CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2021
Cassazione n. 33172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 20/10/2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Latina, in data 10/05/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 385 c.p.. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, come unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 628 c.p. ex art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen. Il motivo è inammissibile. Le doglianze difensive reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla Corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative ed in piena aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, i giudici d'appello hanno evidenziato come non si potesse ricondurre la condotta così come provata all'ipotesi di cui all'art. 624 bis c.p., stante la violenza esercitata dall'imputato per vincere la resistenza della persona offesa (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (v. Sez. 2, Sentenza n. 2553 del 19/12/2014; Sez. 2 - , Sentenza n. 16899 del 21/02/2019), per il quale integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione. Nel caso di specie, l'aver strattonato la persona offesa facendola cadere a terra dall'autovettura per impossessarsi della borsa è una condotta violenta certamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 628 c.p., come adeguatamente qualificata e motivata dalla corte d'appello. A fronte di una tale motivazione della sentenza impugnata, logicamente corretta, il ricorrente ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, dunque, il motivo del ricorso deve considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità ((Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822, Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle a