CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 luglio 2026
Cassazione n. 24272/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2018 S.r.l. e per essa ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a. esuccessivamente [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata in CERVED CREDITNumero registro generale 12200/2024Numero sezionale 2191/2026C.C. 3. Luglio 2026 Numero di raccolta generale 24272/2026n. R.G. 12200/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –e nei confronti diBanca [OSCURATO:SOCIETA].- intimata –avverso la sentenza della Corte d’appello di FIRENZE n. 2547/2023pubblicata in data 19 dicembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di fideiussore di [OSCURATO:PERSONA].r.l., dichiarata fallita nel 2015, propose opposizione dinanzi alTribunale di Pisa avverso il decreto ingiuntivo n. 2981/2015 emessodallo stesso Tribunale in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. peril pagamento dell’ammontare di euro 49.531,11, oltre spese, qualegarante della predetta società, importo che sarebbe stato ancoradovuto per un mutuo acceso da [OSCURATO:PERSONA] nel 2011 perl’ammontare complessivo di euro 80.000.Si costituì in giudizio la Banca opposta; il [OSCURATO:PERSONA] ottenne dichiamare in causa il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che restòcontumace.Il Tribunale, con sentenza n. 1071/2019, ravvisato ilcollegamento negoziale tra il mutuo e il contratto di conto correnteacceso da [OSCURATO:PERSONA] in bonis nel 1988 e riscontrato l’indebitoanatocismo, la mancata valida pattuizione degli interessi ultralegali eNumero registro generale 12200/2024Numero sezionale 2191/2026C.C. 3. Luglio 2026 Numero di raccolta generale 24272/2026n. R.G. 12200/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosidella commissione di massimo scoperto, riconobbe un credito in capoalla stessa società correntista di euro 44.212,84, revocò dunque ildecreto ingiuntivo e dichiarò la compensazione tra l’importo ingiunto indecreto di euro 49.539,11 e la somma di euro 44.212,84, oltreinteressi, e condannò la opposta alle spese di lite del grado e di [OSCURATO:SOCIETA]. - quale cessionaria - e [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di Siena hanno proposto distinti atti di gravame; si è costituitoAdriano [OSCURATO:PERSONA] che a sua volta ha proposto appello incidentale.La Corte d’appello di Firenze, disposta la riunione delleimpugnazioni, con la sentenza n. 2547/2023, ha accolto l’appelloprincipale proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Siena e condannato ilVeritti al pagamento della somma di euro 49.539,11, e ha dichiaratoinammissibile l’appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sorretto da sei motivi; haresistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; sebbene intimata, nonsi è difesa [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena.Ragioni della decisione1. Il primo motivo lamenta “ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.” la“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. nonché dell’art.2967 c.c.”.1.1. Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto nonnecessaria la dimostrazione della titolarità del credito da partedell’appellante [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA].;in particolare, si assume che, “non avendo [OSCURATO:SOCIETA]. prodotto né ilcontratto di cessione da MPS a [OSCURATO:SOCIETA]., né la GazzettaUfficiale di pubblicazione dell’avviso di cessione, la sentenza della Corted’appello deve essere cassata e dichiarato il difetto di legittimazionesostanziale della [OSCURATO:SOCIETA]. alla proposizione dell’appello daNumero registro generale 12200/2024Numero sezionale 2191/2026C.C. 3. Luglio 2026 Numero di raccolta generale 24272/2026n. R.G. 12200/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosiparte del proprio procuratore [OSCURATO:SOCIETA]., per assoluto difetto didocumentazione prodotta” (pag. 14 del ricorso).1.2. Il motivo non è fondato.Contrariamente a quanto qui sostenuto, il Giudice d’appello harilevato che l’appellato, odierno ricorrente, si era limitato a contestareper tutto il corso del giudizio unicamente il difetto di legittimazione adagire di [OSCURATO:SOCIETA]., sollevando solo in sede di comparsa conclusionalel’eccezione di carenza di prova della titolarità del credito da parte diSiena [OSCURATO:SOCIETA].; e quest’ultima– per il tramite della propriarappresentante – aveva, al contrario, sin dall’atto introduttivo delgiudizio d’appello, addotto e giustificato di essere titolare del creditodedotto in giudizio per effetto di cessione da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena s.p.a. in forza di contratto di cessione stipulato in data 20dicembre 2017, di cui all’avviso di cessione pubblicato nella G.U.R.I.del 23.12.2017, Parte Seconda, n. 151.Soccorre in proposito il principio, già espresso da questaSuprema Corte, che la titolarità attiva o passiva della situazionesoggettiva addotta in giudizio è un elemento costitutivo della domandaed attiene al merito della decisione, onde grava sull'attore l'onere diallegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto liriconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero licontesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive odi merito (Cass. Sez. 3, 27/6/2018 n. 16904; Cass. Sez. 3, 22/4/2025n. 10435).Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha affermato che«nessuna contestazione in merito alla titolarità del credito in capo aSiena NPL è stata mossa dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sino alla comparsaconclusionale e che tuttavia, ciò non era stato precedentementecontestato, essendosi limitato l’appellato a evidenziare il difettoNumero registro generale 12200/2024Numero sezionale 2191/2026C.C. 3. Luglio 2026 Numero di raccolta generale 24272/2026n. R.G. 12200/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosilegittimazione attiva (in senso proprio) di Siena», come risulta dallalettura dell’atto di opposizione (pag. 6 della sentenza impugnata).2.1. Il secondo motivo denuncia, “ai sensi dell’art. 360 n. 3) e n.4) c.p.c.”,“violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c.” per nonaver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del2.2. Il motivo non è fondato.In materia di litisconsorzio processuale c.d. necessario, valel’indirizzo di questa Suprema Corte - che il Collegio condivide eribadisce – per cui l'interesse tutelato che la parte può far valererispetto al terzo che abbia partecipato al giudizio di primo grado perordine del giudice, ma non sia stato chiamato in appello ad integrare ilcontraddittorio, è quello ad ottenere una pronuncia di merito e non unasentenza di mero rito, cosicché la cassazione della sentenza d'appelloè ammessa solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possaottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quellaimpugnata; in tale fattispecie è stato escluso che potesse esserededotta per cassazione, quale "error in procedendo", la mancataintegrazione del contraddittorio ad opera del giudice di appello,essendo intervenuto il fallimento del terzo chiamato in causa, cherendeva la domanda proposta nei suoi confronti comunqueimprocedibile (Cass. Sez. 1, 7/2/2020 n. 2966), come avvenuto inmodo analogo anche nella fattispecie in esame.3. Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss.sull’interpretazione dei contratti, in correlazione agli artt. 1904, 13691936, 1944, 1945 e 2967 c.c.”, nonché “ai sensi dell’art. 360 n. 5,omesso esame di un fatto decisivo per la controversia”.Numero registro generale 12200/2024C.C. 3. Luglio 2026 Numero sezionale 2191/2026n. R.G. 12200/2024 Numero di raccolta generale 24272/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 30/07/2026Est. I. AmbrosiLa Corte d’appello avrebbe errato nel qualificare il contratto qualeautonomo di garanzia, e non fideiussione. Si sostiene, in particolare,che ai fini della distinzione tra fideiussione e contratto autonomo digaranzia non sarebbe sufficiente ravvisare la sola clausola “a primarichiesta” essendo, invece, necessario dedurre la natura del contrattodal complessivo regolamento negoziale.4. Il quarto motivo, “ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.”,denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 1322, 1346, 1418,1421, 1283, 1282, 1284 e dell’art. 1815 e 2697 c.c.” e “omessavalutazione dei fatti decisivi della controversia che sono stati oggettodi discussione fra le parti” poiché il Giudice di merito avrebbe dovutocorrettamente valutare ritenendoli egualmente nulli e dunqueopponibili, sia gli interessi anatocistici ed usurati sia quelli ultralegali ec.m.s. non validamente pattuiti.5. Il quinto motivo, “ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,nonché ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5)” denuncia“violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 2697, 1322, 1362,1813, 1944, 1945, nonché degli artt. 1418, 1421, 1284 e 1346 c.c.,nonché della L. n. 154 del 1992, art. 4, poi trasfuso nell'art. 117 TUB,e dell'art. 111 Cost.”Si contesta che la Corte d’appello, pur avendo dichiarato nullo ilcontratto di finanziamento per mancanza di causa, ritiene che tale vizioesuli dall’exceptio doli, perché non contrario a norme imperative, ecome tale non potrebbe essere fatto valere dal garante, in forza di uncontratto autonomo di garanzia.6. I motivi terzo, quarto e quinto, che possono esserecongiuntamente esaminati per evidente connessione, sonoinammissibili rispetto a ciascuno dei profili invocati.Numero registro generale 12200/2024Numero sezionale 2191/2026C.C. 3. Luglio 2026 Numero di raccolta generale 24272/2026n. R.G. 12200/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosi6.1. In primo luogo, risultano inammissibili le doglianze con cuisi denuncia formalmente la violazione di numerose norme di diritto,proponendo invece, nella sostanza, un'inammissibile rivalutazionedelle risultanze istruttorie al fine di ritenere provata una diversaqualificazione della fattispecie.Si tratta dunque di profili di fatto, mirando a suscitare dalla Cortedi legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quelloformulato dalla Corte d’appello, la quale, con valutazione insindacabileperché riservata al giudice di merito, ha motivatamente ritenuto chedall'esame della documentazione prodotta emergesse un contrattoautonomo di garanzia, essendosi impegnato il garante, odiernoricorrente, “dietro semplice richiesta della Banca e senza eccezioni” eche i vizi dedotti esulassero dall’ambito della exceptio doli (pagg. 13 e14 della sentenza impugnata). Pertanto, l’odierno ricorrente richiedecon le censure proposte una rivisitazione di fatti e circostanze, giàdefinitivamente accertati in sede di merito e una diversainterpretazione dell’oggetto del contendere, inammissibile in sede dilegittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamentodei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanzeistruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete nonsolo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sededi legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità deifatti ad esse sottesi (Cass. 6 - 3, 4/7/2017 n. 16467; Cass. Sez. 1,23/5/2014 n. 11511; Cass. Sez. L, 13/6/2014 n. 13485; Cass. Sez. L,15/7/2009 n. 16499).6.2. In secondo luogo, le censure sono inammissibili laddovecensurano la nullità della sentenza e l’omesso esame di fatti decisivi.In via generale, è utile rammentare che le Sezioni Unite hannodichiarato che la riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.,Numero registro generale 12200/2024Numero sezionale 2191/2026C.C. 3. Luglio 2026 Numero di raccolta generale 24272/2026n. R.G. 12200/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosidisposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" o di "contraddittorietà" della motivazione. Hanno altresìaffermato che la nuova formulazione della richiamata norma introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia).Nella vicenda in esame, debbono escludersi pure vizi,denunciabili ex art.360, primo comma, n.4 c.p.c., riconducibiliall'inesistenza (sotto il profilo della mancanza assoluta o della meraapparenza) o all'incoerenza della motivazione (sotto il profilo della suaperplessità, dell'obiettiva incomprensibilità o della sussistenza di uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili), dato che, alcontrario, la Corte di merito ha esaustivamente illustrato le ragioni perle quali ha ritenuto che lo stesso rapporto di fideiussione asseritamenteNumero registro generale 12200/2024Numero sezionale 2191/2026C.C. 3. Luglio 2026 Numero di raccolta generale 24272/2026n. R.G. 12200/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosiallegato non fosse provato, trattandosi piuttosto di contratto autonomodi garanzia e che, non potendo il garante opporre eccezioni riguardantiil rapporto principale (contratto di mutuo assistito dalla garanziaautonoma asseritamente contratto dalla società debitrice principale perripianare l’esposizione di conto corrente), non fosse stata dimostratala sussistenza degli elementi tali da giustificare exceptio doli.In proposito, la Corte di merito si è conformata a quanto daquesta Corte di legittimità più volte affermato, asserendo che nelcontratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra ilgarante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante nonpuò opporre al creditore la mancanza di determinazione per iscrittodegli interessi superiori alla misura legale o la c.m.s. (commissione dimassimo scoperto), in quanto nullità diversa da quella per contrarietàa norma imperativa o per illiceità della causa (Cass. Sez. 1, 23/12/2025n. 33748; Cass. Sez. 1, 25/8/2017 n. 20397).Come precisato dalla Corte di merito, correttamente, l’odiernoricorrente neppure può opporre la surrogazione, addotta nella speciesoltanto in modo generico, poiché la causa concreta del contrattoautonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischioeconomico connesso alla mancata esecuzione di una prestazionecontrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no,mentre quella della fideiussione (nella quale solamente ricorrel'elemento dell'accessorietà) viene tutelato l'interesse all'esattoadempimento della medesima prestazione principale (Cass. Sez. 3,22/11/2019 n. 30509; cfr. in tema di atti interruttivi della prescrizione,più di recente, Cass. Sez. 3, 11/10/2024 n. 26508).7. Il sesto e ultimo motivo di ricorso, “ai sensi dell’art. 360 n. 3e n. 4 c.p.c.” denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 343c.p.c. con riferimento agli art. 166, 167 e 168 bis comma 5 c.p.c.”.Numero registro generale 12200/2024Numero sezionale 2191/2026C.C. 3. Luglio 2026 Numero di raccolta generale 24272/2026n. R.G. 12200/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosi7.1. Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe consideratotardivo l’appello incidentale proposto dal ricorrente nel giudizio di cuial n. R.G. 442 del 2020 ([OSCURATO:SOCIETA]) cui è stato riunito quellosuccessivamente proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]. iscritto al n. R.G.1127/2020; in proposito, il Giudice d’appello non avrebbe tenuto contodel fatto che l’udienza originariamente fissata era statasuccessivamente differita all’8 febbraio 2022, data rispetto alla qualel’appello doveva considerarsi tempestivamente depositato e quindiammissibile.7.2. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili denunciatiin quanto mostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenzaimpugnata e mira surrettiziamente ad ottenere una rivalutazione delmerito.Nello specifico, con il mezzo in esame si ripropone la doglianzaformulata già in appello (in particolare, la pretesa erroneitàdell’applicazione della disciplina in tema di tardività dell’appelloincidentale), non confrontandosi parte ricorrente con la ratio decidendidella sentenza impugnata, che ha evidenziato, in modo espresso,adeguato e perspicuo che, stante il rinvio dell’udienza all’8 marzo 2022,ciò non comportò la riapertura dei termini per il deposito dellacomparsa e dell’appello incidentale. E vale rammentare l’indirizzonomofilattico, invocato pure dalla sentenza impugnata, per cui il rinviod'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determinala riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per laproposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c.,coordinato con i successivi artt. 167 e 343 c.p.c., contempla qualeipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione delladomanda riconvenzionale o dell'appello incidentale soltanto quellaconnessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso inNumero registro generale 12200/2024Numero sezionale 2191/2026C.C. 3. Luglio 2026 Numero di raccolta generale 24272/2026n. R.G. 12200/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosicui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quellarelativa alla data fissata dal giudice istruttore (pag. 15 della sentenzaimpugnata) (così Cass. Sez. 2, 30/1/2017 n. 2299).8. Il ricorso, in conclusione, va rigettato.In virtù del principio di soccombenza, parte ricorrente vacondannata a rifondere a parte controricorrente le spese del presentegiudizio di legittimità, così come liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, sedovuto (Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese processuali, che si liquidano in complessivieuro 4.600, cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% edaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi