Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:521
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CJ0471_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] proposte avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T‑227/01 a T‑229/01, T‑265/01, T‑266/01 e T‑270/01, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto, nelle cause T‑227/01 e T‑265/01, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2002, L 296, pag. 1), nelle cause T‑228/01 e T‑266/01, la domanda di annullamento delle decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2003/27/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese della provincia di Vizcaya sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2003, L 17, pag. 1) e, nelle cause T‑229/01 e T‑270/01, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/894/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore delle imprese della provincia di Guipúzcoa sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2002, L 314, pag. 26).
[OSCURATO:PERSONA]
1) Le impugnazioni principali e le impugnazioni incidentali sono respinte.
2) [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya – [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya, il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] de Guipúzcoa – [OSCURATO:PERSONA] de Guipúzcoa, la [OSCURATO:PERSONA] de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, la [OSCURATO:PERSONA] de Comercio e Industria de [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa sono condannati in parti uguali alle spese relative alle presenti impugnazioni.
3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.