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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 23595/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Livorno, in data 16 settembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cpv. c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, quale motivo unico, erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza formulata.

Invero la corte territoriale ha disatteso il gravame difensivo in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche con motivazione esaustiva ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

Nel caso di specie, infatti, il giudice d'appello riteneva i numerosi precedenti a carico dell'imputato ostativi alla concessione delle attenuanti generiche.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 093?,-,,,ITAT°

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Livorno, in data 16 settembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cpv. c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, quale motivo unico, erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza formulata. Invero la corte territoriale ha disatteso il gravame difensivo in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche con motivazione esaustiva ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie, infatti, il giudice d'appello riteneva i numerosi precedenti a carico dell'imputato ostativi alla concessione delle attenuanti generiche. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 093?,-,,,ITAT°
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