CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24783-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA]'AERE, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], via TOSCANA l; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVV.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso lo Studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], Piazza DELLA LIBERIA' 20; - controricorrente - 3D2,2, avverso la sentenza n. 1263/2019 del Tribunale di TRANI, depositata in data 22/05/2019; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trani n. 1263/2019, resa pubblica in data 22 maggio 2019, affidandosi ad un solo motivo; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente era stata convenuta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], perché accertatane la responsabilità, fosse condannata a risarcirgli i danni derivanti da infiltrazioni di umidità provenienti dal suo appartamento, quantificati in euro 653,97 dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo; il Giudice di Pace di Canosa di Puglia, con la sentenza n. 21/2013, accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento di euro 653,97 a titolo risarcitorio, di euro 1284,29 a titolo di spese di lite e di euro 580,00 a titolo di compenso del CTU, dopo aver respinto l'eccezione di incompetenza per valore; la suddetta decisione veniva impugnata dinanzi al Tribunale di Trani da [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva che fosse dichiarata la incompetenza per valore del Giudice di Pace, che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] fosse rigettata e che lo stesso venisse condannato al pagamento delle spese del grado e di ATP o, in subordine, che fosse disposta la compensazione delle spese di primo grado e che quelle di ATP fossero interamente poste a carico di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Canosa di Puglia, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, ha accolto l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace, perché nel giudizio di merito successivo all'accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, cod.proc.civ., le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 cod.proc.civ. si sommano al valore della domanda di merito proposta, determinando, in virtù del cumulo di domande, uno spostamento della competenza del giudice adito al giudice superiore, ove l'attore non dichiari di voler contenere l'intero petitum nei limiti della competenza dello stesso; accolta l'eccezione di incompetenza per valore, il Tribunale non ha rimesso la causa al Giudice di Pace, escludendo che trovassero applicazione gli artt. 353 e 354 cod.proc.civ., ma ha deciso nel merito, ha accolto, quindi, la domanda di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo provata, tramite CTU, la provenienza dei danni dall'appartamento della odierna ricorrente, e, in applicazione dell'art. 2051 cod.civ., ha condannato quest'ultima al pagamento di euro 653,97, oltre a Iva, al netto di rivalutazione ed interessi; ha provveduto, inoltre, a compensare nella misura di 1/4 le spese di ATP, quelle del giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace e quelle del giudizio di appello, ponendo i restanti 3/4 a carico della odierna ricorrente, su cui ha fatto gravare per intero anche le spese di CTU; la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: 1) con un solo motivo la ricorrente lamenta «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cpc. Per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 92 cod.proc.civ., in relazione al Dm n. 55/2014, siccome integrato dal dm n. 37/2018»; oggetto di censura è la statuizione con cui il Tribunale ha affermato che per la liquidazione degli onorari e delle spese del giudizio di appello avrebbero trovato applicazione i parametri di cui al dm 44/2014, integrato dal dm 37/2018, e che, quindi, tenuto conto del valore della controversia, determinato sulla base delle somme liquidate, il valore dovesse essere quello compreso tra euro 1100,01 ed euro 5200,00; nella determinazione di tale valore, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe compreso, incorrendo nella violazione dell'art. 10 cod.proc.civ., l'ammontare del danno, le spese per l'ATP e le spese di lite liquidate in grado di appello, anziché solo le spese anteriori all'incardinamento della fase giudiziale, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della individuazione del valore della causa in fase di impugnazione, non deve aversi riguardo al fatto che nel precedente grado di giudizio sia stata o meno pronunciata condanna, dovendo farsi riferimento esclusivamente all'oggetto del gravame; quindi le spese, la cui liquidazione segue la decisione di appello ai fini della determinazione della soccombenza non avrebbero dovuto contribuire a determinare il valore della domanda; non solo: le spese di ATP ante causam avrebbero dovuto essere poste a carico del richiedente e avrebbero potuto essere prese in considerazione nella liquidazione delle spese solo del successivo giudizio di merito, come spese giudiziali da liquidarsi secondo gli ordinari criteri di soccombenza; la conclusione è che il Tribunale nella determinazione dei parametri per la liquidazione del compenso in fase di appello avrebbe dovuto fare riferimento allo scaglione compreso tra euro 0,01 ed euro 1100,00; 2) il motivo è inammissibile; l'odierna ricorrente, costituendosi in primo grado, e ribadendolo in appello, aveva eccepito che il valore della controversia doveva determinarsi non solo tenendo in considerazione della somma richiesta a titolo risarcitorio - euro 659,97 oltre ad interessi - ma anche in considerazione della richiesta di rimborso delle spese sostenute per 'ATP. Proprio in accoglimento di detta eccezione, il Tribunale ha dichiarato l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, perché la controversia eccedeva il valore della sua competenza per valore, determinata ai sensi dell'art. 7, comma 1, cod.proc.civ.; non essendo stata impugnata la statuizione di competenza per valore del Tribunale, ed essendo quindi essa passata in giudicato, il valore della causa, sia pure al diverso fine della condanna alle spese di lite, non poteva essere determinato sulla scorta di un valore della controversia inferiore; peraltro, non può non rilevarsi, come osservato nel controricorso, la carenza di interesse della ricorrente ad impugnare la determinazione del valore della controversia che è stata determinata dall'accoglimento di una sua eccezione formulata, come si è detto, in primo grado e ribadita in appello; 3) il ricorso è inammissibile; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio de