CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 39155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sos:ituto M. Francesca LOY, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese. Osserva 1. Con decreto 3/12/2021, il Tribunale di Latina ha revocato il provvedimento di ammissione di PICCOLO Maria (parte civile costituita, quale persona offesa del reato, nel procedimento n. 5052720 RGNR a carico di [OSCURATO:PERSONA] Angelo [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la relativa liquidazione delle spese in favore del difensore, alla luce delle notizie comunicate dall'Agenzia delle Entrate, attestanti la insussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio, per essere stato il reddito imponibile IRPEF della richiedente e dei familiari conviventi superiore a quello legale, compreso l'aumento per ogni familiare convivente. 2. La difesa della PICCOLO ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione, in relazione ai motivi che hanno giustificato la revoca del provvedimento di ammissione. Il giudice che ha ammesso la ricorrente al beneficio, infatti, avrebbe valutato solo la tipologia del reato e non anche il reddito, le ragioni della revoca non potendo essere diverse da quelle della ammissione al beneficio, nulla avendo a tal proposito affermato il giudice nel provvedimento impugnato. Rileva, sotto altro profilo, una analogia tra le fattispecie per le quali l'art. 76, n. 4-ter e 4-quater d. P.R. n. 115/02 prevede l'ammissione in deroga ai limiti di reddito e il reato per il quale è processo (tentato uxoricidio). Con un secondo motivo, propone questione di legittimità costituzionale della norma richiamata nella parte in cui, per l'appunto, non include detto reato nell'elenco di quelli per i quali la deroga è prevista, avendo così il legislatore violato il canone della parità di trattamento tra posizioni giuridiche identiche. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto M. Francesca LOY, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese. 4. L'Avvocatura generale per il Ministero resistente ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, 5. In via preliminare ed assorbente si pone il problema della diretta ricorribilità per cassazione del provvedimento del giudice di merito di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.6. In base al disposto di cui all'art. 113 del d.P.R. 115/2002, infatti, avverso il decreto Che decide sulla richiesta di revoca, disposta ai sensi della lett. d) dell'art. 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'art. 97. Nel caso in esame, il provvedimento di revoca è stato reso dal giudice d'ufficio, sia pure a seguito di comunicazione dell'ufficio finanziario, per quanto emerge dal tenore del ricorso (nel quale si fa espresso riferimento all'adesione del giudice alla relazione di quell'ufficio) e, invero, dalle stesse allegazioni in atti (non risultando specifica richiesta dell'Agenza delle Entrate, ma, per l'appunto, una relazione di quell'ufficio). Orbene, avverso i provvedimenti del giudice di merito di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando il giudice stesso ritenga di avere disposto l'ammissione al patrocinio in assenza delle condizioni di legge, non è esperibile direttamente il ricorso per cassazione, ma unicamente l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R.115/2002 davanti al presidente dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento. Sul punto, pare sufficiente un rinvio al consolidato orientamento di questa Corte per rilevare che, in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso diretto per cassazione è previsto solo in caso di decreto adottato su "richiesta di revoca", e dunque su richiesta dell'amministrazione finanziaria, non anche quando la revoca sia disposta d'ufficio, dovendo in tal caso esperirsi il ricorso in opposizione (sez. 4, n. 20087 del 29/4/2010, Siddu, Rv. 247545), con la conseguenza che il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere convertito in opposizione (sez. 4, ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573). Tale principio ha mantenuto validità anche a seguito dell'entrata in vigore della I. n. 168 del 2005 che ha convertito il dl. n. 115 del 2005, il cui art. 9 bis, comma 1, ha inserito la previsione alla lett. d) della possibilità di revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione ove sia provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (sez. 4, ordinanza n. 46862 del 3/11/2011, Rv. 252138, in motivazione). Tale interpretazione, per come già osservato da questa corte (sez. 4, 10/2/2005 n. 12634, Formica, Rv. 231257), discende dalla ,considerazione che, poiché la situazione che si determina a seguito della revoca è analoga a quella scaturente dall'originario diniego di ammissione (di qui l'efficacia retroattiva della revoca di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai sensi dell'art. 114, comma 2), deve ritenersi che il provvedimento sia reclamabile con le stesse modalità previste per tale ultimo istituto. Ne deriva, per il caso in cui il ricorso per cassazione sia erroneamente proposto avverso il decreto di revoca d'ufficio, come nel caso all'esame, la riqualificazione dello stesso quale opposizione, con conseguente trasmissione al Presidente del Tribunale competente (sez. 4, ordinanza n. 34764 del 17/5/2012, Cavallo, Rv. 253514).7. Per il principio della conservazione delle impugnazioni, il ricorso non va, tuttavia, dichiarato inammissibile, ma rimesso all'ufficio giudiziario competente, operandosene la conversione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Nel caso in esame, quindi, qualificato il ricorso per cassazione come opposizione ai sensi dell'art. 99, comma 1 d.P.R. 115/02, gli atti vanno trasmessi al Presidente del Tribunale di Latina per quanto di competenza. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Latina per quanto di competenza. Deciso il 12 ottbre 2022. Il Consigliere est. Il