 348 comma quarto cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; osservato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; tenuto conto che il secondo motivo di ricorso, con cui lo stesso ricorrente contesta la violazione degli artt. 62 bis e 132 cod. pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse, come pure non ha mancato di rilevare la Corte territoriale a pag. 8 della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); considerato, altresì, che l'unico motivo di ricorso, con cui il TALAMANCA censura la violazione delle norme in materia di individuazione personale, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine alla validità del riconoscimento (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585-01): si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, con riguardo al granitico compendio probatorio carico del ricorrente e ben evidenziato dalla Corte territoriale, fondato sulle dichiarazioni credibili e attendibili rese della persona offesa, la quale "non ha mostrato esitazione alcuna in occasione dei riconoscimenti fotografici dell'odierno ricorrente";rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 g
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