CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20839/2020proposto da: COMUNEDI GlJIDONIA MONTECELIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del Sindaco p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:CCRRNT67Cl9Al23Z) del Poro di Frosinone edelettivamente dom icilia to in Roma, alla V ia Panisperna n. 95, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ., con sede in Tivoli (R O ), alla [OSCURATO:PERSONA] 25- 150 (C.F. e P . IVA: 038944 11002 ) , in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro temporeMirco Volpe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RO), al [OSCURATO:PERSONA]Acquisto n. 3 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA] – Attività estrattiva – Cumulo sanzioni dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di T ivoli ( C . F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata pressolo studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma ( C.F.: GMBCR L 66 P47H501J), inRoma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11, giusta procura spec iale allegata in calce alcontroricorso; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - - avverso l a sente nza n. 6 200 / 20 1 9 emessa d a l la CTR Lazi o in data 07/11/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.proponeva ricorso alla CTP di Roma avverso l’avviso di accertamento per Ici 2010 relativa ad alcuni immobili siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che, essendo l’attività estrattiva svolta nei terreni riconducibile a quella di tipo industriale, l’avviso di accertamento era legittimo, non potendo costituire motivo di esenzione dall’imposta la dedotta temporaneità della coltivazione della cava e la precarietà dei fabbricati. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Lazio, in parziale accoglimento del gravame, determinava il valore degli immobili ai fini Ici in quello corrispondente al valore edificabile diminuito del 30% e stabiliva per le sanzioni il cumulo giuridico. A tal fine affermava che non era possibile riconoscere lo stesso valore economico ad un immobile edificabile contenuto nel piano regolatore attuato ed approvato ed ad un altro destinato, come nel caso di specie, ad attività estrattiva di travertino e che, nelle ipotesi di continuazione, andava applicato alle sanzioni il cumulo giuridico, anziché quello materiale. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 504/1992, 59, n. 1, lett. g). d.lgs. n. 446/1997, 115 e 116 c.p.c., e 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, rideterminato l’imposta dovuta non tenendo conto della correttezza dei valori delle aree fabbricabili contenuti nella delibera del Consiglio Comunale n. 23/2007, mai modificati dall’ente impositore, ed in assenza di una prova contraria offerta dalla contribuente in ordine alla erroneità dei detti valori. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ridotto il valore di mercato delle aree accertate e, conseguentemente, l’imposta richiesta con l’atto impugnato, in difetto di una specifica censura all’uopo mossa dal contribuente. 3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata violazione degli artt. 36 e 59 d.lgs. n. 546/1992 e 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ridotto il valore dei terreni tassati in misura del 30% in difetto di adeguata motivazione. 4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR disposto la rideterminazione delle sanzioni richieste con l’atto impugnato applicando l’istituto del cumulo giuridico in violazione dell’art. 13 citato, che espressamente prevede un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.Ritenuto in diritto Il quarto motivo del ricorso non presenta evidenza decisoria, ragion per cui si rende opportuno disporre il rinvio in pubblica udienza. Invero, afronte di un orientamento che aveva prevalso fino a qualche anno fa (cfr., da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 21570 del 26/10/2016), secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, si applica un'unica sanzione ridotta in luogo della somma delle sanzioni previste per i singoli illeciti in caso di omesso versamento, alle prescritte scadenze, degli acconti e dei saldi delle imposte dovute, atteso che l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 identifica l'entità della sanzione, ma non incide sull'operatività della nuova disciplina della continuazione (o della progressione), di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, che ha reso obbligatorio il cumulo giuridico ed ha escluso la necessità che le violazioni siano riconducibili alla "medesima risoluzione", allo stesso periodo d'imposta ed allo stesso tributo.”, sembrava negli ultimi anni affermato un indirizzo di secondo contrario (Sez. 5, Sentenza n. 1540 del 20/01/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 8148 del 22/03/2019), a mente del quale “Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento”. Tuttavia, non possono non prendersi in considerazione altresì Sez. 5, Sentenza n. 18230 del 16/09/2016 (“In tema d'ICI, l'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell'imposta ma anche per l'adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d. lgs. n. 472 del 1997”) e Sez. 5, Ordinanza n. 18447 del 30/06/2021 (“In tema di ICI, l'omessa presentazione della dichiarazione per più periodi, fino al regolare adempimento, oltre a comportare l'applicabilità delle sanzioni per ciascuna annualità, non osta all'applicazione del regime della continuazione previsto dall'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997, venendo in rilievo condotte che, traducendosi nel reiterato ostacolo alla determinazione dell'imponibile ed alla liquidazione dell'imposta con riferimento allo stesso tributo, sono tra loro oggettivamente e strettamente collegate.”). Cfr. altresì Sez. 5, Sentenza n. 3265 del 02/03/2012 (conf. Sez. 5, Sentenza n. 26077 del 30/12/2015): “In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l'istituto della continuazione, sancito dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui "quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo", è applicabile anche all'ICI.”. In questo panorama si inserisce, infine, Sez. 5, Sentenza n. 11473 del 2022, secondo cui “In tema di ICI, in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento che, in relazione ad uno stesso immobile, conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata, di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”. La pronuncia da ultimo indicata ha evidenziato che, in tema di cumulo di sanzioni, trova applicazione l'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 203 del 5 giugno 1998, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 99 del 30 marzo 2000); ai sensi di tale norma, il principio del cumulo materiale, che prevede la sommatoria di tante sanzioni quante sono le violazioni, risulta derogato a favore del contribuente dal cd. cumulo giuridico, che consente l'applicazione di una sola sanzione maggiorata, nei casi di: 1) concorso formale (art. 12, comma 1), che si ha quando un soggetto con unasola azione viola più norme anche relative a tributi diversi; 2) concorso materiale (art. 12, comma 1), ove la medesima disposizione sia violata, anche con più azioni, diverse volte; 3) progressione (art. 12, comma 2), che si ha quando, anche in tempi diversi, vengono commesse più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano «la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo»; 4) continuazione (art. 12, comma 5), per il caso in cui violazioni «della stessa indolevengono commesse in periodi d'imposta diversi». 5) rilevanza delle stesse violazioni ai fini di più tributi (l'art. 12, comma 3). In particolare la disposizione citata afferma che: "è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi (comma 1, prima parte); soggiace alla stessa sanzione "chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo" (comma 2); si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo "quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi" (comma 5). La stessa norma ha riformulato la disciplina generale dell'istituto della continuazione nell'illecito tributario, confermando ed ampliando il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, che è stato reso obbligatorio e non più facoltativo (come invece disponeva l'art. 8, della I. n. 4 del 1929), e disciplinando specificamente l'ipotesi delle violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, stabilendo, per questa particolare fattispecie, regole di maggior rigore, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di procedere al cumulo giuridico delle sanzioni. La nuova nozione di continuazione di cui all'art. 12 cit. ha determinato un superamento delle previgenti nel senso dell'obbligatorietà (in quanto la concessione del beneficio non è facoltativa per gli uffici); dell'irrilevanza dell'elemento psicologico (non essendo richiesta una "medesima risoluzione") e dell'elemento temporale (non essendo limitata allo stesso periodo di imposta); dell'ampliamento oggettivo (applicandosi alla generalità dei tributi ed anche tra violazioni non riguardanti lo stesso tributo). Si è dunque in presenza di una pluralità di regole correttive la cui applicazione risente, a sua volta, della natura dei singoli tributi, dando luogo a conseguenze diverse che non si pongono in contrasto tra loro perché riferite a fattispecie riduttive ed impositive differenti. La peculiarità della vicenda in esame si radica nella circostanza che l’omesso versamento ai fini Ici ha ad oggetto il solo ann o 2010 , pur riferendosi ad una pluralità di immobili. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della sua trattazione in pubblica udienza. Ma