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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33446/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15029/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] GEOM.

GIAMPIERO, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 19/2023 depositata il 07/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 19/2023, depositata il 7.6.2023, ha rigettato il reclamo proposto [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’omonima ditta, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.

Il giudice d’appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado sia in ordine al perdurante, anche a seguito dell’entrata in vigore del CCII, potere del Tribunale Fallimentare di segnalazione al P.M. dell’insolvenza del debitore, sia con riferimento al rigetto dell’istanza di rinvio svolta dal debitore nel corso del giudizio di primo grado, sia, infine, in relazione alla ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 37, 38 e 390 D.lgs. 14/2019.

Espone il ricorrente che il potere di segnalazione dell’insolvenza al P.M. da parte del Tribunale Fallimentare non appare coerente con la disciplina transitoria racchiusa nell’art. 390 D.lgs n. 14/2019 e con la ratio della riforma della crisi di impresa introdotta dal D.lgs n. 14/2019 da ravvisare non più, come in passato, nella ineluttabile liquidazione/cessazione dell’attività di impresa, ma nella sua prosecuzione.

2. Il motivo è infondato.

Va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9409/2013, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il tribunale fallimentare può disporre, ai sensi dell'art. 7 legge fall., la trasmissione degli atti al P.M., affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice, di cui all'art. 111 cost., per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell'imprenditore a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice”.

Tale principio trova applicazione anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, il cui art. 38, nel disciplinare la “iniziativa del pubblico ministero”, ha disposto al comma 2 che L’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero , senza alcun distinguo tra procedimento penale, amministrativo o civile (nel cui ambito deve farsi rientrare la procedura di liquidazione giudiziale).

Né può ritenersi che il potere di segnalazione al P.M. attribuito al Tribunale Fallimentare sia incompatibile con il nuovo apparato normativo: se nel codice della crisi di impresa sono stati introdotti indici di allerta per consentire l’emersione più tempestiva della crisi di impresa, a maggior ragione, deve essere riconosciuto al giudice il potere di segnalazione al P.M. ove lo stato di insolvenza si sia manifestato nel corso di un procedimento svolto davanti all’autorità giudiziaria e non sfociato in una decisione di merito.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 24 Cost. ex art. 360 comma 1 n 4 c.p.c.

Il ricorrente si duole del rigetto della richiesta di rinvio dallo stesso formulata dal debitore al fine di acquisire la documentazione contabile necessaria, richiesta al consulente di riferimento, ma ancora non consegnata.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 121 D.lgs. n. 14/2019.

Si duole il ricorrente che gli è stata preclusa la possibilità di documentare compiutamente l‘effettiva consistenza dei debiti e dei crediti facenti capo alla sua attività, non essendogli stato accordato il chiesto rinvio.

Si è quindi addivenuto ad una dichiarazione di apertura di una liquidazione giudiziale pur in difetto di una adeguata istruttoria.

5. Entrambi motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili.

Il giudice del reclamo ha dato atto che il tribunale , nel rigettare la richiesta di rinvio, perché priva di una ragionevole giustificazione, aveva rimarcato anche che la ditta del debitore risultava cancellata dal registro delle imprese a far data dal 21.1.2022 e, dunque, era prossima la scadenza del termine ultimo di un anno, decorrente dalla data di cancellazione dal registro delle imprese, per la definizione della presente procedura di apertura della liquidazione giudiziale, ex art. 33 CCIL.

A fronte di un provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio adeguatamente motivato, il reclamante non aveva ritenuto né di allegare né soprattutto di dimostrare le ragioni che avevano impedito il deposito tempestivo della documentazione contabile, né aveva specificatamente censurato l’ordinanza del Giudice delegato nella parte in cui aveva evidenziato la circostanza che la cancelleria del Tribunale provvedeva ordinariamente a rendere disponibili gli atti su idoneo supporto informatico.

Non poteva quindi ravvisarsi, nella mancata concessione del rinvio dell’udienza, violazione alcuna del diritto di difesa del debitore, tanto più che l’onere della prova ben può essere adempiuto dal debitore davanti alla Corte di Appello in sede di reclamo, potendo egli indicare anche per la prima volta in tale sede, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la insussistenza dei requisiti per la dichiarazione di apertura della liquidazione.

Con tale articolata motivazione del giudice d’appello il ricorrente non ha inteso minimamente confrontarsi, reiterando apoditticamente le censure già esaminate sulla violazione del diritto di difesa ed affermando genericamente di non aver potuto provare l’effettiva consistenza dei propri debiti.

Non si liquidano le spese di lite non avendo la liquidazione giudiziale svolto difese.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15029/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] GEOM. GIAMPIERO, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 19/2023 depositata il 07/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 19/2023, depositata il 7.6.2023, ha rigettato il reclamo proposto [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’omonima ditta, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale. Il giudice d’appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado sia in ordine al perdurante, anche a seguito dell’entrata in vigore del CCII, potere del Tribunale Fallimentare di segnalazione al P.M. dell’insolvenza del debitore, sia con riferimento al rigetto dell’istanza di rinvio svolta dal debitore nel corso del giudizio di primo grado, sia, infine, in relazione alla ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 37, 38 e 390 D.lgs. 14/2019. Espone il ricorrente che il potere di segnalazione dell’insolvenza al P.M. da parte del Tribunale Fallimentare non appare coerente con la disciplina transitoria racchiusa nell’art. 390 D.lgs n. 14/2019 e con la ratio della riforma della crisi di impresa introdotta dal D.lgs n. 14/2019 da ravvisare non più, come in passato, nella ineluttabile liquidazione/cessazione dell’attività di impresa, ma nella sua prosecuzione. 2. Il motivo è infondato. Va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9409/2013, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il tribunale fallimentare può disporre, ai sensi dell'art. 7 legge fall., la trasmissione degli atti al P.M., affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice, di cui all'art. 111 cost., per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell'imprenditore a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice”. Tale principio trova applicazione anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, il cui art. 38, nel disciplinare la “iniziativa del pubblico ministero”, ha disposto al comma 2 che L’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero , senza alcun distinguo tra procedimento penale, amministrativo o civile (nel cui ambito deve farsi rientrare la procedura di liquidazione giudiziale). Né può ritenersi che il potere di segnalazione al P.M. attribuito al Tribunale Fallimentare sia incompatibile con il nuovo apparato normativo: se nel codice della crisi di impresa sono stati introdotti indici di allerta per consentire l’emersione più tempestiva della crisi di impresa, a maggior ragione, deve essere riconosciuto al giudice il potere di segnalazione al P.M. ove lo stato di insolvenza si sia manifestato nel corso di un procedimento svolto davanti all’autorità giudiziaria e non sfociato in una decisione di merito. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 24 Cost. ex art. 360 comma 1 n 4 c.p.c. Il ricorrente si duole del rigetto della richiesta di rinvio dallo stesso formulata dal debitore al fine di acquisire la documentazione contabile necessaria, richiesta al consulente di riferimento, ma ancora non consegnata. 4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 121 D.lgs. n. 14/2019. Si duole il ricorrente che gli è stata preclusa la possibilità di documentare compiutamente l‘effettiva consistenza dei debiti e dei crediti facenti capo alla sua attività, non essendogli stato accordato il chiesto rinvio. Si è quindi addivenuto ad una dichiarazione di apertura di una liquidazione giudiziale pur in difetto di una adeguata istruttoria. 5. Entrambi motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili. Il giudice del reclamo ha dato atto che il tribunale , nel rigettare la richiesta di rinvio, perché priva di una ragionevole giustificazione, aveva rimarcato anche che la ditta del debitore risultava cancellata dal registro delle imprese a far data dal 21.1.2022 e, dunque, era prossima la scadenza del termine ultimo di un anno, decorrente dalla data di cancellazione dal registro delle imprese, per la definizione della presente procedura di apertura della liquidazione giudiziale, ex art. 33 CCIL. A fronte di un provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio adeguatamente motivato, il reclamante non aveva ritenuto né di allegare né soprattutto di dimostrare le ragioni che avevano impedito il deposito tempestivo della documentazione contabile, né aveva specificatamente censurato l’ordinanza del Giudice delegato nella parte in cui aveva evidenziato la circostanza che la cancelleria del Tribunale provvedeva ordinariamente a rendere disponibili gli atti su idoneo supporto informatico. Non poteva quindi ravvisarsi, nella mancata concessione del rinvio dell’udienza, violazione alcuna del diritto di difesa del debitore, tanto più che l’onere della prova ben può essere adempiuto dal debitore davanti alla Corte di Appello in sede di reclamo, potendo egli indicare anche per la prima volta in tale sede, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la insussistenza dei requisiti per la dichiarazione di apertura della liquidazione. Con tale articolata motivazione del giudice d’appello il ricorrente non ha inteso minimamente confrontarsi, reiterando apoditticamente le censure già esaminate sulla violazione del diritto di difesa ed affermando genericamente di non aver potuto provare l’effettiva consistenza dei propri debiti. Non si liquidano le spese di lite non avendo la liquidazione giudiziale svolto difese. P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do
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