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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23730/2026

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da: FASOLO Matteo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 01/12/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle fattispecie di truffa di cui al capo 2; l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia limitatamente alla disposta confisca per equivalenti; il rigetto del ricorso nel resto; la rideterrninazione della pena ex art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. relativamente al capo 2 o, in subordine, l'annullamento con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova, in data 20/09/2022, con la quale FASOLO Matteo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione - come meglio specificato in rubrica - al concorso nei reati di indebita compensazione (capo 1), dichiarazione fraudolenta e truffa aggravata (capo 2), emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 3), truffa aggravata (capo 4, articolato in 16 sottocapi: la condanna era stata pronunciata, dal Tribunale, con esclusione dei fatti di cui ai nn. 15 e 16).

In particolare, la Corte di Appello: ha dichiarato non doversi procedere in ordine al capo 1 (limitatamente al n. 1) e ai delitti di truffa contestati ai capi 2 e 4, limitatamente ai reati commessi in data anteriore al 03/08/2017, per essere detti reati estinti per intervenuta prescrizione; ha conseguentemente rideterminato le pene principali ed accessorie; ha ridotto la confisca pro quota all'importo corrispondente ai reati non estinti per prescrizione; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata.

2. Ricorre per cassazione il FASOLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'incidenza della prescrizione determinata secondo la "legge Orlando".

Si censura la motivazione della sentenza, pur nella consapevolezza dell'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Padova.

Si censura il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza in favore dell'A.G. di Bolzano, da radicare in ragione della sede, in quella città, della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: si lamenta, in particolare, la mancata applicazione dell'art. 18, comma 2, cod. proc. pen., secondo la quale la competenza per i reati dichiarativi deve essere individuata con riferimento al domicilio fiscale (nella specie, in Bolzano), a nulla rilevando la distinzione tra sede formale e sede effettiva (essendo comunque quest'ultima insussistente nella città di Padova).

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza della denunciata nullità per indeterminatezza del capo di imputazione.

Si lamenta la genericità delle accuse, che la Corte aveva superato con un "copia e incolla" delle motivazioni rese nelle fasi precedenti.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari.

Si censura il rigetto del corrispondente motivo di appello, basato sull'assenza - nella prima richiesta di 2proroga - di data e luogo dei reati ipotizzati, sulla falsariga dell'informazione di garanzia; quanto alla seconda richiesta, si censura il riferimento alla data del 21/11/2019, dovendo aversi riguardo a quella del 11/03/2020 (nella quale era stato apposto il visto di conformità all'originale da parte della Segreteria).

Si conclude nel senso della inutilizzabilità degli atti acquisiti dopo il 16/05/2019.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'acquisizione dei tabulati telefonici con decreto del Pubblico Ministero, e all'incostituzionalità della disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132 del 2021.

Si censura il silenzio della Corte d'Appello sul corrispondente motivo, e - all'esito di un'ampia disamina dell'evoluzione normativa e della giurisprudenza sovranazionale - si deduce la necessità di disapplicare la normativa transitoria (ovvero, in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale) che consente di ritenere utilizzabili le acquisizioni disposte prima dell'entrata in vigore della novella del 2021.

Sotto altro profilo, si lamenta il carattere inidoneo ed incompleto della motivazione del decreto acquisitivo emesso dal P.M.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla chiamata in correità resa dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] Gianmarco.

Si censura la mancanza di adeguata motivazione in ordine alla credibilità del dichiarante, nonostante lo stesso Tribunale avesse sollevato dubbi, escludendola quanto agli episodi n. 15 e 16 del capo 4.

2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo di cui ai capi 1, 2 e

3. La difesa ripercorre le varie deposizioni evidenziando la natura meramente indiziaria dei contributi, la sussistenza di travisamenti e la mancanza di riscontro alla chiamata del [OSCURATO:PERSONA], lamentando altresì la conferma della condanna per le condotte relative alle società [OSCURATO:SOCIETA] e DEBBI, dal momento che la situazione probatoria coincideva con quella delle condotte concernenti la VETPHARMA per le quali era intervenuta sentenza assolutoria.

2.8. Vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione alle prove a discarico.

Si censura il mancato apprezzamento della valenza liberatoria delle varie escussioni testimoniali, in realtà idonee a smentire quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo del ricorrente.

All'esito della ricognizione delle risultanze acquisite, la difesa contesta la configurabilità dell'elemento oggettivo dei reati di compensazione indebita, per l'insufficienza degli elementi acquisiti in sede di accertamenti tributari, essendo stata contestata la certezza di esposizioni debitorie di società cartiere.

Quanto all'elemento soggettivo dei reati di indebita compensazione, si censura la ritenuta consapevolezza, in capo al FASOLO, dell'entità delle operazioni effettuate, mentre 3- con riferimento ai capi 2 e 3 - si deduce l'insussistenza del dolo specifico, anche in relazione al fatto che il ricorrente non teneva la contabilità della [OSCURATO:SOCIETA].

2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza di un concorso apparente tra la norma speciale di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e la truffa aggravata.

Si richiama la giurisprudenza che aveva ravvisato, in casi analoghi, un rapporto di specialità tra le due disposizioni.

2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei reati di cui al capo

4. Si censura la ritenuta configurabilità della truffa, perché l'unico artificio utilizzato per il rimborso era costituito dall'allegazione di falsi modelli F24, mentre tali non potevano essere considerate le successive sollecitazioni dei rimborsi.

In tale ,prospettiva, e avuto riguardo alla palese falsità dei moduli, doveva trovare applicazione la norma residuale di cui all'art. 316-ter cod. pen. 2.11.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.

Si contesta la ritenuta insussistenza di un atteggiamento collaborativo e l'asserita prosecuzione dell'attività di commercialista anche dopo la cancellazione dall'albo.

2.12. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca.

Si censura la mancata risposta alle questioni dedotte circa la somma complessiva, senza tener conto di quanto emergeva dal file "top client" e dal contenuto della consulenza di parte, che aveva evidenziato alcune duplicazioni.

Sicchè l'importo della confisca per equivalente al FASOLO doveva essere limitato ad un terzo di quanto complessivamente incassato (Euro 732.000).

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'accoglimento delle conclusioni già riportate in epigrafe, ritenendo condivisibili le censure difensive limitatamente ai profili indicati.

4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni dissenzienti del Procuratore Generale, insistendo per l'integrale accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente ai motivi concernenti l'assorbimento del reato di truffa in quello di dichiarazione fraudolenta di cui al capo 2, e la statuizione in tema di confisca.

Nel resto, il ricorso risulta nel complesso infondato e deve essere perciò rigettato.

2. La "doppia conforme" di condanna del FASOLO, all'epoca commercialista in Padova, concerne - come già accennato - una pluralità di reati tributari e di truffa aggravata, a lui ascritti in concorso con i soggetti di volta in volta indicati nel capo 4di accusa ed avvalendosi delle società ivi menzionate, in relazione all'articolato sistema fraudolento posto in essere in danno di alcuni enti pubblici attraverso svariate modalità operative: tra queste, il sistema di "compensazioni bilaterali" dettagliatamente descritto a pag. 14 della sentenza di primo grado.

Si è anche avuto modo di accennare al fatto che la difesa del FASOLO ha dedotto censure di carattere processuale, oltre che rilievi concernenti la valutazione delle prove e la configurabilità di alcuni tra i reati contestati.

L'esposizione che segue, seguendo l'ordine espositivo del ricorrente, prenderà le mosse dalle prime, e proseguirà con la disamina del secondo ordine di rilievi.

3. L'eccezione di prescrizione, basata sulla prospettazione della illegittimità costituzionale della c.d. legge Orlando, è priva di fondamento.

Com'è noto, sulla perdurante applicazione della disciplina introdotta da quella legge si sono espresse le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, chiarendo che «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01).

I dubbi di costituzionalità di tale assetto normativo sono stati fugati dalla sentenza n. 38 del 2026 della Corte costituzionale, di cui la stessa difesa, con la memoria di replica, ha dichiarato di aver preso atto.

3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi quanto all'eccezione di incompetenza dell'A.G. veneziana, riproposta in questa sede osservando che la [OSCURATO:SOCIETA]. - società presa in considerazione perché utilizzata per commettere il primo reato - aveva sede in Bolzano, e la natura dichiarativa del reato imponeva di far riferimento a detta sede, anche se non effettiva.

Ritiene peraltro il Collegio che i giudici di merito abbiano fatto buon governo dei principi in materia, valorizzando il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva il centro principale della sua attività in Padova, costituendo pacificamente uno degli strumenti nella disponibilità del FASOLO per le proprie condotte illecite (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, pag. 7 della sentenza impugnata).

4. Il motivo concernente la asserita nullità del capo di imputazione, per indeterminatezza, appare inammissibile per il carattere reiterativo e comunque manifestamente infondato delle doglianze (concordemente respinte dai giudici di merito alla luce della piena possibilità di esercitare i diritti difensivi, palesata dal FASOLO sin dalla fase cautelare): conclusioni che appaiono ulteriormente 5avvalorate dal fatto che, come risulta dalla sentenza di primo grado, il FASOLO aveva richiesto, in due diversi momenti anteriori all'apertura del dibattimento, di poter definire la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: è invero superfluo soffermarsi sulla ben scarsa compatibilità tra una siffatta opzione per il rito alternativo e la pretesa indeterminatezza dell'accusa, tale da precludere un compiuto esercizio dei propri diritti difensivi.

5. Per ciò che riguarda la dedotta inutilizzabilità degli atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, assume rilievo preliminare ed assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (in questi termini cfr. Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Ammaturo, Rv. 288801 - 01, che ha applicato il principio ad una fattispecie appunto relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari).

Il difensore ha esposto le ragioni a sostegno dell'eccezione, senza in alcun modo soffermarsi sulla indispensabile "prova di resistenza" qui appena richiamata: ciò esime il Collegio dalla disamina dei rilievi difensivi in ordine al contenuto e alla tempestività dei decreti di proroga.

6. Considerazioni per certi versi analoghe devono essere svolte con riferimento alle questioni dedotte in ordine all'acquisizione dei tabulati telefonici.

Al riguardo, devono anzitutto essere condivisi i rilievi del Procuratore Generale in ordine alla genericità e al difetto di autosufficienza del motivo, non essendo stato precisato, con la indispensabile specificità, a quali risultanze e a quali decreti autorizzativi si sia inteso far riferimento.

Inoltre, anche a questo proposito, risulta palese il difetto della "prova di resistenza" da parte della difesa ricorrente (sulla necessità di corredare il motivo di ricorso anche nell'ipotesi in cui venga contestata l'utilizzabilità dei tabulati telefonici, cfr. Sez. 2, n. 37083 del 21/10/2025, Abbasciano).

Nessun rilievo può attribuirsi, al riguardo, alla generica preliminare asserzione difensiva per cui l'interesse a dedurre la questione deriverebbe dal fatto che i giudici di merito hanno "fatto largo uso" dei tabulati (cfr. pag. 10 del ricorso).

Questa Suprema Corte ha invero chiarito, in epoca recentissima, che «in tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di prove a suo carico, a pena d'inammissibilità del motivo di impugnazione per difetto dei criteri di specificità imposti dalla cd.

"prova di resistenza", l'onere: a) di confrontarsi con 6la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, individuando le prove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico; b) di eccepire la fattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità, nonché gli atti che ne risultano incisi; c) di dimostrare l'efficacia demolitrice dell'eccezione, illustrando come l'eventuale espunzione dell'elemento istruttorio contestato dal complessivo compendio probatorio già valutato sia idonea a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata» (così da ultimo Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Alvaro, Rv. 289838 - 01).

L'inammissibilità del motivo rende irrilevante la mancata risposta 'della Corte territoriale al corrispondente motivo di appello.

Solo per completezza, si ritiene comunque opportuno richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, che ha consentito, a determinate condizioni, l'utilizzazione dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta pur acquisiti nei procedimenti penali in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. citato, è compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, in quanto, in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone la utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di "altri elementi di prova", quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, necessario nella disciplina a regime» (Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029 -

01. In senso conforme, cfr. anche Sez. 2, n. 18092 del 04/03/2025, Bannò, cui si rinvia per ulteriori richiami giurisprudenziali).

7. Le censure in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] Gianmario (che ha definito la propria posizione separatamente, con sentenza divenuta medio tempore irrevocabile) sono prive di fondamento.

Deve invero osservarsi che la Corte territoriale, nel condividere il giudizio di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] espresso dal primo giudice, ha anzitutto inteso evidenziare che quest'ultimo aveva preso in considerazione tale apporto dichiarativo "in aggiunta ai dati obiettivi raccolti nel corso dell'attività di indagine", facendo riferimento alle intercettazioni e ai messaggi che avevano offerto pieno riscontro alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel giudizio a suo carico ormai irrevocabilmente definito, aveva ammesso le proprie responsabilità, pur 7delineando un ruolo preminente svolto dal FASOLO.

Un ruolo desunto quindi non solo e non tanto dalle predette dichiarazioni accusatorie, ma anche ed anzi soprattutto dalle plurime risultanze documentali e captative via via acquisite (cfr. pag. 7 seg. della sentenza impugnata e in particolare pag. 8, in cui la Corte sottolinea la indiscutibile valenza accusatoria del materiale in questione: "i messaggi Whatsapp, le conversazioni, i modelli F24 che attestavano i falsi pagamenti, le richieste di rimborso, le mail che le sostenevano, le fatture per operazioni inesistenti indicate come elementi passivi nelle dichiarazioni a fine IVA e imposte dirette, i falsi crediti IVA rappresentati da inesistenti pagamenti").

Si tratta di un percorso argomentativo incensurabile in questa sede, anche perché pienamente in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui secondo cui «le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità quando fungono non da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., conferme esterne» (Sez. 1, n. 48421 del 19/06/2013, Strano, Rv. 257972 -

01. In senso conforme, cfr. Sez. 6, n. 40144 del 11/07/2019, Vadacca, Rv. 277368 - 01: «in tema di chiamata in correità, le dichiarazioni accusatorie che non costituiscono la prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì mera integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma natura, richiedono una verifica meno rigorosa di quella invece necessaria e non esigono riscontri esterni ulteriori»).

8. Con riferimento ai rilievi mossi alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità, anche per la mancanza di un adeguato apprezzamento dei testi a discarico (rilievi che possono in questa sede essere trattati congiuntamente), occorre prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 8In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, ritiene il Collegio che le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale.

Quest'ultima, infatti, ha in sintesi ripreso e condiviso (pag. 8 segg. della sentenza impugnata) la diffusissima trattazione dedicata dal Tribunale ai mezzi di prova acquisiti (pag. 11 segg. della sentenza di primo grado) e alla loro univoca rilevanza con riferimento a ciascun capo di imputazione (cfr. pag. 33 segg.), dando luogo ad un compendio argomentativo del tutto idoneo a validare le varie ipotesi di accusa, che la difesa ricorrente ha inteso contestare con argomentazioni reiterative e, soprattutto, improntate ad una lettura parcellizzata e atomistica delle risultanze acquisite.

Al contrario, la minuziosa ricostruzione del primo giudice, avallata dalla Corte territoriale, ha posto in evidenza tutti gli elementi a carico del FASOLO, collegati in una ricostruzione unitaria che ha costantemente evidenziato la "presenza" del ricorrente nelle varie vicende, ricostruita di volta in volta attraverso i documenti (fatture ecc.) rinvenuti nel suo studio, le utenze a lui intestate con cui venivano sollecitati i rimborsi, le mail aventi ad oggetto le compensazioni truffaldine, il formidabile riscontro costituito dal file [OSCURATO:PERSONA], rinvenuto nel computer del FASOLO (contenente una tabella riepilogativa dei rimborsi illecitamente richiesti ed ottenuti a nome o per conto delle numerose società coinvolte: cfr. sul punto pag. 16 della sentenza di primo grado).

Elementi risultati, tra l'altro, in grado di comprovare - a differenza di quanto sostenuto dal FASOLO - una sua fattiva collaborazione con il [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2016 (cfr. pag. 17), riscontrata anche dalle movimentazioni bancarie dimostrative della suddivisione, tra i predetti, delle somme di volta in volta incamerate attraverso il meccanismo delle compensazioni (cfr. pag. 20).

Del tutto incensurabile appare anche la valutazione della Corte territoriale circa l'impossibilità di attribuire valenza demolitoria ai testi indicati dalla difesa.

Si è infatti evidenziato, sia pure in sintesi (cfr. pag. 10), che i rapporti tra il FASOLO e SOLOMON Aire non potevano essere confinati in un ambito meramente amicale e di passione per i pappagalli, ove si consideri che il SOLOMON era amministratore della DEBBI (dalle cui indebite compensazioni era partita l'intera indagine); allo stesso modo, il fatto che la teste a difesa non aveva assistito a incontri tra il FASOLO e gli amministratori della DTECH non costituiva elemento idoneo a rendere irrilevanti le plurime convergenti acquisizioni (documenti della società 9rinvenuti presso lo studio del ricorrente, mail dal [OSCURATO:PERSONA] al FASOLO relative a tre deleghe per mod.

F24 "a zero", ecc.).

Altrettanto è a dirsi quanto alla [OSCURATO:SOCIETA] (società utilizzata per la creazione di falsi crediti IVA, attraverso fatture per operazioni inesistenti: cfr. il capo 2), dal momento che, presso lo studio del ricorrente, erano state rinvenute fatture di acquisto e vendita, pur non essendo egli il tenutario delle scritture contabili.

In tale complessivo contesto, non può che concludersi per la manifesta infondatezza dei rilievi imperniati sull'insufficienza degli accertamenti tributari sulle società (rilievi privi di adeguato confronto con il fatto che si trattava per lo più di soggetti privi di capacità operativa ed evasori totali: cfr. sul punto pag. 10 della sentenza impugnata), ovvero sulla insufficiente dimostrazione dell'elemento soggettivo (rilievo aspecifico rispetto alla congerie di elementi cui si è accennato, e al più che eloquente contenuto dei messaggi e delle conversazioni intercorse con il [OSCURATO:PERSONA]), ovvero ancora sulla pretesa apoditticità della condanna del FASOLO per i reati concernenti le società DEBBI, DTECH e [OSCURATO:SOCIETA] (può farsi integrale rinvio, al riguardo, alle osservazioni della Corte territoriale in ordine ai plurimi elementi di contatto emersi tra il ricorrente e le predette società indipendentemente dalla sussistenza o meno anche di incarichi formali di tenuta della contabilità, ecc.).

9. È invece fondato il motivo concernente la ritenuta sussistenza di un concorso formale tra i delitti di dichiarazione fraudolenta e di truffa aggravata, contestati al FASOLO al capo 2) della rubrica.

In linea con le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale nella propria requisitoria, deve invero darsi seguito all'indirizzo interpretativo, consolidatosi a partire da una fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «è configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni» (Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865 - 01, che in motivazione aveva ulteriormente precisato, richiamando il cosiddetto principio di assimilazione sancito dall'art. 325 del T.F.U.E., che le predette fattispecie penali tributarie, repressive anche delle condotte di frode fiscale in materia di I.V.A., esauriscono la pretesa punitiva dello Stato e dell'Unione Europea perchè idonee a tutelare anche la componente comunitaria, atteso che la lesione degli interessi finanziari dell'U.E. si manifesta come lesiva, in via diretta ed indiretta, dei 10medesimi interessi.

In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 26934 del 11/07/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 288379 - 01, relativa ad una fattispecie di dichiarazione infedele).

In applicazione di tale principio, la condanna per il delitto di truffa aggravata di cui al capo 2) - confermata dalla Corte territoriale limitatamente ai fatti posti in essere dopo il 03/08/2017 - deve essere annullata senza rinvio, con conseguente eliminazione della pena di un mese di reclusione applicata, dalla Corte territoriale, a titolo di continuazione per il predetto reato (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).

10. Il motivo volto a sollecitare una riqualificazione, ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., dei reati di truffa contestati al FASOLO al capo 4), è manifestamente infondato.

Lungi dal limitarsi alla presentazione di modelli F24 falsi, perché recanti indicazioni di crediti da porre in compensazione in realtà inesistenti, il complesso meccanismo illecito prevedeva anche una richiesta di rimborso all'ente falsamente indicato come creditore, il quale - all'esito della "camera di compensazione" cura dell'Agenzia delle Entrate (cfr. la già citata pag. 14 della sentenza di primo grado) - aveva ricevuto dall'INPS (o dagli altri enti coinvolti) la somma corrispondente alla falsa posta creditoria.

Richiesta fondata rappresentando, altrettanto falsamente, di essere incorsi in un errore nella compilazione del modello F24, ed accompagnata da mail, telefonate di sollecito, ecc., che hanno a lungo sortito effetto positivo perché, in effetti, i soggetti terzi avevano appunto ricevuto somme a loro non dovute.

Nessun dubbio può sussistere, in una valutazione complessiva del meccanismo architettato dal FASOLO e dai suoi complici, in ordine alla sua riconducibilità nell'alveo dell'art 640 cod. pen. 11.

Il motivo concernente la confisca è fondato.

Come emerge chiaramente anche dalla sintesi dei motivi di appello, la difesa ricorrente aveva sollecitato una riduzione della confisca deducendo, in prima battuta, la necessità di parametrarla all'avvenuta ricezione di un profitto di soli Euro 250.000, ovvero - in subordine - la necessità di rideterminare l'intervento ablativo comprendendo anche il profitto incassato dai correi, quantificabile nella metà dell'intervento ablativo deciso dal giudice di primo grado (Euro 750.000 in luogo di Euro 1.500.000).

Sul punto, la Corte d'Appello si è invece limitata ad escludere la confisca per i reati prescritti, e ad evidenziare la necessità di tener conto del fatto che la quantificazione del profitto dei reati di cui al capo 4) era legata "al numero dei concorrenti e alla ripartizione dei profitti in parti uguali tra loro, visto che tale era l'accordo o che nulla di diverso è emerso" (pag. 12 della sentenza impugnata). 11Ritiene il Collegio che tale passaggio argomentativo non abbia adeguatamente risposto alla censura difensiva volta - quanto meno in subordine - a sollecitare una riduzione del profitto complessivamente confiscabile, operazione logicamente preliminare ad una rideternninazione pro quota dell'intervento ablativo.

Deve quindi disporsi, in parte qua, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: FASOLO Matteo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 01/12/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle fattispecie di truffa di cui al capo 2; l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia limitatamente alla disposta confisca per equivalenti; il rigetto del ricorso nel resto; la rideterrninazione della pena ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. relativamente al capo 2 o, in subordine, l'annullamento con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova, in data 20/09/2022, con la quale FASOLO Matteo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione - come meglio specificato in rubrica - al concorso nei reati di indebita compensazione (capo 1), dichiarazione fraudolenta e truffa aggravata (capo 2), emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 3), truffa aggravata (capo 4, articolato in 16 sottocapi: la condanna era stata pronunciata, dal Tribunale, con esclusione dei fatti di cui ai nn. 15 e 16). In particolare, la Corte di Appello: ha dichiarato non doversi procedere in ordine al capo 1 (limitatamente al n. 1) e ai delitti di truffa contestati ai capi 2 e 4, limitatamente ai reati commessi in data anteriore al 03/08/2017, per essere detti reati estinti per intervenuta prescrizione; ha conseguentemente rideterminato le pene principali ed accessorie; ha ridotto la confisca pro quota all'importo corrispondente ai reati non estinti per prescrizione; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione il FASOLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'incidenza della prescrizione determinata secondo la "legge Orlando". Si censura la motivazione della sentenza, pur nella consapevolezza dell'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Padova. Si censura il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza in favore dell'A.G. di Bolzano, da radicare in ragione della sede, in quella città, della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: si lamenta, in particolare, la mancata applicazione dell'art. 18, comma 2, cod. proc. pen., secondo la quale la competenza per i reati dichiarativi deve essere individuata con riferimento al domicilio fiscale (nella specie, in Bolzano), a nulla rilevando la distinzione tra sede formale e sede effettiva (essendo comunque quest'ultima insussistente nella città di Padova). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza della denunciata nullità per indeterminatezza del capo di imputazione. Si lamenta la genericità delle accuse, che la Corte aveva superato con un "copia e incolla" delle motivazioni rese nelle fasi precedenti. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari. Si censura il rigetto del corrispondente motivo di appello, basato sull'assenza - nella prima richiesta di 2proroga - di data e luogo dei reati ipotizzati, sulla falsariga dell'informazione di garanzia; quanto alla seconda richiesta, si censura il riferimento alla data del 21/11/2019, dovendo aversi riguardo a quella del 11/03/2020 (nella quale era stato apposto il visto di conformità all'originale da parte della Segreteria). Si conclude nel senso della inutilizzabilità degli atti acquisiti dopo il 16/05/2019. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'acquisizione dei tabulati telefonici con decreto del Pubblico Ministero, e all'incostituzionalità della disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132 del 2021. Si censura il silenzio della Corte d'Appello sul corrispondente motivo, e - all'esito di un'ampia disamina dell'evoluzione normativa e della giurisprudenza sovranazionale - si deduce la necessità di disapplicare la normativa transitoria (ovvero, in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale) che consente di ritenere utilizzabili le acquisizioni disposte prima dell'entrata in vigore della novella del 2021. Sotto altro profilo, si lamenta il carattere inidoneo ed incompleto della motivazione del decreto acquisitivo emesso dal P.M. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla chiamata in correità resa dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] Gianmarco. Si censura la mancanza di adeguata motivazione in ordine alla credibilità del dichiarante, nonostante lo stesso Tribunale avesse sollevato dubbi, escludendola quanto agli episodi n. 15 e 16 del capo 4. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo di cui ai capi 1, 2 e 3. La difesa ripercorre le varie deposizioni evidenziando la natura meramente indiziaria dei contributi, la sussistenza di travisamenti e la mancanza di riscontro alla chiamata del [OSCURATO:PERSONA], lamentando altresì la conferma della condanna per le condotte relative alle società [OSCURATO:SOCIETA] e DEBBI, dal momento che la situazione probatoria coincideva con quella delle condotte concernenti la VETPHARMA per le quali era intervenuta sentenza assolutoria. 2.8. Vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione alle prove a discarico. Si censura il mancato apprezzamento della valenza liberatoria delle varie escussioni testimoniali, in realtà idonee a smentire quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo del ricorrente. All'esito della ricognizione delle risultanze acquisite, la difesa contesta la configurabilità dell'elemento oggettivo dei reati di compensazione indebita, per l'insufficienza degli elementi acquisiti in sede di accertamenti tributari, essendo stata contestata la certezza di esposizioni debitorie di società cartiere. Quanto all'elemento soggettivo dei reati di indebita compensazione, si censura la ritenuta consapevolezza, in capo al FASOLO, dell'entità delle operazioni effettuate, mentre 3- con riferimento ai capi 2 e 3 - si deduce l'insussistenza del dolo specifico, anche in relazione al fatto che il ricorrente non teneva la contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza di un concorso apparente tra la norma speciale di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e la truffa aggravata. Si richiama la giurisprudenza che aveva ravvisato, in casi analoghi, un rapporto di specialità tra le due disposizioni. 2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei reati di cui al capo 4. Si censura la ritenuta configurabilità della truffa, perché l'unico artificio utilizzato per il rimborso era costituito dall'allegazione di falsi modelli F24, mentre tali non potevano essere considerate le successive sollecitazioni dei rimborsi. In tale ,prospettiva, e avuto riguardo alla palese falsità dei moduli, doveva trovare applicazione la norma residuale di cui all'art. 316-ter cod. pen. 2.11. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Si contesta la ritenuta insussistenza di un atteggiamento collaborativo e l'asserita prosecuzione dell'attività di commercialista anche dopo la cancellazione dall'albo. 2.12. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca. Si censura la mancata risposta alle questioni dedotte circa la somma complessiva, senza tener conto di quanto emergeva dal file "top client" e dal contenuto della consulenza di parte, che aveva evidenziato alcune duplicazioni. Sicchè l'importo della confisca per equivalente al FASOLO doveva essere limitato ad un terzo di quanto complessivamente incassato (Euro 732.000). 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'accoglimento delle conclusioni già riportate in epigrafe, ritenendo condivisibili le censure difensive limitatamente ai profili indicati. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni dissenzienti del Procuratore Generale, insistendo per l'integrale accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente ai motivi concernenti l'assorbimento del reato di truffa in quello di dichiarazione fraudolenta di cui al capo 2, e la statuizione in tema di confisca. Nel resto, il ricorso risulta nel complesso infondato e deve essere perciò rigettato. 2. La "doppia conforme" di condanna del FASOLO, all'epoca commercialista in Padova, concerne - come già accennato - una pluralità di reati tributari e di truffa aggravata, a lui ascritti in concorso con i soggetti di volta in volta indicati nel capo 4di accusa ed avvalendosi delle società ivi menzionate, in relazione all'articolato sistema fraudolento posto in essere in danno di alcuni enti pubblici attraverso svariate modalità operative: tra queste, il sistema di "compensazioni bilaterali" dettagliatamente descritto a pag. 14 della sentenza di primo grado. Si è anche avuto modo di accennare al fatto che la difesa del FASOLO ha dedotto censure di carattere processuale, oltre che rilievi concernenti la valutazione delle prove e la configurabilità di alcuni tra i reati contestati. L'esposizione che segue, seguendo l'ordine espositivo del ricorrente, prenderà le mosse dalle prime, e proseguirà con la disamina del secondo ordine di rilievi. 3. L'eccezione di prescrizione, basata sulla prospettazione della illegittimità costituzionale della c.d. legge Orlando, è priva di fondamento. Com'è noto, sulla perdurante applicazione della disciplina introdotta da quella legge si sono espresse le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, chiarendo che «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01). I dubbi di costituzionalità di tale assetto normativo sono stati fugati dalla sentenza n. 38 del 2026 della Corte costituzionale, di cui la stessa difesa, con la memoria di replica, ha dichiarato di aver preso atto. 3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi quanto all'eccezione di incompetenza dell'A.G. veneziana, riproposta in questa sede osservando che la [OSCURATO:SOCIETA]. - società presa in considerazione perché utilizzata per commettere il primo reato - aveva sede in Bolzano, e la natura dichiarativa del reato imponeva di far riferimento a detta sede, anche se non effettiva. Ritiene peraltro il Collegio che i giudici di merito abbiano fatto buon governo dei principi in materia, valorizzando il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva il centro principale della sua attività in Padova, costituendo pacificamente uno degli strumenti nella disponibilità del FASOLO per le proprie condotte illecite (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, pag. 7 della sentenza impugnata). 4. Il motivo concernente la asserita nullità del capo di imputazione, per indeterminatezza, appare inammissibile per il carattere reiterativo e comunque manifestamente infondato delle doglianze (concordemente respinte dai giudici di merito alla luce della piena possibilità di esercitare i diritti difensivi, palesata dal FASOLO sin dalla fase cautelare): conclusioni che appaiono ulteriormente 5avvalorate dal fatto che, come risulta dalla sentenza di primo grado, il FASOLO aveva richiesto, in due diversi momenti anteriori all'apertura del dibattimento, di poter definire la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: è invero superfluo soffermarsi sulla ben scarsa compatibilità tra una siffatta opzione per il rito alternativo e la pretesa indeterminatezza dell'accusa, tale da precludere un compiuto esercizio dei propri diritti difensivi. 5. Per ciò che riguarda la dedotta inutilizzabilità degli atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, assume rilievo preliminare ed assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (in questi termini cfr. Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Ammaturo, Rv. 288801 - 01, che ha applicato il principio ad una fattispecie appunto relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari). Il difensore ha esposto le ragioni a sostegno dell'eccezione, senza in alcun modo soffermarsi sulla indispensabile "prova di resistenza" qui appena richiamata: ciò esime il Collegio dalla disamina dei rilievi difensivi in ordine al contenuto e alla tempestività dei decreti di proroga. 6. Considerazioni per certi versi analoghe devono essere svolte con riferimento alle questioni dedotte in ordine all'acquisizione dei tabulati telefonici. Al riguardo, devono anzitutto essere condivisi i rilievi del Procuratore Generale in ordine alla genericità e al difetto di autosufficienza del motivo, non essendo stato precisato, con la indispensabile specificità, a quali risultanze e a quali decreti autorizzativi si sia inteso far riferimento. Inoltre, anche a questo proposito, risulta palese il difetto della "prova di resistenza" da parte della difesa ricorrente (sulla necessità di corredare il motivo di ricorso anche nell'ipotesi in cui venga contestata l'utilizzabilità dei tabulati telefonici, cfr. Sez. 2, n. 37083 del 21/10/2025, Abbasciano). Nessun rilievo può attribuirsi, al riguardo, alla generica preliminare asserzione difensiva per cui l'interesse a dedurre la questione deriverebbe dal fatto che i giudici di merito hanno "fatto largo uso" dei tabulati (cfr. pag. 10 del ricorso). Questa Suprema Corte ha invero chiarito, in epoca recentissima, che «in tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di prove a suo carico, a pena d'inammissibilità del motivo di impugnazione per difetto dei criteri di specificità imposti dalla cd. "prova di resistenza", l'onere: a) di confrontarsi con 6la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, individuando le prove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico; b) di eccepire la fattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità, nonché gli atti che ne risultano incisi; c) di dimostrare l'efficacia demolitrice dell'eccezione, illustrando come l'eventuale espunzione dell'elemento istruttorio contestato dal complessivo compendio probatorio già valutato sia idonea a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata» (così da ultimo Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Alvaro, Rv. 289838 - 01). L'inammissibilità del motivo rende irrilevante la mancata risposta 'della Corte territoriale al corrispondente motivo di appello. Solo per completezza, si ritiene comunque opportuno richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, che ha consentito, a determinate condizioni, l'utilizzazione dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta pur acquisiti nei procedimenti penali in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. citato, è compatibile con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, in quanto, in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone la utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di "altri elementi di prova", quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, necessario nella disciplina a regime» (Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029 - 01. In senso conforme, cfr. anche Sez. 2, n. 18092 del 04/03/2025, Bannò, cui si rinvia per ulteriori richiami giurisprudenziali). 7. Le censure in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] Gianmario (che ha definito la propria posizione separatamente, con sentenza divenuta medio tempore irrevocabile) sono prive di fondamento. Deve invero osservarsi che la Corte territoriale, nel condividere il giudizio di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] espresso dal primo giudice, ha anzitutto inteso evidenziare che quest'ultimo aveva preso in considerazione tale apporto dichiarativo "in aggiunta ai dati obiettivi raccolti nel corso dell'attività di indagine", facendo riferimento alle intercettazioni e ai messaggi che avevano offerto pieno riscontro alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel giudizio a suo carico ormai irrevocabilmente definito, aveva ammesso le proprie responsabilità, pur 7delineando un ruolo preminente svolto dal FASOLO. Un ruolo desunto quindi non solo e non tanto dalle predette dichiarazioni accusatorie, ma anche ed anzi soprattutto dalle plurime risultanze documentali e captative via via acquisite (cfr. pag. 7 seg. della sentenza impugnata e in particolare pag. 8, in cui la Corte sottolinea la indiscutibile valenza accusatoria del materiale in questione: "i messaggi Whatsapp, le conversazioni, i modelli F24 che attestavano i falsi pagamenti, le richieste di rimborso, le mail che le sostenevano, le fatture per operazioni inesistenti indicate come elementi passivi nelle dichiarazioni a fine IVA e imposte dirette, i falsi crediti IVA rappresentati da inesistenti pagamenti"). Si tratta di un percorso argomentativo incensurabile in questa sede, anche perché pienamente in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui secondo cui «le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità quando fungono non da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., conferme esterne» (Sez. 1, n. 48421 del 19/06/2013, Strano, Rv. 257972 - 01. In senso conforme, cfr. Sez. 6, n. 40144 del 11/07/2019, Vadacca, Rv. 277368 - 01: «in tema di chiamata in correità, le dichiarazioni accusatorie che non costituiscono la prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì mera integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma natura, richiedono una verifica meno rigorosa di quella invece necessaria e non esigono riscontri esterni ulteriori»). 8. Con riferimento ai rilievi mossi alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità, anche per la mancanza di un adeguato apprezzamento dei testi a discarico (rilievi che possono in questa sede essere trattati congiuntamente), occorre prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 8In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, ritiene il Collegio che le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale. Quest'ultima, infatti, ha in sintesi ripreso e condiviso (pag. 8 segg. della sentenza impugnata) la diffusissima trattazione dedicata dal Tribunale ai mezzi di prova acquisiti (pag. 11 segg. della sentenza di primo grado) e alla loro univoca rilevanza con riferimento a ciascun capo di imputazione (cfr. pag. 33 segg.), dando luogo ad un compendio argomentativo del tutto idoneo a validare le varie ipotesi di accusa, che la difesa ricorrente ha inteso contestare con argomentazioni reiterative e, soprattutto, improntate ad una lettura parcellizzata e atomistica delle risultanze acquisite. Al contrario, la minuziosa ricostruzione del primo giudice, avallata dalla Corte territoriale, ha posto in evidenza tutti gli elementi a carico del FASOLO, collegati in una ricostruzione unitaria che ha costantemente evidenziato la "presenza" del ricorrente nelle varie vicende, ricostruita di volta in volta attraverso i documenti (fatture ecc.) rinvenuti nel suo studio, le utenze a lui intestate con cui venivano sollecitati i rimborsi, le mail aventi ad oggetto le compensazioni truffaldine, il formidabile riscontro costituito dal file [OSCURATO:PERSONA], rinvenuto nel computer del FASOLO (contenente una tabella riepilogativa dei rimborsi illecitamente richiesti ed ottenuti a nome o per conto delle numerose società coinvolte: cfr. sul punto pag. 16 della sentenza di primo grado). Elementi risultati, tra l'altro, in grado di comprovare - a differenza di quanto sostenuto dal FASOLO - una sua fattiva collaborazione con il [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2016 (cfr. pag. 17), riscontrata anche dalle movimentazioni bancarie dimostrative della suddivisione, tra i predetti, delle somme di volta in volta incamerate attraverso il meccanismo delle compensazioni (cfr. pag. 20). Del tutto incensurabile appare anche la valutazione della Corte territoriale circa l'impossibilità di attribuire valenza demolitoria ai testi indicati dalla difesa. Si è infatti evidenziato, sia pure in sintesi (cfr. pag. 10), che i rapporti tra il FASOLO e SOLOMON Aire non potevano essere confinati in un ambito meramente amicale e di passione per i pappagalli, ove si consideri che il SOLOMON era amministratore della DEBBI (dalle cui indebite compensazioni era partita l'intera indagine); allo stesso modo, il fatto che la teste a difesa non aveva assistito a incontri tra il FASOLO e gli amministratori della DTECH non costituiva elemento idoneo a rendere irrilevanti le plurime convergenti acquisizioni (documenti della società 9rinvenuti presso lo studio del ricorrente, mail dal [OSCURATO:PERSONA] al FASOLO relative a tre deleghe per mod. F24 "a zero", ecc.). Altrettanto è a dirsi quanto alla [OSCURATO:SOCIETA] (società utilizzata per la creazione di falsi crediti IVA, attraverso fatture per operazioni inesistenti: cfr. il capo 2), dal momento che, presso lo studio del ricorrente, erano state rinvenute fatture di acquisto e vendita, pur non essendo egli il tenutario delle scritture contabili. In tale complessivo contesto, non può che concludersi per la manifesta infondatezza dei rilievi imperniati sull'insufficienza degli accertamenti tributari sulle società (rilievi privi di adeguato confronto con il fatto che si trattava per lo più di soggetti privi di capacità operativa ed evasori totali: cfr. sul punto pag. 10 della sentenza impugnata), ovvero sulla insufficiente dimostrazione dell'elemento soggettivo (rilievo aspecifico rispetto alla congerie di elementi cui si è accennato, e al più che eloquente contenuto dei messaggi e delle conversazioni intercorse con il [OSCURATO:PERSONA]), ovvero ancora sulla pretesa apoditticità della condanna del FASOLO per i reati concernenti le società DEBBI, DTECH e [OSCURATO:SOCIETA] (può farsi integrale rinvio, al riguardo, alle osservazioni della Corte territoriale in ordine ai plurimi elementi di contatto emersi tra il ricorrente e le predette società indipendentemente dalla sussistenza o meno anche di incarichi formali di tenuta della contabilità, ecc.). 9. È invece fondato il motivo concernente la ritenuta sussistenza di un concorso formale tra i delitti di dichiarazione fraudolenta e di truffa aggravata, contestati al FASOLO al capo 2) della rubrica. In linea con le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale nella propria requisitoria, deve invero darsi seguito all'indirizzo interpretativo, consolidatosi a partire da una fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «è configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni» (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865 - 01, che in motivazione aveva ulteriormente precisato, richiamando il cosiddetto principio di assimilazione sancito dall'art. 325 del T.F.U.E., che le predette fattispecie penali tributarie, repressive anche delle condotte di frode fiscale in materia di I.V.A., esauriscono la pretesa punitiva dello Stato e dell'Unione Europea perchè idonee a tutelare anche la componente comunitaria, atteso che la lesione degli interessi finanziari dell'U.E. si manifesta come lesiva, in via diretta ed indiretta, dei 10medesimi interessi. In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 26934 del 11/07/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 288379 - 01, relativa ad una fattispecie di dichiarazione infedele). In applicazione di tale principio, la condanna per il delitto di truffa aggravata di cui al capo 2) - confermata dalla Corte territoriale limitatamente ai fatti posti in essere dopo il 03/08/2017 - deve essere annullata senza rinvio, con conseguente eliminazione della pena di un mese di reclusione applicata, dalla Corte territoriale, a titolo di continuazione per il predetto reato (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). 10. Il motivo volto a sollecitare una riqualificazione, ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., dei reati di truffa contestati al FASOLO al capo 4), è manifestamente infondato. Lungi dal limitarsi alla presentazione di modelli F24 falsi, perché recanti indicazioni di crediti da porre in compensazione in realtà inesistenti, il complesso meccanismo illecito prevedeva anche una richiesta di rimborso all'ente falsamente indicato come creditore, il quale - all'esito della "camera di compensazione" cura dell'Agenzia delle Entrate (cfr. la già citata pag. 14 della sentenza di primo grado) - aveva ricevuto dall'INPS (o dagli altri enti coinvolti) la somma corrispondente alla falsa posta creditoria. Richiesta fondata rappresentando, altrettanto falsamente, di essere incorsi in un errore nella compilazione del modello F24, ed accompagnata da mail, telefonate di sollecito, ecc., che hanno a lungo sortito effetto positivo perché, in effetti, i soggetti terzi avevano appunto ricevuto somme a loro non dovute. Nessun dubbio può sussistere, in una valutazione complessiva del meccanismo architettato dal FASOLO e dai suoi complici, in ordine alla sua riconducibilità nell'alveo dell'art 640 cod. pen. 11. Il motivo concernente la confisca è fondato. Come emerge chiaramente anche dalla sintesi dei motivi di appello, la difesa ricorrente aveva sollecitato una riduzione della confisca deducendo, in prima battuta, la necessità di parametrarla all'avvenuta ricezione di un profitto di soli Euro 250.000, ovvero - in subordine - la necessità di rideterminare l'intervento ablativo comprendendo anche il profitto incassato dai correi, quantificabile nella metà dell'intervento ablativo deciso dal giudice di primo grado (Euro 750.000 in luogo di Euro 1.500.000). Sul punto, la Corte d'Appello si è invece limitata ad escludere la confisca per i reati prescritti, e ad evidenziare la necessità di tener conto del fatto che la quantificazione del profitto dei reati di cui al capo 4) era legata "al numero dei concorrenti e alla ripartizione dei profitti in parti uguali tra loro, visto che tale era l'accordo o che nulla di diverso è emerso" (pag. 12 della sentenza impugnata). 11Ritiene il Collegio che tale passaggio argomentativo non abbia adeguatamente risposto alla censura difensiva volta - quanto meno in subordine - a sollecitare una riduzione del profitto complessivamente confiscabile, operazione logicamente preliminare ad una rideternninazione pro quota dell'intervento ablativo. Deve quindi disporsi, in parte qua, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23730/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris