Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25296/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto reso dalla Corte di Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnato decreto la Corte di Appello di L'Aquila, per quanto in questa sede rileva, rigettava l'appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento dei locale Tribunale che, in data 22/5/2023, aveva disposto nei confronti del ricorrente la misura della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e la confisca di beni mobili e immobili.2.

Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del Mici, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 4 e 1, comma 1 lett. a) e b), digs n. 159/2011 e il vizio di motivazione.

Con riguardo alla misura di prevenzione personale il difensore sostiene che la Corte territoriale ne ha disposto la conferma senza tener conto delle doglianze difensive e trascurando il fatto che il sodalizio criminoso non ha generato profitti, come dimostrato dal mancato pagamento del locale di proprietà Squadrone, restituito al proprietario dai giudici territoriali.

Le stesse società del proposto sono state al medesimo restituite in quanto ritenute delle scatole vuote e del tutto incapienti.

Secondo il ricorrente dette circostanze contrastano con la ritenuta pericolosità sociale, dovendo escludersi che il Mici viva dei proventi delle attività delittuose; 2.2 la violazione degli artt. 16,20,22,24 d.lgs 159/2011 e connesso vizio della motivazione.

Il difensore contesta l'assunto della Corte territoriale secondo cui l'impugnazione proposta avverso il decreto del Tribunale avrebbe riguardato solo le società inizialmente sottoposte a sequestro di prevenzione e poi restituite e non anche gli ulteriori beni (terreni, autovettura conti correnti, titoli) in relazione ai quali è stata confermata la confisca, avendo il ricorrente contestato la sussistenza dei presupposti d'ordine soggettivo ed oggettivo della misura.

Aggiunge che il decreto impugnato ha ignorato i dati provenienti dal commercialista Sorichilli, dai quali risultano i leciti redditi prodotti dalle società ed utilizzati per l'acquisito dei beni confiscati anche da parte di familiari e, in particolare, la piena tracciabilità degli incassi delle sale slot i cui proventi risultano fatturati, come da documentazione versata in atti.

Inoltre, la Corte d'Appello non ha tenuto conto che il Mici non disponeva di risorse illecite, come provato dallo stato di decozione delle società e dei locali al medesimo riferibili e, in particolare, dal mancato pagamento, fin dal 2019, dei ratei dovuto all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto del Bar 167 e dalle procedure di sfratto subite.

Il decreto censurato ha omesso di valutare le allegazioni difensive che smentiscono un rapporto di derivazione dei beni confiscati da attività illecite e l'esistenza di sproporzione tra il reddito dichiarato e l'attività economica svolta; 2.3 la mancata assunzione di prova decisiva per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di disporre perizia contabile sulle scritture delle società del proposto, di assumere il commercialista Sorichilli e i legali rappresentanti delle società [OSCURATO:PERSONA] srl e Games slot s.r.I., prove tutte di carattere decisivo; 2.4 la violazione degli artt. 12 e 75 d.lgs 159/2011 e connesso vizio della motivazione con riguardo al disposto aggravamento della misura di prevenzione personale per inosservanza delle prescrizioni in quanto nel provvedimento applicativo non risultano precisati i giorni in cui il proposto avrebbe dovuto ottemperare all'obbligo di firma e, comunque, al Mici non risulta essere stato notificato il detto provvedimento nella sua lingua madre. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

Deve innanzitutto ribadirsi che il ricorso per cassazione in materia di procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, l'unica prevista dal disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, vizio non ravvisabile nell'ipotesi di dedotta sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01).

A tanto consegue l'inammissibilità delle doglianze che deducono il vizio di motivazione sia con riguardo alla misura personale che patrimoniale in quanto non consentite.

2. Il primo motivo di ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto il difensore contesta il giudizio di pericolosità sociale del proposto ai sensi dell'art. 1 lettere b) e c) D. 1gs 159/2011 limitandosi a richiamare i debiti delle società riconducibili al Mici, asseritannente sintomatici dell'indisponibilità di profitti illeciti e, quindi, atti a smentire i presupposti d'applicabilità della misura.

La difesa non si rapporta in termini dialettici con gli argomenti reiettivi del provvedimento impugnato che ha condiviso la valutazione del primo giudice circa la rilevanza delle emergenze fattuali tratte dal procedimento della DDA di L'Aquila a carico del Mici per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, estorsione, detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, porto abusivo di arma clandestina, evidenziando il ruolo apicale rivestito nella compagine dal prevenuto alla luce delle intercettazioni acquisite e il sequestro a suo carico di sostanze stupefacenti anche di significativa entità ponderale.

La Corte territoriale ha, altresì, sottolineato l'ampio arco temporale di attività del sodalizio, atto a generare ingenti profitti a beneficio del proposto. 3.11 secondo motivo che censura la disposta confisca di beni intestati o riconducibili al proposto è affetto da genericità ed aspecificità in quanto non contrasta in termini puntuali il preliminare rilievo della Corte circa l'assenza di deduzioni nell'atto di appello in relazione ai beni oggetto di ablazione, quali i terreni intestati alla moglie del ricorrente, l'autovettura Jaguar, i conti correnti, i contratti d'acquisito titoli in relazione ai quali i giudici della prevenzione hanno, comunque, sottolineato l'assenza di elementi attestanti la legittima provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto.

Il decreto impugnato ha, inoltre, evidenziato che le indagini patrimoniali eseguite hanno fatto emergere profili di incongruenza contabile in relazione a tutte le società del proposto con un saldo complessivo passivo, negli anni d'interesse, superiore a 400mila euro nonostante le somme ricevute a titolo di aggio sugli incassi delle slot machine, situazione insuscettibile di fornire giustificazione circa la lecita provenienza delle somme reinvestite nei beni oggetto di ablazione per la generale inattendibilità delle registrazioni contabili, dalle quali non risultano i costi sostenuti per la gestione aziendale, mentre nei conti correnti di alcune società le uniche voci in uscita sono relative ai pagamenti di canoni di locazione, a giroconti tra il proposto e i familiari e a prelievi di contanti.

Sul punto appaiono esaustive le considerazioni svolte dal Tribunale di L'Aquila in sede di decreto di confisca e di applicazione della misura personale (pag. 2-4) laddove sono state analiticamente valutate, anche sulla scorta della relazione dell'amministratore giudiziario, le attività delle singole società riconducibili al proposto, rimarcando anche in esito alle informazioni acquisite dal tenutario delle scritture Sorichilli, che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha mai presentato i bilanci, non aveva un conto corrente e il consistente saldo di cassa riportato a fine 2019 non è mai stato rinvenuto; anche la Milano sris e la [OSCURATO:SOCIETA] non risultano aver mai presentato bilanci né aver acceso conti correnti.

La mancata confisca di dette compagini, restituite ai legali rappresentanti dal primo giudice, trova giustificazione nella constatata assenza di compendi apprensibili e nell'inattività delle stesse.

La difesa non si confronta con le emergenze valorizzate dai giudici della prevenzione, attestando le proprie deduzioni su aprioristici rilievi in ordine alla lecita redditività delle compagini facenti capo al prevenuto, radicalmente smentita dalle emergenze acquisite.

4. Destituita di fondamento è la doglianza in ordine alla mancata ammissione di prove decisive quali la perizia contabile ovvero l'esame dei tenutario delle scritture contabili Sorichilli.

In disparte i concludenti rilievi in ordine all'inattendibilità delle scritture contabili, già rilevata previa interlocuzione con lo stesso Sorichilli dall'Amministratore giudiziario, deve evidenziarsi che nel procedimento di prevenzione non è configurabile il vizio della mancata assunzione di una prova decisiva (Sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Rv. 242887 - 01) previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio (Sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Rv. 242887- 01; n. 32116 del 10/09/2020, Rv. 280199-01, in motivazione; da ultimo Sez. 2, n. 40411 del 21/06/2023, n.m.).

L'operatività della disposizione in esame è, infatti, tassativamente circoscritta al caso di prove richieste dalla parte "anche nel corso della istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2" cod. proc. pen.; l'inequivoco dato letterale chiarisce che la doglianza è riferibile esclusivamente alla mancata ammissione della prova a discarico decisiva dedotta in dibattimento. /&, 5.Ad esiti di inammissibilità per genericità deve pervenirsi anche con riguardo alla conclusiva censura che concerne l'aggravamento della misura personale per effetto della violazione delle prescrizioni, stante l'assenza di allegazioni a sostegno della dedotta mancata comprensione della lingua italiana da parte del proposto, sanzionato per l'inosservanza dell'obbligo di presentazione alla P.G. 6.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto reso dalla Corte di Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnato decreto la Corte di Appello di L'Aquila, per quanto in questa sede rileva, rigettava l'appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento dei locale Tribunale che, in data 22/5/2023, aveva disposto nei confronti del ricorrente la misura della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e la confisca di beni mobili e immobili.2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del Mici, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 4 e 1, comma 1 lett. a) e b), digs n. 159/2011 e il vizio di motivazione. Con riguardo alla misura di prevenzione personale il difensore sostiene che la Corte territoriale ne ha disposto la conferma senza tener conto delle doglianze difensive e trascurando il fatto che il sodalizio criminoso non ha generato profitti, come dimostrato dal mancato pagamento del locale di proprietà Squadrone, restituito al proprietario dai giudici territoriali. Le stesse società del proposto sono state al medesimo restituite in quanto ritenute delle scatole vuote e del tutto incapienti. Secondo il ricorrente dette circostanze contrastano con la ritenuta pericolosità sociale, dovendo escludersi che il Mici viva dei proventi delle attività delittuose; 2.2 la violazione degli artt. 16,20,22,24 d.lgs 159/2011 e connesso vizio della motivazione. Il difensore contesta l'assunto della Corte territoriale secondo cui l'impugnazione proposta avverso il decreto del Tribunale avrebbe riguardato solo le società inizialmente sottoposte a sequestro di prevenzione e poi restituite e non anche gli ulteriori beni (terreni, autovettura conti correnti, titoli) in relazione ai quali è stata confermata la confisca, avendo il ricorrente contestato la sussistenza dei presupposti d'ordine soggettivo ed oggettivo della misura. Aggiunge che il decreto impugnato ha ignorato i dati provenienti dal commercialista Sorichilli, dai quali risultano i leciti redditi prodotti dalle società ed utilizzati per l'acquisito dei beni confiscati anche da parte di familiari e, in particolare, la piena tracciabilità degli incassi delle sale slot i cui proventi risultano fatturati, come da documentazione versata in atti. Inoltre, la Corte d'Appello non ha tenuto conto che il Mici non disponeva di risorse illecite, come provato dallo stato di decozione delle società e dei locali al medesimo riferibili e, in particolare, dal mancato pagamento, fin dal 2019, dei ratei dovuto all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto del Bar 167 e dalle procedure di sfratto subite. Il decreto censurato ha omesso di valutare le allegazioni difensive che smentiscono un rapporto di derivazione dei beni confiscati da attività illecite e l'esistenza di sproporzione tra il reddito dichiarato e l'attività economica svolta; 2.3 la mancata assunzione di prova decisiva per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di disporre perizia contabile sulle scritture delle società del proposto, di assumere il commercialista Sorichilli e i legali rappresentanti delle società [OSCURATO:PERSONA] srl e Games slot s.r.I., prove tutte di carattere decisivo; 2.4 la violazione degli artt. 12 e 75 d.lgs 159/2011 e connesso vizio della motivazione con riguardo al disposto aggravamento della misura di prevenzione personale per inosservanza delle prescrizioni in quanto nel provvedimento applicativo non risultano precisati i giorni in cui il proposto avrebbe dovuto ottemperare all'obbligo di firma e, comunque, al Mici non risulta essere stato notificato il detto provvedimento nella sua lingua madre. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. Deve innanzitutto ribadirsi che il ricorso per cassazione in materia di procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, l'unica prevista dal disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, vizio non ravvisabile nell'ipotesi di dedotta sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01). A tanto consegue l'inammissibilità delle doglianze che deducono il vizio di motivazione sia con riguardo alla misura personale che patrimoniale in quanto non consentite. 2. Il primo motivo di ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto il difensore contesta il giudizio di pericolosità sociale del proposto ai sensi dell'art. 1 lettere b) e c) D. 1gs 159/2011 limitandosi a richiamare i debiti delle società riconducibili al Mici, asseritannente sintomatici dell'indisponibilità di profitti illeciti e, quindi, atti a smentire i presupposti d'applicabilità della misura. La difesa non si rapporta in termini dialettici con gli argomenti reiettivi del provvedimento impugnato che ha condiviso la valutazione del primo giudice circa la rilevanza delle emergenze fattuali tratte dal procedimento della DDA di L'Aquila a carico del Mici per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, estorsione, detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, porto abusivo di arma clandestina, evidenziando il ruolo apicale rivestito nella compagine dal prevenuto alla luce delle intercettazioni acquisite e il sequestro a suo carico di sostanze stupefacenti anche di significativa entità ponderale. La Corte territoriale ha, altresì, sottolineato l'ampio arco temporale di attività del sodalizio, atto a generare ingenti profitti a beneficio del proposto. 3.11 secondo motivo che censura la disposta confisca di beni intestati o riconducibili al proposto è affetto da genericità ed aspecificità in quanto non contrasta in termini puntuali il preliminare rilievo della Corte circa l'assenza di deduzioni nell'atto di appello in relazione ai beni oggetto di ablazione, quali i terreni intestati alla moglie del ricorrente, l'autovettura Jaguar, i conti correnti, i contratti d'acquisito titoli in relazione ai quali i giudici della prevenzione hanno, comunque, sottolineato l'assenza di elementi attestanti la legittima provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto. Il decreto impugnato ha, inoltre, evidenziato che le indagini patrimoniali eseguite hanno fatto emergere profili di incongruenza contabile in relazione a tutte le società del proposto con un saldo complessivo passivo, negli anni d'interesse, superiore a 400mila euro nonostante le somme ricevute a titolo di aggio sugli incassi delle slot machine, situazione insuscettibile di fornire giustificazione circa la lecita provenienza delle somme reinvestite nei beni oggetto di ablazione per la generale inattendibilità delle registrazioni contabili, dalle quali non risultano i costi sostenuti per la gestione aziendale, mentre nei conti correnti di alcune società le uniche voci in uscita sono relative ai pagamenti di canoni di locazione, a giroconti tra il proposto e i familiari e a prelievi di contanti. Sul punto appaiono esaustive le considerazioni svolte dal Tribunale di L'Aquila in sede di decreto di confisca e di applicazione della misura personale (pag. 2-4) laddove sono state analiticamente valutate, anche sulla scorta della relazione dell'amministratore giudiziario, le attività delle singole società riconducibili al proposto, rimarcando anche in esito alle informazioni acquisite dal tenutario delle scritture Sorichilli, che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha mai presentato i bilanci, non aveva un conto corrente e il consistente saldo di cassa riportato a fine 2019 non è mai stato rinvenuto; anche la Milano sris e la [OSCURATO:SOCIETA] non risultano aver mai presentato bilanci né aver acceso conti correnti. La mancata confisca di dette compagini, restituite ai legali rappresentanti dal primo giudice, trova giustificazione nella constatata assenza di compendi apprensibili e nell'inattività delle stesse. La difesa non si confronta con le emergenze valorizzate dai giudici della prevenzione, attestando le proprie deduzioni su aprioristici rilievi in ordine alla lecita redditività delle compagini facenti capo al prevenuto, radicalmente smentita dalle emergenze acquisite. 4. Destituita di fondamento è la doglianza in ordine alla mancata ammissione di prove decisive quali la perizia contabile ovvero l'esame dei tenutario delle scritture contabili Sorichilli. In disparte i concludenti rilievi in ordine all'inattendibilità delle scritture contabili, già rilevata previa interlocuzione con lo stesso Sorichilli dall'Amministratore giudiziario, deve evidenziarsi che nel procedimento di prevenzione non è configurabile il vizio della mancata assunzione di una prova decisiva (Sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Rv. 242887 - 01) previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio (Sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Rv. 242887- 01; n. 32116 del 10/09/2020, Rv. 280199-01, in motivazione; da ultimo Sez. 2, n. 40411 del 21/06/2023, n.m.). L'operatività della disposizione in esame è, infatti, tassativamente circoscritta al caso di prove richieste dalla parte "anche nel corso della istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2" cod. proc. pen.; l'inequivoco dato letterale chiarisce che la doglianza è riferibile esclusivamente alla mancata ammissione della prova a discarico decisiva dedotta in dibattimento. /&, 5.Ad esiti di inammissibilità per genericità deve pervenirsi anche con riguardo alla conclusiva censura che concerne l'aggravamento della misura personale per effetto della violazione delle prescrizioni, stante l'assenza di allegazioni a sostegno della dedotta mancata comprensione della lingua italiana da parte del proposto, sanzionato per l'inosservanza dell'obbligo di presentazione alla P.G. 6.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Decreto Cassazione n. 25296/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris