CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 1979
Cassazione n. 20668/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1979 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 ottobre 2020, che aveva confermato la condanna di Balzano per il reato di cui all'art. 640 ter cod.pen.. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente eccepisce che la sentenza impugnata aveva violato l'art. 521 cod.proc.pen., atteso che Salzano era stato chiamato a difendersi per il reato di cui all'art.55 D.L.vo 231/07 ed era stato condannato per tutt'altra condotta / ovvero per il reato di cui all'art.640 ter cod.pen.: la Corte territoriale aveva ritenuto che il fatto storico su cui l'imputato era chiamato a difendersi era identico, ma tale circostanza non rispondeva al vero, posto che a Salzano era stata contestata la condotta illecita di indebito utilizzo della carta di credito di Tofani, mentre era stato poi condannato per essere penetrato abusivamente nel sistema informatico bancario effettuando illecite operazioni di trasferimento fondi; a nulla rilevava la circostanza, richiamata in sentenza, dell'essersi il giudizio definito nelle forme del rito ordinario, atteso che nel corso dell'istruttoria nessuna modifica del capo di imputazione era stata notificata all'imputato. Il difensore rileva inoltre che il "cliente" avrebbe indicato alla Genertel una utenza cellulare non corrispondente a Salzano ed avrebbe fornito un indirizzo mail abbinato a tale [OSCURATO:PERSONA], su cui alcuna indagine era stata compiuta; né la Corte territoriale aveva spiegato perché non dovevano ritenersi credibili le spiegazioni di Salzano; si reputavano irrilevanti le indicazioni eteroaccusatorie rese da Salzano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Il difensore lamenta che non erano state considerate le richieste difensive volte ad una più corretta disamina di tutta la vicenda processuale, con particolare riferimento alla valutazione della concreta entità del reato e quindi ad una più giusta applicazione del dettato normativo di cui all'art. 133 cod.pen.; tale riesame avrebbe reso possibile l'applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione; contesta, infine, l'eccessività della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi \'‘ mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, [OSCURATO:PERSONA]); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258975 - 01) Nel caso in esame, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lui mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa, posto che ciò che era stato contestato all'imputato era l'utilizzo indebito di una carta di credito, usata per per effettuare il pagamento dell'assicurazione del motoveicolo a lui intestato; pertanto, il fatto che tale utilizzo sia avvenuto mediante ingresso in un sistema informatico, nulla cambia dal punto di vista fattuale. 1.2 Quanto alla responsabilità del ricorrente, il motivo di ricorso non si confronta con le evidenze processuali rilevate dai giudici di merito, e cioè che la carta di credito è stata usata per pagare l'assicurazione del motoveicolo intestato a Salzano e che il cliente dell'assicurazione aveva indicato come indirizzo mail [OSCURATO:EMAIL]; la Corte di appello ha anche richiamato la sentenza di primo grado, che aveva spiegato perché non è stata ritenuta credibile la versione dell'imputato secondo cui avrebbe incaricato di stipulare il contrat6 di assicurazione tale [OSCURATO:PERSONA] (mai citato come testimone), in quanto Salzano aveva affermato di avergli corrisposto a tal fine la somma di 1.000,00 euro, mentre il premio assicurativo era di € 1.464,00 (corrispondente all'importo sottratto dalla carta di credito della persona offesa Tofani) 1.3 Relativamente alle questioni sulla pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, il motivo è inammissibile attesa la sua genericità, non avendo in alcun modo il ricorrente esplicitato perché sarebbe meritevole delle attenuanti generiche e perché la pena (peraltro contenuta nel minimo edittale) sarebbe eccessiva. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 20/04/2022 Il consigli