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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 35110/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6152-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso rilasciata il 18 dicembre 2019, autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] S. Costis dello Stato del [OSCURATO:PERSONA] (U.S.A.) ed apostillata in data 8 gennaio 2020, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 161; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., entrambi dom.ti in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rapp. e dif.; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 820 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio, non opponendosi alle reciproche rinunzie delle parti; uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], per la parte ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti controricorrenti; RILEVATO che la [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Genova, i dinieghi oppostile al rimborso della tassa di ancoraggio versata nel periodo 10.1.2012-5.11.2015, unitamente a tutti gli atti precedente e conseguenti; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 1046/2017, dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] ,lo rigettò, nel merito, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ; che tanto la [OSCURATO:PERSONA] , quanto il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 820, depositata il 05/07/2019 rigettò entrambi i gravami; cheavverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] ) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; si sono costituiti con controricorso, contenente ricorso incidentale (a propria volta avversato da controricorso depositato dalla ricorrente principale), affidato a due motivi, l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] nonché il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] ; CONSIDERATO che, con istanza deposita telematicamente in data 3.8.2023, la parte ricorrente principale ha allegato che “le parti in causa hanno definito integralmente la loro lite in via transattiva e che intendono rinunciare al pendente procedimento a spese compensate”, per l’effetto dichiarando di rinunciare al proprio ricorso e di “accettare la rinuncia al ricorso incidentale delle controparti che sarà depositata a seguire da parte dell’Avvocatura dello Stato, rinunciando pertanto al controricorso contro tale ricorso incidentale delle controparti, sempre a spese compensate”; che, a mente della nuova formulazione dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 20.5.2023), l’atto contenente la rinunzia che precede è stato comunicato telematicamente alle parti controricorrenti costituite in data 4.8.2023, presso il domicilio digitale dell’ AVVOCATURA DELLO STATO ; che le parti controricorrenti hanno aderito a siffatta rinunzia, accettandola ed a propria volta rinunziando al ricorso incidentale proposto (cfr. memoria depositata telematicamente il 7.9.2023), con compensazione delle spese di lite; RITENUTO che quanto precede determina l’estinzione del giudizio, con l’integrale compensazione, tra le parti e come da queste richiesto, delle spese di legittimità; che non sussistono i presupposti per imporre alle ricorrenti – principale ed incidentali - il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012 (arg. da Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01), tanto più considerando che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ed il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] già in astratto sono sottratti all’applicazione della richiamata normativa, trattandosi di amministrazioni ammesse alla prenotazione a debito (arg., ex multis, da Cass., Sez. 6-L, 29.1.2016, n. 1778, Rv. 638714-01); P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6152-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso rilasciata il 18 dicembre 2019, autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] S. Costis dello Stato del [OSCURATO:PERSONA] (U.S.A.) ed apostillata in data 8 gennaio 2020, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 161; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., entrambi dom.ti in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rapp. e dif.; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 820 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio, non opponendosi alle reciproche rinunzie delle parti; uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], per la parte ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti controricorrenti; RILEVATO che la [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Genova, i dinieghi oppostile al rimborso della tassa di ancoraggio versata nel periodo 10.1.2012-5.11.2015, unitamente a tutti gli atti precedente e conseguenti; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 1046/2017, dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] ,lo rigettò, nel merito, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ; che tanto la [OSCURATO:PERSONA] , quanto il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 820, depositata il 05/07/2019 rigettò entrambi i gravami; cheavverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] ) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; si sono costituiti con controricorso, contenente ricorso incidentale (a propria volta avversato da controricorso depositato dalla ricorrente principale), affidato a due motivi, l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] nonché il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] ; CONSIDERATO che, con istanza deposita telematicamente in data 3.8.2023, la parte ricorrente principale ha allegato che “le parti in causa hanno definito integralmente la loro lite in via transattiva e che intendono rinunciare al pendente procedimento a spese compensate”, per l’effetto dichiarando di rinunciare al proprio ricorso e di “accettare la rinuncia al ricorso incidentale delle controparti che sarà depositata a seguire da parte dell’Avvocatura dello Stato, rinunciando pertanto al controricorso contro tale ricorso incidentale delle controparti, sempre a spese compensate”; che, a mente della nuova formulazione dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 20.5.2023), l’atto contenente la rinunzia che precede è stato comunicato telematicamente alle parti controricorrenti costituite in data 4.8.2023, presso il domicilio digitale dell’ AVVOCATURA DELLO STATO ; che le parti controricorrenti hanno aderito a siffatta rinunzia, accettandola ed a propria volta rinunziando al ricorso incidentale proposto (cfr. memoria depositata telematicamente il 7.9.2023), con compensazione delle spese di lite; RITENUTO che quanto precede determina l’estinzione del giudizio, con l’integrale compensazione, tra le parti e come da queste richiesto, delle spese di legittimità; che non sussistono i presupposti per imporre alle ricorrenti – principale ed incidentali - il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012 (arg. da Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01), tanto più considerando che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ed il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] già in astratto sono sottratti all’applicazione della richiamata normativa, trattandosi di amministrazioni ammesse alla prenotazione a debito (arg., ex multis, da Cass., Sez. 6-L, 29.1.2016, n. 1778, Rv. 638714-01); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le