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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 23190/2026

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verso la sentenza del 15/12/2025 della Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha pronunciato sentenza, aisensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e SeverinoBruno (chiamati a rispondere del reato di furto tentato e consumato), deliberando diinfliggere a ciascuno di essi la pena concordata con il Procuratore Generale nella misuradi anni due e mesi quattro di reclusione e di euro 889,00 di multa.2.

Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia,lamentando, il Severino, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche congiudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, e il [OSCURATO:PERSONA] l’omessa verifica dellacorrettezza della qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza di eventuali causedi non punibilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 129 cod. proc. pen.3.I ricorsi sono entrambi inammissibili.Innanzitutto, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc.pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, ai sensi dell'art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall'art. 1, comma 62 l. n.103/2017 – come, da ultimo, modificato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150 e dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31 – applicabile nel caso di specie essendola legge entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, èinammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma delsuddetto art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la mancata verifica ex art. 129del codice di rito, o genericamente la mancata verifica della qualificazione giuridica delfatto.In tema di "patteggiamento in appello" il giudice di secondo grado, nell'accoglierela richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimentodell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., nésull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto,in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputatoabbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi nonoggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018, BOUACHRABRAHIM, Rv. 27452201; Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755 –01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853).In definitiva, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazioneavverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo nel caso in cui essodeduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difformedella pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivirinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sianotrasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep.13/01/2020, M, Rv. 27817001); pena che nel caso di specie, quanto al Severino, èstata rideterminata secondo la volontà delle parti come trasfusa nell’atto allegato alverbale di udienza (e quindi applicando unicamente l’aumento per la continuazione esenza ulteriori riduzioni rispetto alla diminuente per la scelta del rito), e non è illegale.Dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale del motivo, risulta chevi era stata rinuncia ai motivi, ad eccezione di quelli inerenti la pena, e l'accordo erastato raggiunto con il P.G. sulla proposta avanzata all’udienza, per ciascun imputato,dal difensore relativamente alla misura della pena della reclusione secondo il calcolorecepito e riportato in sentenza.4.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccomestabilito dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammendedella somma di Euro 4.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 11/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso la sentenza del 15/12/2025 della Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha pronunciato sentenza, aisensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e SeverinoBruno (chiamati a rispondere del reato di furto tentato e consumato), deliberando diinfliggere a ciascuno di essi la pena concordata con il Procuratore Generale nella misuradi anni due e mesi quattro di reclusione e di euro 889,00 di multa.2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia,lamentando, il Severino, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche congiudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, e il [OSCURATO:PERSONA] l’omessa verifica dellacorrettezza della qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza di eventuali causedi non punibilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 129 cod. proc. pen.3.I ricorsi sono entrambi inammissibili.Innanzitutto, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc.pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, ai sensi dell'art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall'art. 1, comma 62 l. n.103/2017 – come, da ultimo, modificato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150 e dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31 – applicabile nel caso di specie essendola legge entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, èinammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma delsuddetto art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la mancata verifica ex art. 129del codice di rito, o genericamente la mancata verifica della qualificazione giuridica delfatto.In tema di "patteggiamento in appello" il giudice di secondo grado, nell'accoglierela richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimentodell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., nésull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto,in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputatoabbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi nonoggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018, BOUACHRABRAHIM, Rv. 27452201; Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755 –01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853).In definitiva, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazioneavverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo nel caso in cui essodeduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difformedella pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivirinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sianotrasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep.13/01/2020, M, Rv. 27817001); pena che nel caso di specie, quanto al Severino, èstata rideterminata secondo la volontà delle parti come trasfusa nell’atto allegato alverbale di udienza (e quindi applicando unicamente l’aumento per la continuazione esenza ulteriori riduzioni rispetto alla diminuente per la scelta del rito), e non è illegale.Dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale del motivo, risulta chevi era stata rinuncia ai motivi, ad eccezione di quelli inerenti la pena, e l'accordo erastato raggiunto con il P.G. sulla proposta avanzata all’udienza, per ciascun imputato,dal difensore relativamente alla misura della pena della reclusione secondo il calcolorecepito e riportato in sentenza.4.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccomestabilito dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammendedella somma di Euro 4.000,00. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 11/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
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