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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 13879/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa in data 28/04/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo ha condannato per il reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c) e 2-sexies, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Ficarazzi il 6 settembre 2018; ritenuto che i motivi di ricorso (diniego applicazione 131 bis cod. pen. e art.62 bis cod. pen.), non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che il giudice di merito alle pagg.6-7 ha ampiamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione sui punti censurati, indicando le gravi modalità del fatto e l'assenza di resipiscenza, e che per i motivi indicati la censura non supera il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 marzo 2024 Il sigl. re estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa in data 28/04/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo ha condannato per il reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Ficarazzi il 6 settembre 2018; ritenuto che i motivi di ricorso (diniego applicazione 131 bis cod. pen. e art.62 bis cod. pen.), non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che il giudice di merito alle pagg.6-7 ha ampiamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione sui punti censurati, indicando le gravi modalità del fatto e l'assenza di resipiscenza, e che per i motivi indicati la censura non supera il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il sigl. re estensore Il
Sentenza Cassazione n. 13879/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris