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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04727/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, applicando le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e riducendo la pena, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova del 28 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata truffa aggravata (capo F) e per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. (capo H) e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i ricorsi proposti nell'interesse degli imputati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per la estrema genericità dei motivi; - che il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico, in quanto esso si limita a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte di appello a base del loro rigetto, dovendo ribadirsi in questa sede che la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425); - che il secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico, in quanto neppure indica se il risarcimento sia avvenuto prima dell'inizio del dibattimento, mentre l'anteriorità del risarcimento all'inizio del giudizio costituisce presupposto indefettibile per l'applicazione dell'invocata attenuante del risarcimento del danno, che peraltro è già stato preso in considerazione per la applicazione delle attenuanti generiche; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, applicando le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e riducendo la pena, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova del 28 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata truffa aggravata (capo F) e per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. (capo H) e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i ricorsi proposti nell'interesse degli imputati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per la estrema genericità dei motivi; - che il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico, in quanto esso si limita a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte di appello a base del loro rigetto, dovendo ribadirsi in questa sede che la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425); - che il secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico, in quanto neppure indica se il risarcimento sia avvenuto prima dell'inizio del dibattimento, mentre l'anteriorità del risarcimento all'inizio del giudizio costituisce presupposto indefettibile per l'applicazione dell'invocata attenuante del risarcimento del danno, che peraltro è già stato preso in considerazione per la applicazione delle attenuanti generiche; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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