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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11819/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 aprile 1958 avverso la sentenza resa il 17 novembre 2023 dalla Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][NO. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, con dichiarazione resa all'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], riservando di formulare i motivi.

Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione in quanto il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato e deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 6 marzo 2024 Il consigliere estensore Il PresderVe aniela [OSCURATO:PERSONA] LI.-:-'03:174.T CANI:.';" SECONDA S.!ONE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 aprile 1958 avverso la sentenza resa il 17 novembre 2023 dalla Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][NO. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, con dichiarazione resa all'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], riservando di formulare i motivi. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione in quanto il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato e deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 6 marzo 2024 Il consigliere estensore Il PresderVe aniela [OSCURATO:PERSONA] LI.-:-'03:174.T CANI:.';" SECONDA S.!ONE
Sentenza Cassazione n. 11819/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris