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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2020

Cassazione n. 04943/2023

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/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16062/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liq uidazione ) , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona dei rispettivi legal i rappresentant i pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliatein Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; - c ontroricorrent i e ricorrenti incidentali – N. 16062/21R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n. 3289/2020depositata in data 2.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 3 . 1 2 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Calabria accolse l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la sentenza n. 5628/2018della C.T.P. di Cosenza , che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s. p . a . in liq. avverso estrattidi ruolo; nel riformare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello ritenne che l’agente della riscossione ave sse adeguatamente provato la regolarità delle notifiche dellecartelle impugnate; avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liq.) haproposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resistono AdER e l’Agenzia delle Entrate con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, sulla base di tre motivi; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., per aver la C.T.R. ritenuto validamente notificate l e cartell e di pagamento in questione , benché difettasse l’attestazione di conformità all’originale delle copie delle N. 16062/21R.G. relate prodotte dall’agente della riscossione, e benché esse fossero state disconosciute ex art. 2719 c.c.; si aggiunge che il principio di scissione degli effetti della notifica,sancito dalla norma in rubrica, non può estendersi alla presunzione di conoscenza del contenuto del l’atto per effetto del mero rilascio di estratti di ruolo; 1.2 – con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, per non aver la C.T.R. dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario della società contribuente, stante la non impugnabilità dell’estratto di ruolo separatamente dalle cartelle di pagamento, come aveva inteso farela società; 1.3 – con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per non aver la C.T.R. dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario della società perché tardivamente proposto; 1.4 –con il terzo motivo del ricorso incidentale, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per aver la C.T.R. erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite; 2.1– deve esaminarsi per primo, per ragioni di pregiudizialità logica , il primo motivo del ricorso incidentale; esso è fondato, anzitutto perché la società contribuente s’è limitata ad impugnarei soli estratti di ruolo, ma non anche le sottostanti cartelle di pagamento, sul p resupposto della non piena conoscenza del loro contenuto (tanto da aver dovuto avviare un contenzioso dinanzi al N. 16062/21R.G. giudice amministrativo per l’accesso agli atti, con esito favorevole, a seguito di Cons.

Stato n. 4821/2013); di conseguenza, la relativa pretesa fiscale si è cristallizzata, per non aver la società “recuperato” la facoltà d’impugnazione delle cartelle stesse, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 (v.

Cass. n. 31009/2019); il mezzo, però, va accolto per una ragione ancor più assorbente; è inequivoco che il contenzioso che occupa è stato avviato a seguito del rilascio degli estratti di ruolo da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , benché tanto sia avvenuto solo a seguito dell’accoglimento del ricorso della società dinanzi al giudice amministrativo (anziché, come di regola avviene, dopo semplice richiesta allo sportello dell’agente della riscossione, da parte del contribuente); si tratta, però, di particolare irrilevante, perché la peculiarità della vicenda acquisitiva degli estratti di ruolo non sposta i termini della questione di cui infra, legata alla verifica dell’interesse a ricorrere, ex art. 100 c.p.c.; sul punto, decidendo su questione di massima di particolare importanza ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estratto diruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione N. 16062/21R.G. avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Cass. n. 26283/2022); in particolare, a mente del citato art. 12, comma 4-bis, recante la tipizzazione dell’interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistenteove il contribuente dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art.80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 /2016 , oppure per la riscossione di somme allo st esso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m.18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all ’art. 48 - bis del d.P.R. n. 602/1973 o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; ebbene, la società contribuente non ha provveduto in alcun modo a dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire nei termini prima N. 16062/21R.G. prospettati, neanche in seno al ricorso o, comunque entro la data del 13.12.2022, fissata per l’adunanza camerale, al cui esito è stata adottata la presente decisione; ne discende che la domanda originaria non avrebbe potuto essere proposta, né proseguita, in difetto della necessaria condizione dell’azione; 3.1 –si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata, per non aver la C.T.R. rilevato l’originaria inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse;restano conseguentemente assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, mentre l’unico motivo del ricorso principale è a tal punto inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse, stante l’accoglimento del ricorso incidentale; 4.1 – in definitiva, è accolto il primo motivo del ricorso incidentale, mentre restano assorbiti il secondo e il terzo motivo dello stesso; il ricorso principale è inammissibile; la sentenza impugnata è dunque cassata inrelazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario della società contribuente; la novità della citata decisione nomofilattica, resa successivamente alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spesedell’intero giudizio tra tutte le parti ; in relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, N. 16062/21R.G. comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo dello stesso; dichiara il ricorso principale inammissibile; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario della società contribuente ; compensa integralmente le spesedel giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16062/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liq uidazione ) , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona dei rispettivi legal i rappresentant i pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliatein Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; - c ontroricorrent i e ricorrenti incidentali – N. 16062/21R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n. 3289/2020depositata in data 2.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 3 . 1 2 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Calabria accolse l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la sentenza n. 5628/2018della C.T.P. di Cosenza , che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s. p . a . in liq. avverso estrattidi ruolo; nel riformare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello ritenne che l’agente della riscossione ave sse adeguatamente provato la regolarità delle notifiche dellecartelle impugnate; avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liq.) haproposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resistono AdER e l’Agenzia delle Entrate con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, sulla base di tre motivi; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., per aver la C.T.R. ritenuto validamente notificate l e cartell e di pagamento in questione , benché difettasse l’attestazione di conformità all’originale delle copie delle N. 16062/21R.G. relate prodotte dall’agente della riscossione, e benché esse fossero state disconosciute ex art. 2719 c.c.; si aggiunge che il principio di scissione degli effetti della notifica,sancito dalla norma in rubrica, non può estendersi alla presunzione di conoscenza del contenuto del l’atto per effetto del mero rilascio di estratti di ruolo; 1.2 – con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, per non aver la C.T.R. dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario della società contribuente, stante la non impugnabilità dell’estratto di ruolo separatamente dalle cartelle di pagamento, come aveva inteso farela società; 1.3 – con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per non aver la C.T.R. dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario della società perché tardivamente proposto; 1.4 –con il terzo motivo del ricorso incidentale, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per aver la C.T.R. erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite; 2.1– deve esaminarsi per primo, per ragioni di pregiudizialità logica , il primo motivo del ricorso incidentale; esso è fondato, anzitutto perché la società contribuente s’è limitata ad impugnarei soli estratti di ruolo, ma non anche le sottostanti cartelle di pagamento, sul p resupposto della non piena conoscenza del loro contenuto (tanto da aver dovuto avviare un contenzioso dinanzi al N. 16062/21R.G. giudice amministrativo per l’accesso agli atti, con esito favorevole, a seguito di Cons. Stato n. 4821/2013); di conseguenza, la relativa pretesa fiscale si è cristallizzata, per non aver la società “recuperato” la facoltà d’impugnazione delle cartelle stesse, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 (v. Cass. n. 31009/2019); il mezzo, però, va accolto per una ragione ancor più assorbente; è inequivoco che il contenzioso che occupa è stato avviato a seguito del rilascio degli estratti di ruolo da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , benché tanto sia avvenuto solo a seguito dell’accoglimento del ricorso della società dinanzi al giudice amministrativo (anziché, come di regola avviene, dopo semplice richiesta allo sportello dell’agente della riscossione, da parte del contribuente); si tratta, però, di particolare irrilevante, perché la peculiarità della vicenda acquisitiva degli estratti di ruolo non sposta i termini della questione di cui infra, legata alla verifica dell’interesse a ricorrere, ex art. 100 c.p.c.; sul punto, decidendo su questione di massima di particolare importanza ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estratto diruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione N. 16062/21R.G. avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Cass. n. 26283/2022); in particolare, a mente del citato art. 12, comma 4-bis, recante la tipizzazione dell’interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistenteove il contribuente dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art.80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 /2016 , oppure per la riscossione di somme allo st esso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m.18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all ’art. 48 - bis del d.P.R. n. 602/1973 o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; ebbene, la società contribuente non ha provveduto in alcun modo a dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire nei termini prima N. 16062/21R.G. prospettati, neanche in seno al ricorso o, comunque entro la data del 13.12.2022, fissata per l’adunanza camerale, al cui esito è stata adottata la presente decisione; ne discende che la domanda originaria non avrebbe potuto essere proposta, né proseguita, in difetto della necessaria condizione dell’azione; 3.1 –si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata, per non aver la C.T.R. rilevato l’originaria inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse;restano conseguentemente assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, mentre l’unico motivo del ricorso principale è a tal punto inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse, stante l’accoglimento del ricorso incidentale; 4.1 – in definitiva, è accolto il primo motivo del ricorso incidentale, mentre restano assorbiti il secondo e il terzo motivo dello stesso; il ricorso principale è inammissibile; la sentenza impugnata è dunque cassata inrelazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario della società contribuente; la novità della citata decisione nomofilattica, resa successivamente alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spesedell’intero giudizio tra tutte le parti ; in relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, N. 16062/21R.G. comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo dello stesso; dichiara il ricorso principale inammissibile; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario della società contribuente ; compensa integralmente le spesedel giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p
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